Sentenza del 18/01/2018 n. 251 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - pegno su azioni - garanzia a terzi - assoggettamento all'imposta consegue - applicazione IVA - esclusa. Pegno su azioni - imposta di registro - imponibile - valore nominale delle azioni - non è tale - valore venale delle azioni - è tale - equipollenza all'importo garantito - si presume.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale della prestazione di una garanzia a favore di terzi, nella specie un pegno su azioni. Si doveva stabilire se l'operazione fosse soggetta a IVA oppure all'imposta di registro e quale fosse la relativa base imponibile: il valore nominale delle azioni oppure il loro valore venale, ritenuto tendenzialmente equivalente all'importo del finanziamento garantito.
La decisione
La prestazione di garanzia è stata qualificata come operazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, e non come operazione esente. Pertanto, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, l'atto è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale. Ai fini della base imponibile rileva il valore effettivo o venale delle azioni, non il loro valore nominale. Tale valore può essere presunto, secondo una valutazione di comune esperienza, almeno pari all'importo del finanziamento garantito, salvo prova contraria.
Norme richiamate
Art. 40 del d.P.R. 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
L'imposta di registro proporzionale si applica agli atti non soggetti a IVA; poiché la prestazione della garanzia è stata ritenuta esclusa dal campo IVA, essa resta assoggettata all'imposta di registro.
Disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di garanzia
La garanzia è operazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, non esente
La prestazione di una garanzia, compreso il pegno di azioni costituito per garantire un finanziamento a favore di terzi, non costituisce un'operazione imponibile né un'operazione esente IVA; tale qualificazione consente l'applicazione dell'imposta di registro.
Disciplina della base imponibile dell'imposta di registro
Valore venale delle azioni concesse in pegno
La base imponibile non coincide automaticamente con il valore nominale dei titoli, ma con il loro valore effettivo o venale. In assenza di elementi contrari, tale valore è presunto almeno pari all'importo del finanziamento garantito, in quanto il valore economico della garanzia deve normalmente coprire l'obbligazione garantita.
Massime di principio
- Quando un atto di garanzia non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, non si applica il regime di esenzione IVA: l'atto può quindi essere soggetto all'imposta di registro secondo le regole proprie.
- Per determinare l'imposta di registro su una garanzia reale avente a oggetto azioni o altri beni, occorre considerare il valore effettivo o venale del bene, non necessariamente il suo valore nominale o contabile.
- In presenza di un pegno costituito a garanzia di un finanziamento, l'Amministrazione può assumere come base di riferimento un valore almeno pari all'importo garantito, ma il contribuente può contestare tale presunzione fornendo una prova concreta del diverso valore venale.
- La qualificazione fiscale dell'operazione e la determinazione della base imponibile sono questioni distinte: anche se la garanzia non è soggetta a IVA, resta necessario individuare autonomamente il valore economico rilevante ai fini dell'imposta di registro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 18 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 21 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 22 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 34 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →