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Sentenza

Sentenza del 18/01/2018 n. 251 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - pegno su azioni - garanzia a terzi - assoggettamento all'imposta consegue - applicazione IVA - esclusa. Pegno su azioni - imposta di registro - imponibile - valore nominale delle azioni - non è tale - valore venale delle azioni - è tale - equipollenza all'importo garantito - si presume.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale della prestazione di una garanzia a favore di terzi, nella specie un pegno su azioni. Si doveva stabilire se l'operazione fosse soggetta a IVA oppure all'imposta di registro e quale fosse la relativa base imponibile: il valore nominale delle azioni oppure il loro valore venale, ritenuto tendenzialmente equivalente all'importo del finanziamento garantito.

La decisione

La prestazione di garanzia è stata qualificata come operazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, e non come operazione esente. Pertanto, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, l'atto è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale. Ai fini della base imponibile rileva il valore effettivo o venale delle azioni, non il loro valore nominale. Tale valore può essere presunto, secondo una valutazione di comune esperienza, almeno pari all'importo del finanziamento garantito, salvo prova contraria.

Norme richiamate

  • Art. 40 del d.P.R. 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro

    Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    L'imposta di registro proporzionale si applica agli atti non soggetti a IVA; poiché la prestazione della garanzia è stata ritenuta esclusa dal campo IVA, essa resta assoggettata all'imposta di registro.

  • Disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di garanzia

    La garanzia è operazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, non esente

    La prestazione di una garanzia, compreso il pegno di azioni costituito per garantire un finanziamento a favore di terzi, non costituisce un'operazione imponibile né un'operazione esente IVA; tale qualificazione consente l'applicazione dell'imposta di registro.

  • Disciplina della base imponibile dell'imposta di registro

    Valore venale delle azioni concesse in pegno

    La base imponibile non coincide automaticamente con il valore nominale dei titoli, ma con il loro valore effettivo o venale. In assenza di elementi contrari, tale valore è presunto almeno pari all'importo del finanziamento garantito, in quanto il valore economico della garanzia deve normalmente coprire l'obbligazione garantita.

Massime di principio

  • Quando un atto di garanzia non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, non si applica il regime di esenzione IVA: l'atto può quindi essere soggetto all'imposta di registro secondo le regole proprie.
  • Per determinare l'imposta di registro su una garanzia reale avente a oggetto azioni o altri beni, occorre considerare il valore effettivo o venale del bene, non necessariamente il suo valore nominale o contabile.
  • In presenza di un pegno costituito a garanzia di un finanziamento, l'Amministrazione può assumere come base di riferimento un valore almeno pari all'importo garantito, ma il contribuente può contestare tale presunzione fornendo una prova concreta del diverso valore venale.
  • La qualificazione fiscale dell'operazione e la determinazione della base imponibile sono questioni distinte: anche se la garanzia non è soggetta a IVA, resta necessario individuare autonomamente il valore economico rilevante ai fini dell'imposta di registro.

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