Ordinanza n. 2158/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui il Prefetto di Roma gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Il provvedimento si fondava sul rapporto informativo del Commissariato di pubblica sicurezza, secondo cui il ricorrente avrebbe consegnato la propria pistola, completa di caricatore, a una persona priva di titolo autorizzativo; quest’ultima avrebbe poi pubblicato sui social un video nel quale maneggiava l’arma, alla presenza della compagna convivente e del figlio minore. La condotta era stata ritenuta violativa dell’art. 20-bis l. n. 110/1975 e indicativa di grave superficialità e mancanza di senso di responsabilità, incompatibili con i requisiti di affidabilità e prudenza richiesti per la detenzione di armi. Il testo dell’ordinanza non specifica le singole censure articolate nel ricorso; nella fase cautelare il ricorrente ha contestato il provvedimento, ma le risultanze istruttorie poste a fondamento dello stesso non risultavano contestate.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che, al sommario esame proprio della fase incidentale, le censure fossero prive di sufficienti elementi di fondatezza. In particolare, il Collegio ha valorizzato le risultanze istruttorie non contestate dal ricorrente e la pendenza del procedimento penale a suo carico, ritenendo tali elementi idonei a escludere, allo stato, il fumus boni iuris necessario per la sospensione dell’efficacia del divieto. L’ordinanza precisa che restano salve le valutazioni riservate alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
artt. 11 e 39 TULPS, R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Costituiscono la base normativa del decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; il testo non espone un’interpretazione specifica delle singole disposizioni.
art. 20-bis l. n. 110/1975
La condotta posta a fondamento del divieto è stata ritenuta dall’amministrazione violativa di tale disposizione; il TAR ha valorizzato tale circostanza insieme alle risultanze istruttorie non contestate.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare richiede sufficienti elementi di fondatezza; in assenza del fumus boni iuris, la sospensione dell’efficacia del provvedimento deve essere respinta.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione di un divieto prefettizio di detenzione di armi può essere respinta quando le risultanze istruttorie poste a fondamento dell’atto non siano contestate e, insieme alla pendenza di un procedimento penale, offrano elementi sufficienti a escludere il fumus boni iuris.
- La consegna di un’arma a soggetto privo di titolo autorizzativo e il successivo maneggio dell’arma in presenza di familiari, documentato anche mediante pubblicazione sui social, possono essere valutati dall’autorità prefettizia come indici di carenza dei requisiti di affidabilità, prudenza e senso di responsabilità necessari per la detenzione di armi.
- Il rigetto della domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris non esaurisce la controversia e lascia salve le valutazioni proprie della fase di merito.
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