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Sentenza

Sentenza n. 706/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza di accoglimento n. 316/2024 pubblicata il 16.12.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Fermo - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 612/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Fermo.

Giustizia amministrativa202600298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Fermo, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Fermo, Sezione lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e il Ministero era stato condannato all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. È stato inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, erano decorsi i 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e provveda entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando particolari ragioni per dubitare dell'adempimento tempestivo e ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La sentenza del giudice ordinario, costituente il titolo da eseguire, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e disposto il pagamento delle somme spettanti.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La richiesta di indennizzo è stata rigettata, poiché il giudice non ha ravvisato particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario ad acta.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di un'Amministrazione che non adduca ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo lo scomputo delle somme già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente, tale da escludere il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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