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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29260/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura, con i primi due motivi, vizi di motivazione e errata applicazione della legge penale nella valutazione del quadro probatorio e sulla sussistenza del "falso innocuo"; il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena operata dalla Corte d'appello, lamentando che la revoca non avrebbe potuto essere disposta d'ufficio in mancanza di impulso del Pubblico Ministero.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il terzo motivo: in base alla giurisprudenza, la revoca della sospensione condizionale non può essere disposta d'ufficio e, non essendovi stata impugnazione sul punto da parte del Pubblico Ministero, la Corte territoriale non avrebbe dovuto revocare il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. Per effetto di ciò, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato (artt. 476 e 482 cod. pen., commesso il 15/01/2017) si è estinto per prescrizione: la pena edittale (reclusione da 1 a 6 anni) comporta un termine di prescrizione di 7 anni e 6 mesi, a cui sono stati aggiunti 246 giorni di sospensione della prescrizione maturati nel corso del procedimento, determinando lo spirare del termine il 18 marzo 2025. Annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione (deciso il 25/06/2025).

Norme richiamate

  • art. 476 cod. pen.

    Norma che individua uno dei reati contestati; la sua gravità e il relativo trattamento sanzionatorio contribuiscono a determinare il tempo necessario per la prescrizione.

  • art. 482 cod. pen.

    Norma che individua l'altro reato contestato; come per l'art. 476, la pena prevista rileva ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina della sospensione condizionale della pena (beneficio). Nel caso concreto l'interpretazione applicata è che la revoca di tale beneficio non può essere disposta d'ufficio dalla corte in assenza di impulso delle parti (in particolare del Pubblico Ministero).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Principio procedurale secondo cui, quando dalla decisione sulla questione esaminata deriva l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte di legittimità può annullare la sentenza impugnata senza rinvio.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme relative al calcolo della prescrizione e agli effetti delle cause di sospensione: determinano la durata della prescrizione e la possibilità di aggiungere i giorni di sospensione maturati nel corso del procedimento alla durata complessiva.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Principio consolidato secondo cui la revoca della sospensione condizionale della pena non può essere disposta d'ufficio; occorre impulso delle parti (in particolare del Pubblico Ministero) perché la revoca sia legittima.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena non può essere disposta d'ufficio: se la Corte revoca il beneficio senza impulso del Pubblico Ministero o di altra parte legittimata la decisione è viziata.
  • Se l'annullamento di una revoca illegittima produce come effetto l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte di legittimità può annullare la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati sia il termine stabilito dalle norme (artt. 157 e 161 c.p.) sia eventuali periodi di sospensione maturati durante il procedimento; tali periodi possono far decorrere il termine fino alla sua estinzione.
  • Quando si impugna una decisione su motivi quali vizi di motivazione o valutazione probatoria, ma la questione decisiva riguarda invece la corretta applicazione di istituti processuali (es. revoca della sospensione), è possibile che il ricorso riesca solo per questi profili di diritto procedurale anche se i motivi di fatto non sono accolti.
  • In casi simili è strategico verificare immediatamente se la revoca di benefici (sospensione condizionale, liberazione anticipata, ecc.) è stata disposta in presenza dell'impulso procedurale necessario; l'assenza di tale impulso può essere motivo decisivo per ottenere l'annullamento del provvedimento e, se maturata, l'estinzione del reato per prescrizione.

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