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Sentenza

Sentenza del 27/06/2019 n. 28158 - Corte di Cassazione

Corte di Cassazione - Sentenza - Sezione III - 27 giugno 2019 n. 28158 Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta - Fatture false - Commercialista reo in concorso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che li aveva condannati per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, riferita alle dichiarazioni IVA degli anni 2008, 2009 e 2010. Le doglianze riguardavano principalmente la responsabilità penale e il dolo, sostenendo che il commercialista e gli altri soggetti avessero svolto soltanto attività professionali o amministrative ordinarie, la quantificazione della pena, il diniego delle attenuanti generiche, la mancata ammissione al giudizio abbreviato condizionato e la confisca per equivalente. La questione centrale riguardava la possibilità per il commercialista di concorrere nel reato del contribuente anche mediante dolo eventuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto provato il contributo causale dei ricorrenti, anche attraverso la predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali, la gestione e sistemazione della documentazione contabile e il supporto alle condotte fraudolente. Ha affermato che il commercialista può concorrere nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false anche con dolo eventuale, consistente nell'accettazione del rischio che la dichiarazione contenente documenti falsi determini un'evasione fiscale. Sono state confermate le condanne, il diniego delle attenuanti generiche e la confisca per equivalente, nei limiti dell'imposta evasa. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di 2.000 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    Il reato può essere commesso anche da soggetti diversi dal contribuente che forniscano un contributo causale effettivo alla predisposizione o presentazione della dichiarazione fraudolenta. Il dolo specifico richiesto dalla norma è compatibile con il dolo eventuale, quando l'agente accetta il rischio dell'evasione fiscale.

  • Art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato

    Il contributo concorsuale può essere materiale o morale e può assumere forme atipiche, purché sia concretamente provato il rapporto causale con la condotta degli altri concorrenti e la partecipazione consapevole al reato.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis

    La confisca, anche per equivalente, può essere disposta quando non sia possibile aggredire direttamente il profitto del reato nel patrimonio della persona giuridica. Nei confronti dell'autore materiale del reato è sufficiente verificare i presupposti legali, la disponibilità dei beni e la corrispondenza del loro valore al profitto.

  • Art. 322-ter c.p.

    La disposizione è stata richiamata quale base normativa della confisca applicata nella vicenda, secondo la disciplina temporalmente vigente e in continuità con l'art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000.

  • Art. 62-bis c.p.

    Circostanze attenuanti generiche

    La concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che può negarle valorizzando la gravità, la durata e l'entità delle violazioni. La confessione non comporta automaticamente il riconoscimento del beneficio.

  • Art. 438 c.p.p.

    Quando l'imputato chiede in via principale il rito abbreviato condizionato e in subordine quello semplice, la scelta del rito semplice può precludere successive contestazioni, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio derivante dalla mancata integrazione probatoria.

  • Art. 591 c.p.p.

    Inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse

    L'impugnazione deve perseguire un'utilità concreta e giuridicamente apprezzabile. In mancanza di un effettivo vantaggio ottenibile, le doglianze sono inammissibili.

  • Art. 81 c.p.

    La pena per più violazioni riconducibili a un medesimo disegno criminoso può essere determinata mediante aumento della pena base, purché la motivazione dia conto della gravità delle condotte e dei criteri utilizzati.

  • Art. 133 c.p.

    Gravità del reato e capacità a delinquere

    La gravità, la durata delle condotte, l'entità dell'imposta evasa e l'intensità del dolo sono criteri legittimi per determinare la pena e valutare le attenuanti.

Massime di principio

  • Un commercialista o consulente fiscale non risponde penalmente per il solo fatto di svolgere attività professionali per un contribuente, ma può essere considerato concorrente quando il suo apporto agevola concretamente la frode e dagli elementi di prova emerge la consapevolezza, anche solo come accettazione del rischio, dell'uso di documenti falsi.
  • Il dolo eventuale può essere ravvisato attraverso la convergenza di molteplici indizi: ruolo funzionale nella società, conoscenza di precedenti irregolarità, importi anomali, rapporti con gli altri partecipanti, interventi sulla documentazione e reiterazione delle condotte dopo controlli fiscali.
  • Le attività apparentemente ordinarie, come predisporre bilanci o dichiarazioni, assumono rilievo concorsuale quando sono svolte in un contesto fraudolento e risultano funzionali a rendere credibili o utilizzabili le fatture inesistenti.
  • La confisca per equivalente nei reati tributari può colpire i beni dell'autore materiale anche se egli non ha incassato personalmente il profitto, quando il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società e non è possibile procedere alla confisca diretta del profitto presso l'ente.
  • Per contestare efficacemente in Cassazione la valutazione delle prove, della pena o delle attenuanti non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti: occorre individuare specifici vizi logici o violazioni di legge.
  • La gravità e la reiterazione delle frodi, unite all'elevato importo dell'imposta evasa, possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche anche in presenza di confessione o incensuratezza.
  • Una doglianza processuale, come quella relativa al mancato giudizio abbreviato condizionato, è ammissibile solo se viene indicato il concreto pregiudizio subito e l'utilità effettiva che deriverebbe dall'accoglimento.

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