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Sentenza

Sentenza del 07/09/2015 n. 7006 - Comm. Trib. Prov. Milano

SOCIETÀ NON OPERATIVE - Istanza di disapplicazione delle norme antielusive - Provvedimento di diniego - Impugnabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato riconosciuto ammissibile quanto all’impugnabilità del diniego, ma è stato rigettato nel merito. La disapplicazione della disciplina sulle società non operative non è stata concessa, poiché non è stata provata l’esistenza di concrete e oggettive circostanze impeditive del conseguimento dei ricavi minimi richiesti dalla normativa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato il provvedimento di diniego dell’istanza volta a ottenere la disapplicazione delle norme antielusive previste dall’art. 30 della legge n. 724/1994. Sosteneva, in particolare, che ricorressero circostanze tali da giustificare il mancato superamento del cosiddetto "test di operatività". Il diniego è stato ritenuto impugnabile perché si traduce in un diniego di agevolazione. Tuttavia, nel merito, la società non ha dimostrato l’impossibilità di praticare canoni di locazione adeguati a superare il test, anche considerando che la società immobiliare e la società conduttrice avevano la medesima compagine sociale.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge n. 724/1994

    Norme di contrasto all’utilizzo a fini elusivi di società non operative

    La disposizione introduce il test di operatività e consente, in presenza di specifiche circostanze oggettive, di chiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva. Il diniego dell’istanza è un atto impugnabile, ma la disapplicazione richiede la prova concreta dell’impossibilità di conseguire i ricavi minimi previsti.

Massime di principio

  • Il provvedimento con cui l’Amministrazione nega la disapplicazione della disciplina sulle società non operative è autonomamente impugnabile, in quanto incide sulla possibilità di beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole.
  • L’impugnabilità dell’atto non implica che la disapplicazione debba essere concessa: il contribuente deve comunque dimostrare in modo specifico e documentato le circostanze oggettive che impediscono il superamento del test di operatività.
  • Quando società proprietaria e società conduttrice sono riconducibili alla stessa compagine sociale, l’eventuale sostenibilità di canoni più elevati può indebolire la prova dell’impossibilità di conseguire i ricavi minimi richiesti.
  • La mera scelta di applicare canoni inferiori o l’assenza di ricavi sufficienti non costituisce, di per sé, una causa di disapplicazione; occorrono impedimenti oggettivi, non imputabili a decisioni organizzative o commerciali del contribuente.

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