Sentenza del 07/09/2015 n. 7006 - Comm. Trib. Prov. Milano
SOCIETÀ NON OPERATIVE - Istanza di disapplicazione delle norme antielusive - Provvedimento di diniego - Impugnabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato riconosciuto ammissibile quanto all’impugnabilità del diniego, ma è stato rigettato nel merito. La disapplicazione della disciplina sulle società non operative non è stata concessa, poiché non è stata provata l’esistenza di concrete e oggettive circostanze impeditive del conseguimento dei ricavi minimi richiesti dalla normativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il provvedimento di diniego dell’istanza volta a ottenere la disapplicazione delle norme antielusive previste dall’art. 30 della legge n. 724/1994. Sosteneva, in particolare, che ricorressero circostanze tali da giustificare il mancato superamento del cosiddetto "test di operatività". Il diniego è stato ritenuto impugnabile perché si traduce in un diniego di agevolazione. Tuttavia, nel merito, la società non ha dimostrato l’impossibilità di praticare canoni di locazione adeguati a superare il test, anche considerando che la società immobiliare e la società conduttrice avevano la medesima compagine sociale.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
Norme di contrasto all’utilizzo a fini elusivi di società non operative
La disposizione introduce il test di operatività e consente, in presenza di specifiche circostanze oggettive, di chiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva. Il diniego dell’istanza è un atto impugnabile, ma la disapplicazione richiede la prova concreta dell’impossibilità di conseguire i ricavi minimi previsti.
Massime di principio
- Il provvedimento con cui l’Amministrazione nega la disapplicazione della disciplina sulle società non operative è autonomamente impugnabile, in quanto incide sulla possibilità di beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole.
- L’impugnabilità dell’atto non implica che la disapplicazione debba essere concessa: il contribuente deve comunque dimostrare in modo specifico e documentato le circostanze oggettive che impediscono il superamento del test di operatività.
- Quando società proprietaria e società conduttrice sono riconducibili alla stessa compagine sociale, l’eventuale sostenibilità di canoni più elevati può indebolire la prova dell’impossibilità di conseguire i ricavi minimi richiesti.
- La mera scelta di applicare canoni inferiori o l’assenza di ricavi sufficienti non costituisce, di per sé, una causa di disapplicazione; occorrono impedimenti oggettivi, non imputabili a decisioni organizzative o commerciali del contribuente.
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