Ordinanza n. 418/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto Prot. n. -OMISSIS- del 06.02.2026 – -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Milano e notificato il 06.02.2026, con cui la predetta autorità amministrativa ha decretato l’archiviazione dell’istanza di emersione da lavoro irregolare -OMISSIS- presentata dal sig. -OMISSIS- in data 18.08.2020 a favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-, nato in -OMISSIS-, ed ogni atto connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Prefettura di Milano di archiviazione dell'istanza di emersione da lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di archiviazione dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In particolare, ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, poiché non risulta agli atti la comunicazione del preavviso di rigetto dell'istanza alle parti interessate. La questione cautelare riguarda quindi la lesione delle garanzie partecipative del lavoratore straniero, quale destinatario degli effetti diretti del provvedimento finale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, un sufficiente fumus boni iuris in relazione alla dedotta violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. Il giudice ha rilevato che non vi è prova della comunicazione del preavviso di rigetto e ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nella procedura di emersione, l'omissione del preavviso nei confronti del lavoratore straniero determina una lesione sostanziale delle prerogative partecipative, in quanto soggetto cui sono destinati gli effetti diretti del provvedimento finale. L'istanza cautelare è stata pertanto accolta ai fini di un motivato riesame: gli effetti del decreto sono stati sospesi interinalmente e l'amministrazione è stata obbligata a riesaminare l'istanza in contraddittorio con il ricorrente. È stato posto a carico della parte più diligente l'onere di depositare la prova dell'esito della nuova fase procedimentale entro il termine di due giorni liberi previsto dall'art. 55, comma 5, c.p.a. La prosecuzione della fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 novembre 2026; le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto costituisce una garanzia partecipativa rilevante; la sua omissione, nella procedura di emersione, può determinare una lesione sostanziale nei confronti del lavoratore straniero destinatario degli effetti diretti del provvedimento finale.
art. 103 d.l. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare cui si riferisce l'istanza oggetto del provvedimento prefettizio.
art. 55, comma 5, c.p.a.
È richiamato quale fondamento del termine di due giorni liberi per il deposito della prova dell'esito della nuova fase procedimentale, ai fini della prosecuzione della fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, il lavoratore straniero è titolare di garanzie partecipative proprie quando il provvedimento finale produce direttamente effetti nei suoi confronti.
- L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto al lavoratore straniero destinatario degli effetti diretti del provvedimento conclusivo integra, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, una lesione sostanziale delle prerogative partecipative e può fondare la sospensione cautelare dell'atto.
- Quando ravvisa un sufficiente fumus boni iuris per violazione delle garanzie partecipative, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente il provvedimento e ordinare all'amministrazione un motivato riesame dell'istanza in contraddittorio con l'interessato.
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