Cassazione Penale, Sentenza n. 22526/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti nei confronti di Salera per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Il ricorrente propone tre motivi: 1) carenza e vizio di motivazione sul punto dell'affectio societatis, sostenendo che gli elementi probatori (intercettazioni e dichiarazioni) indicano al più un rapporto di compravendita e non una partecipazione stabile al sodalizio; mancanza del dolo specifico; 2) contestazione della sussistenza del pericolo di reiterazione e delle esigenze cautelari, atteso il ruolo marginale e l'intervallo temporale tra i fatti e l'ordinanza; 3) illogicità nella misura cautelare scelta, anche alla luce del limitato precedente penale e di elementi favorevoli ricavabili dalle testimonianze.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, in sede di rinvio, il Tribunale del riesame abbia compiuto un nuovo e adeguato esame del materiale probatorio (con poteri di merito ai sensi dell'art. 627 c.p.p.) e abbia fornito motivazione priva di vizi logico-giuridici. Sono stati richiamati e valorizzati: le dichiarazioni del collaboratore Iannicelli e gli esiti delle intercettazioni (ricezione regolare di quantitativi rilevanti di cocaina, modalità concordate di cessione, ruolo fiduciario e incarichi di responsabilità nella rete locale), nonché indizi di partecipazione a condotte violente e di conoscenza delle politiche criminali del gruppo. Sul piano cautelare la Corte ha confermato l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. in tema di misure per reato associativo: il Tribunale ha adeguatamente motivato perché il decorso del tempo non fosse idoneo a superare la presunzione e perché solo la custodia (nella specie gli arresti domiciliari confermati in ottica residuale/necessaria) fosse idonea a interrompere i contatti con il contesto criminale. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato integralmente confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto possibile integrare la fattispecie anche mediante un rapporto continuativo di approvvigionamento/fornitura con caratteristiche di stabilità (affectio societatis) valutato nel complesso probatorio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi dei motivi d'impugnazione secondo i limiti di esercizio del ricorso per cassazione; impiega il criterio di riepilogo formale dei motivi.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Previsione che consente la trattazione scritta; la trattazione del procedimento è stata svolta ai sensi di tale disposizione.
art. 627, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice del rinvio la competenza a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i poteri del giudice la cui decisione è stata annullata; la Corte ha sottolineato che il Tribunale del riesame ha esercitato correttamente tale funzione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previsione che stabilisce, per talune fattispecie associative, una presunzione (rafforzata) circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere; la Corte ha richiamato tale principio per affermare che il mero decorso del tempo non è di per sé idoneo a superare la presunzione e che, nel caso concreto, le esigenze cautelari permangono.
art. 275, commi 4 e 4‑bis, cod. proc. pen.
Norme che individuano i casi in cui la presunzione di cui al comma 3 può essere superata o in cui misure diverse possono essere valutate; la Corte le ha richiamate per chiarire i limiti alla possibile deroga alla presunzione.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o scorretto; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma da destinare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In casi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, un rapporto continuativo di approvvigionamento e distribuzione può costituire indice di 'affectio societatis' se presenta stabilità, autonomia organizzativa e contributo rilevante agli scopi del gruppo.
- Il giudice di rinvio ha piena competenza a riesaminare integralmente il materiale probatorio (art. 627 c.p.p.); le sue valutazioni di fatto (es. interpretazione delle intercettazioni, attendibilità dei collaboratori) sono vincolanti in cassazione salvo manifesta illogicità o contraddizione.
- In sede di ricorso per cassazione per vizio di motivazione il sindacato è limitato: non è consentita una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito se non per profili di manifesta illogicità o violazione di legge.
- Per le misure cautelari nei reati associativi opera una presunzione a favore della sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.); il semplice decorso del tempo non è di per sé sufficiente a superarla: bisogna produrre elementi specifici e rilevanti che dimostrino l'assenza di attualità del pericolo.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le intercettazioni telefoniche possono costituire basi probatorie significative per ricostruire ruoli e continuità nell'organizzazione, purché il giudice spieghi con logica come tali elementi sostengono l'accertamento dell'affectio societatis.
- La scelta della misura cautelare deve essere motivata comparando il pericolo concreto di reiterazione e la possibilità di misure meno afflittive; tuttavia, nei contesti associativi ben strutturati, il giudice può ritenere necessaria una misura che sterilizzi i contatti con la consorteria.
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