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Ordinanza

Ordinanza del 27/04/2018 n. 10217 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Titanic s.r.l. contro la sentenza della CTR Abruzzo, che aveva confermato l’accertamento di un importo di Euro 100.000 quale ricavo imponibile IVA. La Corte ha riconosciuto che la motivazione della CTR era apparente, ma ha deciso direttamente nel merito ritenendo adeguatamente motivato l’avviso di accertamento. Ha inoltre escluso un’inversione dell’onere della prova, ritenendo legittime le presunzioni dell’Ufficio e gravando sulla società la prova che l’importo derivasse da generi di monopolio non soggetti a IVA. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate.

Rigetto del ricorso di Titanic s.r.l. contro l’accertamento IVA 2004 relativo a una rinuncia a credito di Euro 100.000

Ricorso per cassazione avverso l’accertamento IVA 2004

La controversia riguarda Titanic s.r.l. e l’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria per l’anno d’imposta 2004. L’Ufficio aveva accertato maggiori ricavi della gestione caratteristica, assoggettandoli a IRES e IRAP e, per la parte oggetto del giudizio, anche a IVA.

La società aveva impugnato l’avviso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che aveva respinto il ricorso. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 157/10/12 dell’1 marzo 2012, aveva rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado.

Origine dell’importo contestato

Nella contabilità relativa al periodo d’imposta 2004 era stata contabilizzata tra i ricavi, come sopravvenienza attiva imponibile ai fini delle imposte dirette, la rinuncia da parte di un socio a un credito di Euro 100.000.

L’Ufficio aveva ritenuto che tale importo, già rilevante ai fini IRES e IRAP, rappresentasse in realtà il corrispettivo di ricavi occultati e fosse quindi imponibile anche ai fini IVA. La società sosteneva invece che l’importo derivasse da ricavi relativi a generi di monopolio, ritenuti non soggetti a IVA.

Secondo la CTR, l’Ufficio aveva formulato una valutazione plausibile, mentre la società non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare la diversa natura dell’importo.

Primo motivo: motivazione dell’avviso di accertamento

Con il primo motivo la società denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omessa motivazione su un fatto decisivo. In particolare, sosteneva che la CTR non avesse esaminato le contestazioni formulate nell’atto di appello riguardo alla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, limitandosi alla formula secondo cui erano state “disattese le eccezioni preliminari di parte appellante”.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, precisando anzitutto che la censura doveva essere riqualificata come denuncia di motivazione apparente e ricondotta all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. L’erronea indicazione del vizio non determina l’inammissibilità del ricorso quando, dall’articolazione del motivo, sia chiaramente individuabile la doglianza proposta. A sostegno di tale principio sono state richiamate Cass. n. 4036 del 20 febbraio 2014 e Cass. n. 25386 del 17 dicembre 2015.

Motivazione apparente della sentenza regionale e decisione nel merito

La Corte ha riconosciuto che la motivazione della sentenza della CTR era effettivamente solo apparente, poiché il giudice regionale non aveva spiegato le ragioni per cui aveva escluso la carenza di motivazione dell’avviso, questione denunciata dalla società, sebbene in termini generici.

Tuttavia, richiamando i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo sanciti dall’art. 111 Cost., nonché l’art. 384 c.p.c., la Corte ha ritenuto di poter decidere direttamente la controversia senza rinvio, trattandosi di una questione di diritto non necessitante di ulteriori accertamenti di fatto. Sono state richiamate Cass. n. 21968 del 28 ottobre 2015, Cass. n. 16171 del 28 giugno 2017 e Cass. n. 21257 dell’8 ottobre 2014.

Dalla lettura dell’avviso di accertamento, allegato al ricorso, la Corte ha rilevato che l’atto era ampiamente motivato e non generico. Ogni riferimento al processo verbale di constatazione, posto a fondamento dell’accertamento, era accompagnato dalla sintesi del contenuto essenziale del verbale all’interno dell’avviso stesso.

L’avviso consentiva quindi di comprendere chiaramente il percorso logico dell’Ufficio: era stata rilevata la rinuncia del socio a un credito di Euro 100.000, non adeguatamente spiegata dalla società; tale importo era già stato contabilizzato come sopravvenienza attiva rilevante ai fini IRES e IRAP; l’Ufficio aveva pertanto ritenuto di assoggettarlo anche a IVA, qualificandolo come ricavo occulto.

Secondo motivo: onere della prova e art. 2697 c.c.

Con il secondo motivo la società denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo la ricorrente, spettava all’Amministrazione finanziaria dimostrare che l’importo di Euro 100.000 fosse soggetto a IVA.

La Corte ha ritenuto infondato anche questo motivo. La CTR non aveva operato un’inversione dell’onere della prova, ma aveva utilizzato presunzioni sulla base di un ragionamento articolato nei seguenti passaggi:

  • il socio aveva rinunciato a un credito derivante da un finanziamento;
  • la rinuncia aveva prodotto una sopravvenienza attiva rilevante ai fini delle imposte dirette;
  • la società non aveva documentato l’effettiva esistenza del credito del socio;
  • il credito doveva quindi ritenersi fittizio e l’importo collegato a ricavi imponibili ai fini IVA.

La Corte ha ritenuto legittimo tale procedimento presuntivo. Una volta presunta l’esistenza di un ricavo imponibile IVA, spettava alla società, che intendeva qualificarlo come ricavo derivante da generi di monopolio non imponibili ai fini IVA, fornire la prova della propria tesi.

Tale prova non era stata fornita. La società non aveva quindi assolto l’onere probatorio necessario a superare la presunzione relativa alla natura imponibile dell’importo.

Decisione e spese processuali

La Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso proposto da Titanic s.r.l., confermando sostanzialmente la legittimità dell’accertamento IVA relativo all’importo di Euro 100.000.

Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese processuali, in ragione della mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio di cassazione. La decisione è stata assunta a Roma il 25 gennaio 2018 e depositata in Cancelleria il 27 aprile 2018.

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