Ordinanza del 27/04/2018 n. 10258 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione respinge il ricorso di A. s.r.l. contro la cartella di pagamento, ritenendo non invalidante l’assenza della sottoscrizione del responsabile del procedimento e rilevando che l’avviso di accertamento presupposto era divenuto definitivo per mancata impugnazione. La contribuente è condannata al pagamento di 5.000 euro per ciascuna parte resistente, oltre accessori e spese prenotate a debito, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Rigetto del ricorso contro una cartella di pagamento per validità dell’atto privo di sottoscrizione e definitività dell’avviso di accertamento
Rigetto del ricorso contro la cartella di pagamento
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto da A. s.r.l. contro la sentenza n. 76/16/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 14 dicembre 2012. La CTR aveva confermato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, che aveva respinto l’impugnazione della cartella di pagamento n. xxxxxxxxxx.
La controversia riguarda, principalmente, la validità della cartella in assenza della sottoscrizione del responsabile del procedimento e la possibilità di contestare la cartella per vizi riferiti all’avviso di accertamento presupposto.
Soggetti coinvolti e svolgimento del giudizio
A. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Centro s.p.a. hanno resistito con controricorso.
La CTR aveva ritenuto che:
- la cartella non presentasse omissioni idonee a determinarne l’annullamento;
- il difetto di sottoscrizione del responsabile del procedimento non costituisse un vizio invalidante;
- l’avviso di accertamento presupposto fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione;
- in sede di opposizione alla cartella potessero essere fatti valere soltanto i vizi propri della cartella stessa.
Primo motivo: omessa sottoscrizione della cartella
La contribuente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, lettera a), della legge n. 212/2000, della legge n. 31/2008 e del decreto-legge n. 248/2007. Ha inoltre sostenuto la nullità della cartella per l’omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento.
La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il principio secondo cui, in materia di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non determina l’invalidità dell’atto quando non sia dubbia la sua riferibilità all’autorità da cui proviene.
L’autografia della sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell’atto amministrativo soltanto nei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge. Ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, la cartella deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale. Tale modello non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma soltanto la sua intestazione.
La Corte richiama, in particolare, Cass. n. 26053 del 30 dicembre 2015 e Cass. n. 25773 del 5 dicembre 2014.
Nel caso concreto, la CTR aveva verificato la conformità della cartella al modello ministeriale e aveva accertato la presenza degli elementi necessari a identificarne:
- la provenienza;
- i responsabili del procedimento;
- il tributo richiesto e gli elementi utili alla sua individuazione.
Pertanto, l’assenza della sottoscrizione non ha comportato la nullità o l’invalidità della cartella.
Secondo motivo: termine per impugnare l’avviso di accertamento
Con il secondo motivo la contribuente ha denunciato la violazione e falsa applicazione della legge n. 212/2000 e ha dedotto la nullità della cartella, sostenendo che essa fosse stata emessa prima della scadenza del termine per impugnare l’avviso di accertamento cui faceva riferimento.
Anche questo motivo è stato ritenuto infondato.
Dagli atti e dalle sentenze prodotte risultava che:
- l’avviso di accertamento era stato notificato il 12 novembre 2009;
- l’avviso era divenuto definitivo per mancata impugnazione;
- il ruolo era stato reso esecutivo il 19 maggio 2010.
La Corte ha chiarito che nessuna disposizione prevede che l’omessa indicazione dell’ufficio al quale indirizzare l’istanza di adesione:
- sospenda il termine per impugnare l’avviso di accertamento;
- costituisca un vizio dell’avviso di accertamento stesso;
- determini un vizio derivato della successiva cartella di pagamento.
L’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997 stabilisce invece che, in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, i termini per impugnare l’atto sono sospesi per 90 giorni. In tal caso il contribuente dispone del termine ordinario di 60 giorni, cui si aggiungono i 90 giorni di sospensione previsti dalla legge.
Nel caso esaminato, tali termini erano comunque già decorsi alla data del 19 maggio 2010, quando il ruolo è stato reso esecutivo. Di conseguenza, l’avviso di accertamento era definitivo e non poteva essere rimesso in discussione attraverso l’impugnazione della cartella, salvo che per vizi propri di quest’ultima.
Decisione e conseguenze processuali
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la validità della cartella di pagamento e la definitività dell’avviso di accertamento presupposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza. A. s.r.l. è stata condannata a rimborsare le spese:
- pari a euro 5.000,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate;
- pari a euro 5.000,00 in favore di Equitalia Centro s.p.a.;
- oltre al rimborso delle spese prenotate a debito;
- oltre agli accessori di legge.
La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso. Il riferimento è all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La decisione è stata assunta a Roma, in camera di consiglio, il 22 marzo 2018.
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