Sentenza del 27/01/2016 n. 3111 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originava dall'avviso di accertamento n. (XXXXX), con cui era stato recuperato un credito d'imposta utilizzato nel 2001 per investimenti in beni strumentali in zona svantaggiata. La CTR della Sicilia aveva ritenuto che il credito previsto dalla legge n. 388/2000 non spettasse per un immobile concesso in locazione a terzi. La società ricorse per cassazione con due motivi; la Corte non li esaminò nel merito, rilevando che il ricorso era stato notificato al solo Ministero, che dal 1° gennaio 2001 non aveva più legittimazione a stare in giudizio per tali controversie, e che l'Agenzia delle Entrate si era costituita solo con controricorso notificato il 14 maggio 2009, oltre il termine per impugnare la sentenza depositata il 29 febbraio 2008.
La decisione
La Corte di cassazione dichiarò inammissibile il ricorso: la notifica al solo Ministero era inesistente e la costituzione dell'Agenzia delle Entrate poteva sanare il vizio soltanto con effetto ex nunc, senza rimediare alla tardività della costituzione rispetto al termine d'impugnazione. La sentenza della CTR, che aveva respinto il ricorso della contribuente e confermato il recupero del credito, rimase quindi ferma, senza decisione di merito sui due motivi di cassazione. La società fu condannata a rimborsare al Ministero e all'Agenzia le spese processuali, liquidate complessivamente in 1.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1
Il ricorso per cassazione è stato notificato al solo Ministero dell'Economia Finanze che come noto con decorrenza dal 1 gennaio 2001 ha perduto la capacità di stare in giudizio ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, istitutivo dell'Agenzia delle Entrate.
Dal 1° gennaio 2001, nelle controversie attribuite all'Agenzia delle Entrate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è più il soggetto legittimato a stare in giudizio; la notifica dell'impugnazione al solo Ministero non è quindi idonea.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari d'appello svolti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dopo il 1° gennaio 2001, il ricorso per cassazione deve essere notificato all'Agenzia, non al solo Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- La costituzione dell'Agenzia, quando il ricorso sia stato notificato al soggetto privo di legittimazione, può sanare il vizio solo con effetto ex nunc. Se avviene oltre il termine per impugnare, non evita l'inammissibilità del ricorso.
- Prima di valutare i motivi di merito, occorre verificare destinatario e tempestività della notificazione dell'impugnazione: un errore nella legittimazione passiva non è necessariamente rimediabile dopo la scadenza del termine.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 gen 2016Sentenza del 27/01/2016 n. 61 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 27 gen 2016Sentenza del 27/01/2016 n. 67 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 27 gen 2016Sentenza del 27/01/2016 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 27 gen 2016Sentenza del 27/01/2016 n. 500 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 27 gen 2016Sentenza del 27/01/2016 n. 733 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 27 gen 2016Sentenza del 27/01/2016 n. 741 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →