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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17951/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena, su accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., in anni sei e mesi tre di reclusione per tre capi di imputazione: omicidio stradale aggravato dalla fuga del conducente, falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali, e violazioni del Codice della strada. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge: ha sostenuto la nullità dell'accordo concordato in appello per sopravvenuta illegalità della pena, dovuta al mutamento legislativo delle sanzioni previste per le violazioni stradali, e ha inoltre censurato il mantenimento della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. Ha ribadito che, in tale ipotesi, sono deducibili solo questioni attinenti alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo, mentre non sono proponibili doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non integrino illegalità della sanzione. La sopravvenuta illegalità idonea a travolgere l'accordo è stata ricondotta alla sola ipotesi di pena divenuta illegale per effetto di declaratoria di incostituzionalità dei limiti edittali. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-ter c.p.

    disposizione richiamata come aggravante del reato di omicidio stradale contestato nel capo a.

  • art. 589-bis, commi 1, 6 e 8 c.p.

    norma base dell'omicidio stradale, richiamata per la contestazione del fatto del capo a.

  • art. 495, comma 1, c.p.

    norma incriminatrice contestata nel capo b per falsa attestazione sulla identità o qualità personali.

  • art. 189, commi 10 e 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma del Codice della strada contestata nel capo c, relativa agli obblighi conseguenti al sinistro e alla fuga/omissione di soccorso.

  • art. 599-bis c.p.p.

    nel concordato in appello delimita fortemente il perimetro dei motivi deducibili in cassazione; sono ammissibili solo censure sulla formazione del consenso, sul consenso del P.M. e sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato per escludere che, nel ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p., possano essere dedotte censure sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione senza formalità.

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato in chiave comparativa per distinguere il patteggiamento dal concordato in appello, evidenziandone la diversa fisionomia e il diverso ambito di impugnazione.

  • art. 448-bis c.p.p.

    richiamato per il confronto con il diverso regime delle impugnazioni nel patteggiamento, più ampio rispetto al concordato in appello.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione, non anche per censure rinunciate o per contestazioni sul merito della pena se non nei casi di pena illegale.
  • Nel concordato in appello la nozione di illegalità della pena idonea a travolgere l'accordo è restrittiva e non coincide con qualsiasi errore nella quantificazione della sanzione, ma con l'ipotesi in cui la pena sia fuori dai limiti legali o risulti diversa da quella prevista dalla legge, in particolare quando la illegalità derivi da declaratoria di incostituzionalità dei limiti edittali.
  • Il concordato in appello ha una fisionomia diversa dal patteggiamento: la rinuncia ai motivi di impugnazione restringe il sindacato di legittimità molto più di quanto accada nell'applicazione della pena su richiesta delle parti.
  • Quando il ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge, compresa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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