Sentenza n. 2567/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Ragusa del 19 febbraio 2025, notificato il 15 aprile 2026, di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998 e la violazione dell’art. 5, comma 9, dello stesso decreto, nonché eccesso di potere. Ha sostenuto che la mancata acquisizione del parere previsto dalla legge o la mancata attuazione del programma alternativo di integrazione non potevano, da sole, giustificare il rigetto, trattandosi di atti istruttori non vincolanti, e che spettava alla Questura svolgere l’istruttoria e valutare il suo grado di integrazione. Ha inoltre affermato di non poter attivare gli atti endoprocedimentali necessari e di non dover subire le conseguenze dell’inerzia di terzi. In sede cautelare ha allegato il rischio di grave pregiudizio personale derivante dalla perdita dell’autorizzazione al soggiorno e dalla conseguente irregolarità. La Questura ha riferito che l’istanza e le successive osservazioni, anche dopo il preavviso di rigetto, non indicavano se il richiedente fosse affidato o sottoposto a tutela, oppure fosse un minore straniero non accompagnato ammesso per almeno due anni a un progetto qualificato di integrazione; il ricorrente non avrebbe inoltre documentato il dedotto grado di integrazione socio-lavorativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l’art. 32 del d.lgs. 286/1998 contempla due fattispecie alternative: per il minore affidato o sottoposto a tutela è necessario acquisire il parere dell’autorità competente, obbligatorio ma non vincolante; per il minore straniero non accompagnato occorre comprovare l’ammissione, per almeno due anni, a un progetto di integrazione con i requisiti previsti. Il ricorrente non aveva indicato né documentato quale fattispecie lo riguardasse, neppure dopo il preavviso di rigetto e in giudizio, né aveva provato l’integrazione socio-lavorativa allegata genericamente. In mancanza degli elementi minimi per individuare la disciplina applicabile, la Questura non era tenuta a ricostruire d’ufficio la fattispecie o a sollecitare integrazioni: l’onere minimo di collaborazione e autoresponsabilità gravava sull’istante. Il potere amministrativo di valutare il grado di integrazione opera solo dopo che siano stati soddisfatti i requisiti normativi preliminari. Il provvedimento è stato quindi confermato, ferma la possibilità di presentare una nuova istanza. Le spese sono state compensate per la natura interpretativa delle questioni; nessuna statuizione è stata adottata sul patrocinio a spese dello Stato, non essendo stata concretamente presentata la relativa istanza.
Norme richiamate
art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
La norma, in particolare, richiede, per le ipotesi di cui alla lettera a), l’acquisizione del parere del Comitato dei minori stranieri (oggi Direzione generale per l’Immigrazione), che, pertanto, è un parere obbligatorio, seppur non vincolante, tanto che la relativa mancanza impedisce la definizione del procedimento; mentre, per le ipotesi di cui alla lettera b), la norma richiede che venga comprovato l’ammissione ad un programma di integrazione avente le caratteristiche ivi descritte.
La disposizione individua due percorsi alternativi per la conversione: per il minore affidato o sottoposto a tutela occorre acquisire il parere obbligatorio, ancorché non vincolante; per il minore straniero non accompagnato deve essere comprovata l’ammissione al programma di integrazione previsto dalla legge.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La Questura resistente ha rilevato che la domanda di conversione non specificava in quale delle due ipotesi ricadesse il richiedente; tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente, tanto da assurgere ad elemento utile ai fini della decisione, ai sensi dell’art. 64, comma secondo, c.p.a.
La mancata contestazione della circostanza dedotta dalla resistente, relativa all’omessa indicazione della fattispecie personale rilevante, consente di utilizzarla come elemento ai fini della decisione.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per minore età disciplinata dall’art. 32 del d.lgs. 286/1998 segue due fattispecie alternative: per il minore affidato o sottoposto a tutela è richiesta l’acquisizione del parere dell’autorità competente, obbligatorio ma non vincolante; per il minore straniero non accompagnato è necessario comprovare l’ammissione, per almeno due anni, a un progetto di integrazione conforme ai requisiti di legge.
- L’istante deve fornire gli elementi minimi che consentano all’amministrazione di identificare la fattispecie concreta e la disciplina applicabile; in mancanza, non è esigibile che l’amministrazione ricostruisca d’ufficio la situazione personale o promuova richieste integrative, in applicazione dei principi di collaborazione e autoresponsabilità e del divieto di aggravamento del procedimento.
- La valutazione amministrativa del grado di integrazione socio-lavorativa del richiedente interviene soltanto dopo che siano stati allegati e soddisfatti i presupposti normativi preliminari previsti per la specifica fattispecie di conversione.
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