Sentenza del 17/09/2019 n. 1655 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
TARSU - unità immobiliare - presunzione di utilizzo ai fini abitativi - utenze domestiche - impiego - è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento TARSU n. XXXX/2013, relativo alle annualità 2007-2012 e pari a euro 5.442,00, contestando l'omessa denuncia e sostenendo che i locali, destinati a magazzini e garage, erano stati acquistati per finalità speculative, risultavano privi di arredi, sgombri, inutilizzati e messi in vendita, quindi non idonei a produrre rifiuti. Ha inoltre eccepito la mancata instaurazione del contraddittorio e l'errata quantificazione della superficie tassabile. Il Comune ha sostenuto che la disponibilità dell'immobile e i considerevoli consumi di energia elettrica intestati alla società dimostrassero l'effettivo utilizzo o, comunque, l'assenza di condizioni oggettive di inutilizzabilità.
La decisione
La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna ha accolto l'appello del Comune di Bologna, riformato la sentenza favorevole alla contribuente emessa in primo grado e confermato l'avviso di accertamento e la debenza della TARSU. La mera destinazione alla vendita, la finalità speculativa e l'assenza di arredi al momento del sopralluogo non costituiscono cause oggettive di esclusione dalla tassa. I consumi elettrici elevati nel periodo accertato hanno costituito elemento presuntivo dell'utilizzo dell'immobile. La società, non avendo presentato la denuncia TARSU e non avendo fornito prova concreta dell'effettivo e continuativo inutilizzo dei locali, non ha assolto l'onere probatorio richiesto. È stata inoltre condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 1.120,00 per il primo grado ed euro 2.130,00 per il secondo grado, oltre oneri fiscali.
Norme richiamate
Art. 62, commi 1 e 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti [...] Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti [...] o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi [...]
La TARSU deriva ordinariamente dalla detenzione o occupazione dei locali, senza necessità di dimostrare la produzione effettiva di rifiuti. L'esclusione richiede condizioni oggettive di non utilizzabilità o di impossibilità a produrre rifiuti, che devono essere dichiarate dal contribuente e provate mediante elementi obiettivi o documentazione idonea.
Art. 66 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Le riduzioni tariffarie non operano automaticamente per il solo fatto che ricorra una situazione astrattamente compatibile con l'agevolazione; i relativi presupposti devono essere dedotti e documentati dal contribuente.
Cassazione, ordinanza n. 19469 del 15 settembre 2014
L'art. 62, comma 1, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti.
La detenzione o occupazione dell'immobile fa presumere la produzione di rifiuti. La presunzione può essere superata dal contribuente, ma soltanto attraverso una prova concreta delle condizioni di esclusione o riduzione, da indicare nella denuncia originaria o di variazione.
Cassazione, sez. V, sentenza n. 3772 del 15 febbraio 2013
Le deroghe alla tassazione e le riduzioni non si applicano automaticamente in base alla mera sussistenza di una situazione di fatto, ma devono essere specificamente dedotte dal contribuente e supportate da elementi idonei.
Cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 7292 del 23 marzo 2018
La mancata costituzione della parte convenuta o appellata non giustifica automaticamente la compensazione delle spese processuali; in presenza di soccombenza, le spese possono essere poste a carico della parte perdente.
Massime di principio
- Per la TARSU, la disponibilità o detenzione di un immobile è normalmente sufficiente a far presumere la potenziale produzione di rifiuti, anche se il contribuente sostiene di non utilizzarlo concretamente.
- L'onere di provare l'inutilizzabilità oggettiva, effettiva e continuativa dell'immobile grava sul contribuente che invoca l'esenzione o la riduzione; la semplice inattività dichiarata non è sufficiente.
- Consumi elettrici rilevanti, utenze attive o altri indici di utilizzo possono legittimare l'accertamento presuntivo dell'ente impositore, soprattutto quando riguardano proprio il periodo oggetto della contestazione.
- La mancanza di arredi al momento del sopralluogo non dimostra necessariamente che l'immobile fosse inutilizzato negli anni precedenti; occorre fornire una prova riferita all'intero periodo tributario.
- La destinazione dell'immobile alla vendita, l'acquisto per finalità speculative o la pubblicazione di annunci immobiliari non costituiscono, di per sé, cause di esclusione dalla TARSU.
- Magazzini e garage non sono automaticamente esenti: l'esclusione richiede la prova che, per natura o per condizioni oggettive e documentate, non possano produrre rifiuti.
- Le condizioni di esenzione o riduzione devono essere indicate tempestivamente nella denuncia originaria o di variazione e documentate con elementi verificabili, come stato di inagibilità, sigilli, distacco stabile delle utenze, divieti di accesso o altra documentazione oggettiva.
- In caso di omessa denuncia, il contribuente perde un importante strumento per far valere preventivamente le condizioni di esclusione e rende più difficile dimostrare l'inutilizzabilità dell'immobile per il periodo passato.
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