Sentenza n. 16111/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia - della graduatoria finale di merito pubblicata in data 19.02.2026 e successive rettifiche integrative, relative al “Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di 2600 unità nell’area assistenti a supporto della giurisdizione e servizi di cancelleria da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia - codice 02”, nella parte in cui non viene riconosciuto al ricorrente titolo di riserva previsto dall’art. 18 del D.lgs. n. 40 del 2017 come modificato dalla legge n. 74 del 2023 di conversione del D.L. n. 44 del 2023, per effetto dello svolgimento del Servizio Civile Universale; - dei verbali n. 19 del 17.12.2025, n. 35 del 16.02.2026 e n. 36 del 17.02.2026 della Commissione d’esame, nominata dalla Commissione RIPAM con delibera n. 20/2025, competente per la procedura di selezione del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia - CODICE 02” nella parte in cui non si riconosce al ricorrente il Servizio Civile Universale ai fini del titolo di riserva previsto dall’art. 18 del D.lgs. n. 40 del 2017 come modificato dalla legge n. 74 del 2023 di conversione del D.L. n. 44 del 2023; nonché per l’accertamento e declaratoria - dell’interesse in capo alla parte ricorrente, del riconoscimento dello svolgimento del Servizio Civile Universale e la conseguente attribuzione in graduatoria del titolo di riserva previsto dall’art. 4, comma 1 del bando di concorso, nonché dall’art. 18 del D.lgs. n. 40 del 2017, come modificato dalla legge n. 74 del 2023 di conversione del D.L. n. 44 del 2023, e la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale, con successive rettifiche, del concorso RIPAM per 2.600 assistenti del Ministero della Giustizia, codice 02, e verbali della Commissione nella parte in cui non hanno riconosciuto il titolo di riserva per lo svolgimento del Servizio Civile Universale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale pubblicata il 19 febbraio 2026 e i verbali della Commissione del 17 dicembre 2025 e del 16 e 17 febbraio 2026, chiedendo l’annullamento della mancata attribuzione della riserva prevista dall’art. 4, comma 1, del bando e dall’art. 18 del d.lgs. 40/2017, come modificato dalla legge 74/2023, in ragione del Servizio Civile Universale svolto senza demerito. Pur avendo dichiarato nella domanda di non essere titolare di riserve, affermava di aver indicato il servizio nella sezione “esperienze lavorative” e di averlo documentato. Ha dedotto violazione della disciplina concorsuale e dell’art. 18 del d.lgs. 40/2017, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Con il punteggio di 21/30, sosteneva di non essere stato collocato utilmente, mentre altri candidati con pari punteggio e titolari di riserva sarebbero risultati vincitori; ha quindi chiesto anche l’accertamento del titolo e la condanna dell’Amministrazione a riconoscerlo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. La censura sul mancato riconoscimento della riserva non supera la prova di resistenza: dai verbali depositati risulta che, tenuto conto della quota prevista dalla lex specialis, l’ultimo candidato beneficiario della riserva controversa aveva conseguito 24,25 punti, più dei 21 del ricorrente; pertanto, anche riconoscendogli il titolo, non sarebbe risultato vincitore. È stata respinta anche la dedotta disparità di trattamento rispetto ai candidati con 21 punti presenti tra i vincitori: questi beneficiavano di un diverso titolo di riserva e, in ragione del numero dei beneficiari e della quota prevista dal bando, potevano essere inseriti tra i vincitori. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. 40/2017
ha dedotto quindi la violazione della disciplina concorsuale e dell’art. 18 del d.lgs. n. 40/2017, nonché l’eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti, dell’illogicità manifesta e della disparità di trattamento, assumendo che l’Amministrazione avrebbe omesso di riconoscergli il titolo di riserva connesso all’espletamento senza demerito del Servizio Civile Universale, benché ritualmente dichiarato e documentato, con la conseguenza che, pur avendo conseguito il punteggio di 21/30, egli non sarebbe stato utilmente collocato in graduatoria, diversamente da altri candidati parimenti titolari del punteggio di 21 punti e del medesimo titolo di riserva, risultati invece vincitori della procedura;
La decisione non risolve in astratto i requisiti per il riconoscimento del titolo di riserva: respinge la pretesa perché, anche attribuendo al candidato il titolo invocato, il punteggio non gli avrebbe consentito di risultare vincitore, considerata la soglia raggiunta dall’ultimo beneficiario della specifica riserva.
art. 4, comma 1, del bando di concorso
l’ultimo candidato beneficiario della riserva di cui si discute (ex art.1, comma 4, del bando) ha ottenuto un punteggio pari a 24,25, superiore a quello conseguito dal ricorrente;
La quota prevista dal bando e la posizione dell’ultimo candidato che ne ha beneficiato sono determinanti per verificare la prova di resistenza: il candidato con punteggio inferiore non avrebbe comunque ottenuto un risultato utile.
art. 60, comma 1, c.p.a.
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Il TAR può definire il ricorso con sentenza semplificata in sede cautelare quando siano rispettati i termini indicati e risultino completi il contraddittorio e l’istruttoria; nel caso, il giudizio è stato deciso in tale forma.
Massime di principio
- Nelle controversie concorsuali sul riconoscimento di una riserva, il ricorrente deve dimostrare che l’attribuzione del titolo potrebbe procurargli un’utilità concreta nella graduatoria. Se, in base alla quota applicabile e al punteggio dell’ultimo candidato che ha beneficiato di quella riserva, il ricorrente non risulterebbe comunque vincitore, la censura non supera la prova di resistenza.
- La disparità di trattamento non è dimostrata dal confronto con candidati aventi lo stesso punteggio che siano risultati vincitori in forza di un diverso titolo di riserva, quando il numero dei beneficiari e la quota applicabile a quel diverso titolo ne consentano l’inserimento tra i vincitori.
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