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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14526/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 03/10/2024 (sequestro su conti correnti, libretti postali e immobili fino a €13.225,00) in relazione al delitto di cui all'art. 640-bis c.p. La ricorrente deduceva violazione di norme processuali e la carenza di motivazione sul periculum in mora, sostenendo che, benché formalmente non eseguito il sequestro, era comunque venuta a conoscenza del provvedimento e subiva il "blocco" del conto (impossibilità di utilizzare somme accreditate dall'INPS per l'assegno familiare), sicché avrebbe avuto interesse concreto ad impugnare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e per difetto di allegazione del concreto interesse all'impugnazione. Ha ritenuto che, in linea con la prevalente giurisprudenza e con le Sezioni Unite, la richiesta di riesame delle misure reali presuppone in via ordinaria l'avvenuta esecuzione del provvedimento di sequestro o comunque la concreta menomazione della situazione giuridica soggettiva sulla cosa. La ricorrente non ha prodotto prove documentali dell'esecuzione del sequestro né di un blocco bancario che avesse già determinato l'indisponibilità delle somme, per cui la menomazione non è risultata dimostrata. Rigettati i motivi relativi al periculum in mora per carenza d'interesse. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta il comma 1 nel senso che la richiesta di riesame è ordinariamente proponibile dal dies a quo dell'esecuzione del sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro; da ciò deriva che la proponibilità presuppone di regola l'esecuzione del provvedimento o comunque una concreta situazione di menomazione.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Usato per delineare i soggetti legittimati alla richiesta di riesame (imputato, difensore, persona cui le cose sono state sequestrate, chi avrebbe diritto alla restituzione) e il richiamo alle norme sul termine di cui all'art. 324.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato per confronto: disciplina la richiesta di riesame nelle misure cautelari personali anche quando il provvedimento sia emesso e notificato al domiciliatario del latitante ma non ancora eseguito; la Corte osserva che tale previsione non ha analogo nell'ambito del sequestro reale.

  • art. 165 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente nel confronto normativo relativo alla notifica e conoscenza del provvedimento quando il destinatario non è materialmente presente (latitante), per evidenziare differenze con le misure reali.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    La Corte richiama il principio secondo cui la richiesta di riesame deve essere sorretta da un interesse concreto ed attuale, derivante dalla menomazione di una situazione giuridica soggettiva sulla cosa imposta dal sequestro.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per giustificare la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, consequenziale alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare una misura reale (sequestro preventivo) è, di regola, ancorato all'effettiva menomazione della situazione giuridica sulla cosa: pertanto la richiesta di riesame presuppone ordinariamente l'esecuzione materiale del sequestro o comunque la prova che il bene sia già divenuto indisponibile.
  • Se il sequestro non è stato eseguito formalmente, il ricorrente può comunque avere interesse se dimostra documentalmente che, per effetto di un comportamento dell'istituto (es. blocco preventivo del conto su richiesta della polizia giudiziaria), la disponibilità delle somme è già impedita: in tal caso va prodotta prova del blocco e della sua efficacia temporale rispetto all'istanza.
  • Le regole possono differire in funzione della tipologia di sequestro (conservativo vs preventivo diretto o per equivalente): per il sequestro conservativo la giurisprudenza ammette più agevolmente l'istanza anteriore all'esecuzione, mentre per il sequestro preventivo classico è richiesta maggiore concretezza sulla perdita di disponibilità dei beni.
  • Chi impugna deve allegare e documentare il concreto pregiudizio (esibire comunicazioni bancarie, atti di esecuzione o altri elementi probatori) per dimostrare l'interesse attuale; mere affermazioni illustrative senza documentazione non sono sufficienti.
  • L'eccezione del periculum in mora richiede motivazione specifica: non è ammissibile invocarla solo per ottenere un riesame se non è dimostrata l'immediata e attuale lesione derivante dall'ablazione anticipata dei beni.
  • In presenza di dubbi procedurali, conviene tempestivamente raccogliere e depositare prove (comunicazioni bancarie, certificazioni di blocco o comunicazioni della polizia giudiziaria) e, se necessario, proporre ricorsi alternativi quando la materia del sequestro renda possibile soluzioni diverse (es. istanza conservativa).

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