L.R. Molise 4/2015
Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) - Giacomo Sedati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Molise l’ARSARP, ente tecnico-operativo regionale per politiche agricole, rurali, agroalimentari, forestali e pesca, assorbendo funzioni e personale dell’ARSIAM, poi soppresso. Disciplina organi, organizzazione, controlli, patrimonio e successione. Entra in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione; le norme sulla successione ARSIAM/ARSARP operano da allora e si completano entro 90 giorni.
Istituzione dell’ARSARP e riordino delle funzioni regionali in agricoltura, foreste e pesca
Istituzione dell’ARSARP e riordino delle funzioni in agricoltura
La legge regionale del Molise istituisce l’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) – Giacomo Sedati, con sede legale in Campobasso, per riordinare e organizzare l’attività amministrativa in agricoltura. L’Agenzia opera come struttura tecnico-operativa della Regione e concentra in un unico ente funzioni prima svolte dall’ARSIAM.
Funzioni e finalità
L’ARSARP è qualificata come struttura della Regione per le politiche rurali, agricole, agroalimentari, forestali e della pesca, nonché per ricerca, educazione e innovazione nei medesimi settori. L’Agenzia subentra alle funzioni già svolte dall’ARSIAM e svolge attività di sviluppo, supporto tecnico e promozione orientate a:
- sviluppo rurale integrato e sostenibile;
- crescita dei comparti agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca;
- qualificazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione;
- trasferimento tecnologico e cooperazione tra imprese e istituzioni;
- tutela della biodiversità, anche tramite banche di conservazione di materiale biologico;
- educazione alimentare e sensibilizzazione dei consumatori;
- tracciabilità e sistemi di qualità alimentari, ambientali e della pesca;
- informazione, marketing territoriale, monitoraggio di mercato e delle risorse naturali;
- assistenza tecnica, monitoraggio e formazione a supporto del programma di sviluppo rurale;
- coordinamento di strumenti di mitigazione dei rischi finanziari e biologici, anche in sinergia con Co.Re.Di.Mo. e FINMOLISE;
- interventi di tutela ambientale e forestale;
- promozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e semplificazione dei procedimenti istruttori;
- collaborazione con enti di ricerca e università;
- certificazione di schemi di qualità realizzati nella regione;
- attività tecnico-scientifiche a supporto delle funzioni fitosanitarie regionali;
- ulteriori attività già affidate all’ARSIAM, incluse quelle sulla Banca della Terra del Molise.
Organi dell’Agenzia
Gli organi dell’ARSARP sono l’Amministratore unico, il Comitato scientifico e il Collegio dei revisori dei conti.
Il Comitato scientifico è l’organo di indirizzo e coordinamento della ricerca e sperimentazione e predispone i programmi pluriennali e annuali. È composto dall’Amministratore unico, da un rappresentante dell’assessorato regionale all’agricoltura, da due membri interni scelti tra responsabili di ricerca e ricercatori dell’Agenzia e da tre esperti esterni altamente qualificati. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione conforme della Giunta regionale, che determina anche il compenso dei componenti esterni. Il funzionamento è disciplinato dallo statuto approvato dalla Giunta.
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, uno dei quali con funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti al registro dei revisori legali, durano in carica cinque anni e svolgono le funzioni previste dalla normativa statale sui controlli contabili. Sono previsti specifici requisiti di incompatibilità e divieti di incarichi o consulenze presso l’Agenzia o enti vigilati dalla Regione.
Amministratore unico
L’Amministratore unico è nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione conforme della Giunta, tra direttori di dipartimento, dirigenti regionali o direttori di servizio dell’Agenzia in possesso dei requisiti professionali richiesti. L’incarico dura tre anni, prorogabili di altri due, ma non può comunque superare la durata della legislatura regionale.
L’Amministratore unico rappresenta legalmente l’Agenzia, adotta statuto e regolamenti, approva bilancio, variazioni, assestamento e rendiconto, sovrintende all’attuazione degli indirizzi della Giunta regionale, adotta i programmi di attività e gli atti di indirizzo per i dirigenti, definisce la dotazione organica, assegna obiettivi e risorse ai dirigenti e cura la verifica dei risultati. L’incarico è incompatibile con cariche elettive pubbliche; per i dipendenti pubblici comporta aspettativa senza assegni. Si applicano inoltre le norme generali su inconferibilità e incompatibilità.
Organizzazione interna e servizi
La struttura dell’Agenzia è articolata in servizi e uffici secondo la legge e lo statuto. I servizi operativi sono diretti da dirigenti nominati dalla Giunta regionale e dispongono di una dotazione organica stabilita nell’atto organizzativo approvato dalla stessa Giunta.
Sono previsti quattro servizi:
- coordinamento delle attività dell’Agenzia, programmazione e assistenza tecnica;
- ricerca, educazione e formazione;
- monitoraggio mercati, risorse e strumenti finanziari;
- marketing, certificazione e sistemi qualità regionali.
Il dirigente del Servizio coordinamento svolge anche le funzioni di direzione generale dell’Agenzia e coordina l’attività degli altri dirigenti.
Cabina di regia e indirizzo gestionale
Alla cabina di regia partecipano l’Assessore regionale all’agricoltura, l’Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale, l’Amministratore unico e i dirigenti dei servizi dell’Agenzia. Ogni anno la cabina definisce obiettivi e indirizzi cui devono attenersi i dirigenti; con cadenza semestrale questi ultimi presentano una relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, che viene valutata rispetto agli obiettivi prefissati.
Autonomia, poteri di controllo e contabilità
L’ARSARP ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. Per quanto non previsto dalla legge, resta soggetta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale sugli enti regionali.
L’Agenzia adotta il sistema contabile della Regione e adegua la propria gestione al decreto legislativo n. 118/2011 sull’armonizzazione dei bilanci pubblici. La Giunta regionale approva statuto, regolamenti interni, bilanci, programmi annuali e pluriennali, atti di indirizzo, direttive e pianta organica. L’Agenzia deve inoltre dotarsi di un sistema di controlli interni coordinato con quello regionale, comprendente controllo strategico, controllo di gestione e regolarità amministrativo-contabile.
Personale, patrimonio e risorse finanziarie
Dal giorno di entrata in vigore della legge il personale inquadrato nella pianta organica dell’ARSIAM è trasferito all’Agenzia, con conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico. Si applicano i contratti collettivi nazionali del personale e dei dirigenti dell’amministrazione regionale. Sono consentite forme di mobilità temporanea tra Regione e Agenzia tramite intese e, su richiesta, anche trasferimenti del personale mediante accordo tra le due amministrazioni. La legge prevede inoltre la possibilità di disciplinare incentivi per la cessazione anticipata dal servizio.
Il patrimonio dell’Agenzia è costituito dai beni mobili e immobili della soppressa Agenzia, purché riconosciuti funzionali alle nuove attività con atto ricognitivo approvato dalla Giunta regionale. Le entrate derivano dall’assegnazione ordinaria regionale, da contributi comunitari, statali e regionali, dai proventi di attività e servizi, dalle rendite patrimoniali, da altri introiti e dai contratti di ricerca con soggetti pubblici o privati.
Soppressione dell’ARSIAM e successione
L’ARSIAM è soppressa dalla data di entrata in vigore della legge e cessano contestualmente i suoi organi. L’ARSARP subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; la successione definitiva deve completarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento il trasferimento di personale, beni mobili e immobili e di tutti i rapporti attivi e passivi.
Dalla stessa data i riferimenti all’ARSIAM contenuti nelle norme regionali si intendono riferiti all’ARSARP. La legge regionale n. 27 del 2004 è abrogata, salvo i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 2 e l’articolo 3.
Regime finanziario ed entrata in vigore
L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise; da tale data decorrono la soppressione dell’ARSIAM e il subentro dell’ARSARP, con completamento della successione entro 90 giorni.
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