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Legge

L.R. Molise 5/2015

Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale

Normativa regionaleL.R. Molise 5/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per il Molise, l’elenco regionale delle manifestazioni storico-culturali con animali, le modalità di autorizzazione comunale delle singole edizioni, alcune misure di tutela veterinaria e dei percorsi, nonché un Osservatorio regionale per il benessere animale. Prevede regimi transitori fino al 31 dicembre 2015 e dal 1° gennaio 2016 l’elenco vale come autorizzazione regionale ai fini penali.

Manifestazioni storico-culturali con impiego di animali e tutela del benessere animale

Manifestazioni storico-culturali con impiego di animali e tutela del benessere animale

La legge regionale disciplina, nel territorio del Molise, l’organizzazione e l’autorizzazione delle manifestazioni popolari a carattere storico-culturale che prevedono l’impiego di animali, con particolare attenzione al benessere animale, alla sicurezza dei percorsi e al controllo veterinario. Il testo consolida anche la funzione dell’Osservatorio regionale per il benessere animale.

Elenco regionale delle manifestazioni

È istituito l’elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale svolte sul territorio regionale nelle quali è previsto l’impiego di animali. La Giunta regionale iscrive di diritto le manifestazioni in corso da almeno dieci anni che rientrano nella nozione di patrimonio immateriale ai sensi della Convenzione Unesco.

Per le manifestazioni non già iscritte, la prima iscrizione va richiesta entro 120 giorni dalla data prevista per la manifestazione alla struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, che aggiorna l’elenco previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di attività culturali. L’iscrizione è obbligatoria dall’anno successivo all’entrata in vigore della legge.

Dal 1° gennaio 2016, l’iscrizione nell’elenco costituisce autorizzazione regionale ai fini dell’art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, come integrate dalla legge n. 189/2004. Fino al 31 dicembre 2015 la disciplina si applica alle manifestazioni storiche e culturali già iscritte nell’elenco della legge regionale n. 12/2005. Con effetto dal 1° gennaio 2016 è abrogato l’art. 2 della legge regionale n. 12/2005, mentre le restanti norme di quella legge continuano ad applicarsi alle manifestazioni iscritte nel nuovo elenco.

Autorizzazione delle singole manifestazioni

Le singole edizioni delle manifestazioni iscritte sono autorizzate dal sindaco del comune interessato. Per le manifestazioni con impiego di equidi, l’autorizzazione comunale è subordinata al parere favorevole della commissione competente e si applica secondo i criteri e le modalità del regolamento regionale e di quello comunale.

Il parere della commissione comunale di vigilanza è valido per tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, comprese le prove, quando sono utilizzati equidi, salvo le mostre, le sfilate e i cortei, come la Giostra degli anelli del Palio di San Nicola e altre manifestazioni similari.

Misure di tutela e benessere animale

Durante lo svolgimento della manifestazione deve essere garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento. Il servizio vigila anche sul divieto di trattamenti farmacologici diretti ad alterare le prestazioni degli animali, sia nelle manifestazioni devozionali sia nei periodi di preparazione, lungo l’intero periodo preparatorio, in un percorso di autoregolamentazione condiviso con i soggetti associativi e con le amministrazioni comunali, salvo la Giostra degli anelli del Palio di San Nicola di Guglionesi e manifestazioni similari.

La pista deve essere delimitata con strutture idonee a ridurre i danni agli animali in caso di caduta e a garantire la sicurezza del pubblico. Se la manifestazione impiega equidi o altri ungulati, il terreno asfaltato o cementato deve essere ricoperto con materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli. I buoi utilizzati nelle Carresi sono qualificati come animali non destinati alla produzione di alimenti per consumo umano.

Quando, per lunghezza o caratteristiche del percorso, non sia possibile o conveniente ricoprire il tracciato, deve comunque essere garantito il benessere degli animali mediante ferratura idonea ad attutire i colpi e a prevenire lo scivolamento, oltre alla previsione del cambio degli animali secondo il regolamento attuativo.

La Regione promuove inoltre la diffusione e l’adozione di misure per evitare o ridurre danni a persone e animali, in funzione di tutela delle tradizioni storiche e del benessere animale.

Regolamento attuativo

La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della legge. Il regolamento disciplina in particolare i criteri e le modalità operative per l’applicazione delle disposizioni sulle manifestazioni e sulle misure di tutela degli animali.

Osservatorio regionale per il benessere animale

È istituito presso l’Assessorato regionale alla sanità l’Osservatorio regionale per il benessere animale, con funzioni di monitoraggio del rispetto della normativa applicabile e dei requisiti tecnici di sicurezza, compresi quelli relativi ai tracciati e ai percorsi previsti dal decreto ministeriale 8 gennaio 2025 adottato in attuazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 36/2021. L’Osservatorio promuove e incentiva buone pratiche nella cura degli animali coinvolti in attività cerimoniali e festive, nonché in contesti agonistico-sportivi regionali relativi ad attività equestri e agrituristiche.

L’Osservatorio fornisce inoltre ai comitati organizzatori e ai comuni suggerimenti utili per apportare le migliorie ritenute necessarie alla tutela e all’integrità degli animali coinvolti.

Composizione e funzionamento dell’Osservatorio

L’Osservatorio è composto dal dirigente del servizio regionale competente in prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato, da un rappresentante congiuntamente indicato dalle tre Carresi, da un rappresentante delle associazioni sportive equestri presenti sul territorio, da un medico veterinario, dal dirigente del servizio regionale competente in materia di attività culturali o suo delegato e da un tecnico del fondo in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 8 gennaio 2025.

La Giunta regionale disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio. Gli incarichi dei componenti sono gratuiti.

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