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Sentenza

Sentenza n. 1338/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva - del provvedimento prot. AUSL -OMISSIS-, con il quale l’Azienda USL di Modena ha negato la proroga della permanenza della minore -OMISSIS- -OMISSIS- presso la struttura di riabilitazione della -OMISSIS- di Osimo (Ancona) dal 07.06.2025 al 19.07.2025 e da Settembre 2025 a Luglio 2026, come invece richiesto dalla -OMISSIS- e dalla famiglia -OMISSIS-; - del provvedimento prot. AUSL -OMISSIS-, indirizzato alla sola -OMISSIS-, con il quale l’Azienda USL di Modena ha negato la proroga della permanenza della minore -OMISSIS- -OMISSIS- presso la struttura di riabilitazione della -OMISSIS- di Osimo (Ancona) dal 07.06.2025 al 19.07.2025, come invece richiesto dalla -OMISSIS-; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non noto ai ricorrenti, con cui è stata negata la proroga della permanenza della minore -OMISSIS- -OMISSIS- presso la struttura di riabilitazione della -OMISSIS- di Osimo (Ancona) oltre la data del 06.06.2025 e, comunque, da Settembre 2025 a Luglio 2026. per l'accertamento del diritto della minore -OMISSIS- -OMISSIS- alla permanenza presso la struttura di riabilitazione della -OMISSIS- di Osimo (Ancona) e la condanna dell’amministrazione intimata a disporre/autorizzare la proroga della permanenza della minore oltre la data del 06.06.2025 e, comunque, per il periodo da Settembre 2025 a Luglio 2026.

Giustizia amministrativa202500753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di proroga della permanenza di una minore presso una struttura riabilitativa extraregionale, oltre il termine autorizzato e per il successivo periodo settembre 2025-luglio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui l’Azienda USL di Modena ha negato la proroga del percorso riabilitativo residenziale della minore presso una struttura specializzata di Osimo. La minore, affetta da plurime disabilità e riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, aveva conseguito miglioramenti documentati durante il trattamento multidisciplinare e personalizzato. Il primo motivo deduceva eccesso di potere per travisamento dei fatti, grave difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e difetto di motivazione, sostenendo l’inadeguatezza e la non equipollenza delle alternative territoriali proposte dall’AUSL. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 1 e 8-bis d.lgs. 502/1992, dell’art. 26 l. 833/1978 e dell’art. 32 Cost., per lesione del diritto alla scelta del luogo di cura e del principio di appropriatezza rispetto alle specifiche esigenze della minore. Il terzo motivo deduceva la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e dei principi partecipativi, poiché il diniego sarebbe stato adottato senza preavviso di rigetto e senza consentire ai genitori di presentare osservazioni e documentazione. L’AUSL ha sostenuto il carattere temporaneo dell’autorizzazione, la necessità del reinserimento della minore nel contesto familiare e territoriale, la disponibilità di percorsi alternativi e il carattere finanziariamente condizionato del diritto alla salute.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto legittimo il diniego perché l’autorizzazione iniziale e la successiva proroga avevano carattere temporaneo ed erano finalizzate al rientro della minore nel percorso educativo e familiare ordinario. L’AUSL non aveva negato il trattamento extraregionale, ma ne aveva limitato la durata, individuando percorsi alternativi multidisciplinari nel territorio, la cui inadeguatezza non è stata adeguatamente dimostrata. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il diritto alla salute, anche nell’ambito dei LEA, è finanziariamente condizionato e deve essere bilanciato con le esigenze di contenimento della spesa pubblica; inoltre, la disciplina dei LEA privilegia la permanenza dell’assistito presso il domicilio e possono rilevare anche ragioni organizzative, non soltanto finanziarie. Quanto al terzo motivo, il TAR ha riconosciuto che l’art. 10-bis l. 241/1990 si applicava al procedimento di proroga, ma ha ritenuto comunque raggiunto lo scopo partecipativo: l’incontro del 17 aprile 2025 aveva reso i ricorrenti edotti delle ragioni ostative al rinnovo, circa due mesi prima della scadenza dell’autorizzazione, consentendo loro di conoscere il quadro decisionale dell’amministrazione. Gli istituti partecipativi devono essere valutati in chiave sostanziale e non formalistica, anche considerando che il ricorrente deve indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe potuto utilmente apportare. Spese compensate per la complessità e peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 26 l. 833/1978

    La disciplina delle prestazioni riabilitative consente di valorizzare il principio di territorialità e la permanenza dell’assistito nel proprio contesto, pur senza escludere in assoluto trattamenti extraregionali; l’autorizzazione può essere limitata nel tempo in funzione del reinserimento familiare e sociale.

  • artt. 1 e 8-bis d.lgs. 502/1992

    Sono richiamati dai ricorrenti a sostegno del diritto alla scelta del luogo di cura e dell’appropriatezza delle prestazioni, ma il TAR non ravvisa una violazione, ritenendo legittimo il bilanciamento con esigenze organizzative e di contenimento della spesa.

  • art. 32 Cost.

    Il diritto alla salute deve essere garantito nella massima misura possibile, ma è oggetto di bilanciamento con le limitate risorse pubbliche destinabili all’assistenza sanitaria.

  • d.lgs. 229/1999

    È richiamato, insieme alla disciplina dei LEA, quale fonte che privilegia la permanenza delle persone assistite presso il proprio domicilio.

  • DPCM 12 gennaio 2017

    La disciplina dei LEA è richiamata a sostegno della preferenza per l’erogazione delle prestazioni nel contesto domiciliare e territoriale dell’assistito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto si applica anche al procedimento di proroga dell’autorizzazione sanitaria, ma la sua omissione non determina l’illegittimità quando l’amministrazione abbia comunque assicurato in concreto la conoscenza delle ragioni ostative e la possibilità sostanziale di interlocuzione.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il vizio partecipativo è valutato secondo un criterio sostanziale, considerando il raggiungimento dello scopo e l’utilità concreta della partecipazione, non in modo meramente formalistico.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    È richiamato per qualificare la condizione di gravità della disabilità della minore.

Massime di principio

  • Nell’ambito delle prestazioni sanitarie ricomprese nei LEA, il diritto alla salute deve essere bilanciato con le esigenze di contenimento della spesa pubblica e con i vincoli organizzativi del servizio sanitario; la pretesa dell’assistito non comporta automaticamente il diritto alla prosecuzione indefinita della prestazione presso la struttura prescelta.
  • Un’autorizzazione sanitaria per un percorso riabilitativo extraregionale può essere legittimamente limitata nel tempo quando sia stata originariamente concepita come temporanea e funzionale al successivo reinserimento dell’assistito nel contesto familiare, sociale e territoriale di appartenenza.
  • Il diniego di proroga di un trattamento extraregionale è legittimo se l’amministrazione ha individuato alternative territoriali coerenti con i bisogni assistenziali e il privato non dimostra adeguatamente la loro concreta inadeguatezza o non equivalenza.
  • L’art. 10-bis l. 241/1990 si applica ai procedimenti a istanza di parte aventi a oggetto la proroga di un’autorizzazione sanitaria, ma la mancata formale comunicazione del preavviso non comporta necessariamente l’annullamento dell’atto quando sia stato comunque assicurato un contraddittorio sostanziale e il destinatario abbia conosciuto tempestivamente le ragioni ostative.
  • La partecipazione procedimentale deve essere valutata in funzione del suo scopo concreto: il ricorrente che deduce la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 deve indicare gli elementi conoscitivi o le osservazioni che avrebbe potuto utilmente apportare nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitariePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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