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Circolare

Circolare numero 264 del 24-12-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare interviene su tre profili: l’inquadramento nel settore artigianato delle imprese di elaborazione dati conto terzi, il criterio dimensionale per le imprese artigiane che svolgono finiture e attività affini all’edilizia, e l’estensione degli sgravi contributivi ex legge n. 1089/1968 a nuove attività. Vengono confermati criteri già adottati per uniformità con precedenti istruzioni e giurisprudenza, fissando anche decorrenze specifiche e i relativi codici ISTAT/CSC da attribuire. In materia di agevolazioni, si ammettono ai benefici anche le imprese di preparazione pasti e le agenzie di investigazione.

Classificazione imprese artigiane e ampliamento sgravi contributivi

Classificazione artigiana e sgravi contributivi: elaborazione dati, edilizia e nuove attività agevolate

La circolare interviene su tre questioni distinte ma accomunate dall’esigenza di uniformare i criteri di classificazione e di accesso ai benefici contributivi. In primo luogo definisce l’inquadramento artigiano dell’attività di elaborazione dati conto terzi; in secondo luogo conferma il limite dimensionale applicabile alle imprese artigiane di finitura e attività affini all’edilizia; infine amplia l’ambito di applicazione degli sgravi contributivi ex legge n. 1089/1968 a nuove attività economiche.

Classificazione nel settore artigianato delle imprese di elaborazione dati

La circolare prende le mosse dalle precedenti disposizioni adottate con le circolari n. 21 del 23 gennaio 1996 e n. 49 del 29 febbraio 1996, che avevano classificato nel settore industria manifatturiera i datori di lavoro esercenti attività di elaborazione dati conto terzi, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, in attuazione della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 196 del 15 luglio 1991, depositata il 10 gennaio 1992.

Successivamente viene affrontata la possibilità di inquadrare tale attività nel settore artigianato quando ricorrano i requisiti della legge n. 443/1985, come modificata dalla legge n. 133/1997. Sul punto viene richiamato il parere favorevole dell’Avvocatura Centrale, secondo cui la nozione di attività artigiana è compatibile con l’espletamento di una prestazione di servizi svolta con partecipazione, anche manuale, dell’artigiano al processo produttivo, senza che assuma rilievo il concetto di "abilità" dell’artigiano come requisito legale autonomo.

Alla luce di ciò, e considerato che la giurisprudenza ha qualificato l’elaborazione dati come attività di carattere "manifatturiero", che la legge n. 443/1985 ricomprende anche la lavorazione in serie purché non del tutto automatizzata e che le lavorazioni artistiche e tradizionali rappresentano solo una delle tipologie dell’impresa artigiana, si dispone l’inquadramento delle imprese artigiane nel settore corrispondente.

La decorrenza della variazione di classificazione e dei relativi effetti è stabilita in modo uniforme rispetto alle precedenti disposizioni:

  • dal 1 gennaio 1996 per le imprese artigiane già iscritte all’Albo delle Imprese artigiane a tale data, purché abbiano fornito alle SAP la documentazione relativa all’iscrizione;
  • per le imprese iscritte all’Albo con delibera della CPA successiva al 1 gennaio 1996, dal periodo di paga in corso alla data della delibera, oppure dalla data della richiesta del datore di lavoro se successiva alla delibera.

Resta confermato, anche per quanto riguarda i requisiti e le modalità di svolgimento dell’attività, quanto già disposto dalle circolari n. 21/1996 e n. 49/1996. Alle imprese interessate deve essere attribuito il codice ISTAT 1991 72.30.0 e il CSC 4.06.35.

Limiti dimensionali per le imprese artigiane di finitura dell’edilizia e attività affini

La circolare affronta poi il problema dei limiti dimensionali per le imprese artigiane che svolgono attività di finitura dell’edilizia e attività affini. Viene richiamato l’art. 4 della legge n. 443/1985, che fissa i limiti di personale occupato oltre i quali l’impresa perde la natura artigiana.

La fattispecie esaminata è quella prevista dalla lettera e) dell’art. 4, relativa alle imprese di costruzioni edili, per le quali il limite è di 10 dipendenti, elevabile a 14 se gli eccedenti sono apprendisti. L’Istituto precisa di classificare nel settore edile anche le aziende che, pur non svolgendo costruzioni in senso letterale, operano in attività affini o di completamento dell’edilizia, come quelle identificate dai codici statistico-contributivi da 4.13.02 a 4.13.08.

Tra le attività indicate figurano, a titolo esemplificativo, intonacatura, posa in opera di infissi, rivestimento di pavimenti e muri, tinteggiatura, lavori di isolamento termico e acustico. In passato il riconoscimento della natura artigiana per tali imprese aveva dato luogo a contenzioso, poiché alcune aziende ritenevano di dover essere assoggettate al diverso criterio previsto per le imprese che non lavorano in serie, di cui alla lettera a) dell’art. 4.

La circolare conferma invece il criterio finora adottato, ritenuto giustificato anche dall’Avvocatura Centrale per la stretta assimilabilità di tali attività alla costruzione edile. La motivazione è che una vera e propria costruzione edile può dirsi completata solo quando siano state eseguite anche le lavorazioni accessorie ma necessarie di rifinitura e completamento. Viene inoltre sottolineato che le previsioni specifiche delle lettere c), d) ed e) dell’art. 4 prevalgono sulla generale distinzione tra imprese che lavorano o non lavorano in serie. Di conseguenza, alle imprese in questione si applica il limite di cui all’art. 4, lettera e), e non quello della lettera a).

Estensione degli sgravi contributivi ex legge n. 1089/1968

L’ultimo tema riguarda l’estensione degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 1089/1968. La circolare ricorda che già con la circolare n. 28 del 12 febbraio 1997 erano state fornite disposizioni di massima per l’ammissione al beneficio delle aziende che svolgono attività di produzione e prestazione di servizi ai sensi dell’art. 2195, n. 1, c.c., in seguito alle sentenze n. 497/1990 della Corte Costituzionale e n. 4837/1994 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Con messaggio n. 13870 del 20 giugno 1997 era stato poi comunicato un elenco di attività ammesse, individuate tramite codici ISTAT 1991 e relativi CSC, successivamente integrato con la circolare n. 180 del 2 agosto 1997, che aveva incluso anche le attività sanitarie di cura e riabilitazione senza ricovero, con codice ISTAT 1991 85.12.7 e CSC 7.07.02.

Con la nuova disposizione vengono ammessi al beneficio anche:

  • le imprese che effettuano attività di preparazione pasti, sia in via esclusiva sia unitamente alla somministrazione pasti;
  • le agenzie di investigazione.

Per le attività di preparazione pasti, identificate dal codice ISTAT 1991 55.52.0 e CSC 7.07.05, la circolare richiama una giurisprudenza consolidata che le riconduce alle prestazioni di servizi industriali ai sensi dell’art. 2195, n. 1, c.c. In tale prospettiva viene ritenuto non conforme all’interesse dell’Istituto proseguire il contenzioso con le aziende del settore ai fini dell’ammissione allo sgravio.

Per le agenzie di investigazione, la circolare distingue la classe ISTAT 1991 74.60 in due categorie:

  • 74.60.1, servizi di vigilanza privata, già ricompresi tra le attività agevolate;
  • 74.60.2, servizi di investigazione, finora esclusi e ora ammessi al beneficio.

Per questi ultimi viene indicato il CSC 7.07.08. La scelta viene motivata anche da esigenze di uniformità dell’azione amministrativa.

Riepilogo operativo

La circolare, in conclusione, stabilisce che:

  • le imprese artigiane di elaborazione dati conto terzi possono essere classificate nel settore artigianato alle condizioni previste dalla legge n. 443/1985, con decorrenze differenziate in base alla data di iscrizione all’Albo;
  • le imprese artigiane di finitura dell’edilizia e attività affini restano soggette al limite dimensionale proprio delle costruzioni edili;
  • gli sgravi contributivi della legge n. 1089/1968 si estendono alle attività di preparazione pasti e ai servizi di investigazione, con i codici ISTAT e CSC indicati.

Punti principali

Classificazione nel settore artigianato delle imprese di elaborazione dati

Si dispone l’inquadramento nel settore artigianato delle imprese che svolgono attività di elaborazione dati conto terzi, quando ricorrano i requisiti previsti dalla legge n. 443/1985, come modificata dalla legge n. 133/1997. La scelta è motivata dal parere favorevole dell’Avvocatura Centrale e dalla riconducibilità dell’attività alla prestazione di servizi con partecipazione, anche manuale, dell’artigiano al processo produttivo. La decorrenza segue il criterio già adottato per il settore industria manifatturiera: dal 1 gennaio 1996 per le imprese già iscritte all’Albo delle Imprese artigiane e per le quali la documentazione risulti già trasmessa alle SAP; per le iscrizioni deliberate dalla CPA dopo tale data, gli effetti decorrono dal periodo di paga in corso alla delibera o dalla data della domanda se successiva. Alle imprese va attribuito il codice ISTAT 1991 72.30.0 e il CSC 4.06.35.

Limiti dimensionali per imprese artigiane di finitura ed edilizia affine

Per le imprese artigiane che svolgono attività di finitura dell’edilizia e attività affini all’edilizia si conferma l’applicazione del limite dimensionale previsto per le imprese di costruzioni edili dall’art. 4, lettera e), della legge n. 443/1985: massimo 10 dipendenti, elevabili a 14 se gli eccedenti sono apprendisti. La circolare respinge l’impostazione che vorrebbe applicare il criterio delle imprese che non lavorano in serie, ritenendo prevalente l’assimilabilità di tali lavorazioni alla costruzione edile vera e propria. Restano quindi confermate le istruzioni già impartite e il consolidato orientamento amministrativo.

Sgravi contributivi legge n. 1089/1968: estensione ad altre attività

Viene esteso il beneficio degli sgravi contributivi previsto dalla legge n. 1089/1968 alle imprese che svolgono attività di preparazione pasti, sia in forma esclusiva sia unitamente alla somministrazione pasti, e alle agenzie di investigazione. Per la preparazione pasti, codificata ISTAT 1991 55.52.0 con CSC 7.07.05, la circolare richiama la giurisprudenza che la qualifica come prestazione di servizi industriali ai sensi dell’art. 2195, n. 1, c.c. Per le investigazioni, la classe ISTAT 74.60 viene distinta tra servizi di vigilanza privata, già agevolati, e servizi di investigazione (74.60.2), che vengono ora ammessi al beneficio con CSC 7.07.08, anche per uniformità dell’azione amministrativa.

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