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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12669/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva riformato la decisione di primo grado e, accogliendo il concordato sulla pena proposto dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la sanzione in anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 1.400 di multa per i delitti ascritti. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 599-bis c.p.p. e 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, quindi contestando il trattamento sanzionatorio definito nel giudizio di appello concordato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti. Ha affermato che, contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, non sono deducibili con ricorso per cassazione i vizi relativi alla determinazione della pena che non ne determinino l'illegalità, in ragione della natura consensualistica dell'istituto e della sua funzione deflattiva. Poiché la pena applicata corrispondeva a quella concordata dalle parti e non presentava profili di illegalità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato sulla pena in appello; una volta applicata la pena concordata, non sono deducibili in cassazione vizi non incidenti sulla sua legalità.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato dal ricorrente per lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; il motivo è stato ritenuto non consentito nel giudizio di legittimità avverso sentenza resa ex concordato in appello.

  • art. 591 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in assenza di ragioni di esonero, secondo il regime processuale applicabile.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione solo vizi che rendano la pena illegale; non è consentito censurare la mera quantificazione della sanzione se questa coincide con quanto concordato dalle parti.
  • La natura consensualistica del concordato in appello e la sua funzione deflattiva limitano l'oggetto del controllo di legittimità sui profili sanzionatori.
  • Il mancato riconoscimento di attenuanti generiche, quando la pena sia stata definita in modo concordato e non emerga alcuna illegalità del trattamento sanzionatorio, non integra un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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