Ordinanza n. 207/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'esecuzione: - della sentenza n. 209/2023 del Tribunale di Avezzano, Sezione Lavoro, pubblicata il 06.09.2023 (R.G. n. 578/2021), con la quale è stato dichiarato “il diritto del ricorrente LUCCI Cristiana al riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio non di ruolo effettivamente prestato nella scuola statale, prima dell’assunzione a tempo indeterminato, con conseguente attribuzione della corretta classe stipendiale sulla base dell’anzianità maturata” e condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle differenze retributive spettanti; - della sentenza n. 61/2025 della Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione Controversie di Lavoro, del 18.02.2025 (R.G. n. 421/2023), che, in parziale riforma della sentenza di primo grado confermandola nel resto, ha condannato “il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore di Lucci Cristiana delle differenze retributive già riconosciute dalla sentenza di primo grado, anche per il periodo anteriore al 26.6.2016”. Altresì, voglia l'Ell.mo Tribunale ordinare specificamente di: a) ricalcolare la retribuzione dell'anno scolastico 2018-2019 (anno di formazione e prova) applicando la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 15, mesi 2, giorni 19 (fascia 15-20) riconosciuta alla data dell'1.09.2018, con ricalcolo delle tredicesime mensilità, del TFR e rivalsa INPS dell'anno 2018 e dell'anno 2019; b) corrispondere le conseguenti differenze retributive con interessi legali/rivalutazione; c) adottare ogni altro provvedimento necessario per la corretta esecuzione delle sentenze; - ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere entro un termine ritenuto congruo; - disporre sin da subito la nomina di un Commissario ad acta, per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'Amministrazione oltre il termine stabilito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di ricostruzione di carriera del 23 luglio 2025, nella parte in cui ha attribuito il servizio di ruolo dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019 alla fascia iniziale, nonostante il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo di 15 anni, 2 mesi e 19 giorni
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Avezzano e della Corte d'Appello dell'Aquila, che le avevano riconosciuto il diritto al computo integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato nella scuola statale prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con attribuzione della corretta fascia stipendiale e pagamento delle differenze retributive. Il primo decreto di ricostruzione della carriera, del 23 luglio 2025, ha riconosciuto al 30 giugno 2018 un'anzianità di 15 anni, 2 mesi e 19 giorni, corrispondente alla terza fascia retributiva. Il secondo decreto, relativo al servizio di ruolo dal 1° settembre 2018, ha tuttavia attribuito per il periodo dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019 l'anzianità e il trattamento economico della fascia iniziale, facendo decorrere dal 1° settembre 2019 gli effetti dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo e in quello di ruolo. La ricorrente ha chiesto il ricalcolo della retribuzione dell'anno scolastico 2018-2019 sulla base della fascia corrispondente all'anzianità riconosciuta, con ricalcolo delle tredicesime, del TFR e della rivalsa INPS, il pagamento delle differenze con interessi e rivalutazione, l'adozione degli ulteriori provvedimenti esecutivi e la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile senza produrre documentazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio di ottemperanza e ha disposto un incombente istruttorio. Ha rilevato che il secondo decreto di ricostruzione della carriera sembra introdurre una cesura nei rapporti di lavoro, associando il servizio di ruolo prestato dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019 alla fascia iniziale e a un'anzianità nulla, nonostante il riconoscimento di 15 anni, 2 mesi e 19 giorni di servizio pre-ruolo utile ai fini dei successivi trattamenti economici. Poiché il Ministero si è limitato a una costituzione formale e non ha depositato documenti, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire una relazione dettagliata che giustifichi la ricostruzione adottata, con specifico riferimento alle prescrizioni contenute nel giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di depositare tale relazione entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza e ha rimesso gli atti al Presidente per la fissazione della camera di consiglio di discussione. La decisione sull'ottemperanza, sulla richiesta di ricalcolo e sulla nomina del commissario ad acta è stata rinviata; spese al definitivo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La domanda di ottemperanza è proposta per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato; nel caso concreto il TAR ha avviato l'accertamento della conformità del decreto di ricostruzione alle prescrizioni del giudicato.
art. 114 c.p.a.
La disciplina del giudizio di ottemperanza costituisce il quadro processuale della domanda, ma il testo non indica uno specifico comma applicato dal Collegio.
CCNL Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018
Le tabelle contrattuali sono utilizzate per correlare l'anzianità riconosciuta alla fascia retributiva; l'anzianità di 15 anni, 2 mesi e 19 giorni è indicata come corrispondente alla terza fascia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adotta un atto formalmente diretto a eseguire il giudicato ma la sua concreta disciplina appare incompatibile con le prescrizioni della sentenza, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione amministrativa dettagliata prima di definire la conformità dell'atto e le eventuali misure esecutive.
- L'amministrazione deve motivare e documentare, anche nel giudizio di ottemperanza, le ragioni per cui l'atto adottato in esecuzione del giudicato rispetta i criteri conformativi stabiliti dalla decisione giudiziale; una costituzione meramente formale e priva di documentazione non consente al giudice di verificare l'esatto adempimento.
- La ricostruzione della carriera che riconosca un'anzianità pregressa utile ai fini economici non può essere valutata isolando tale riconoscimento dagli effetti retributivi riferiti ai periodi successivi: qualora l'amministrazione attribuisca per un periodo intermedio la fascia iniziale e un'anzianità nulla, deve giustificare specificamente la compatibilità di tale cesura con il giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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