Sentenza del 13/11/2023 n. 31494 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della Commissione tributaria regionale che, in due procedimenti relativi ad avvisi di accertamento per il 2011, aveva ritenuto in un caso valida la delega di firma e legittima la pretesa erariale (RG 2068/2019) e, nell'altro (RG 2058/2019), assente la prova della delega e quindi viziati gli atti impositivi. In Cassazione l'Amministrazione deduce tre motivi: omesso esame di fatto decisivo (mancata valutazione complessiva degli atti di servizio prodotti), motivazione apparente sulla mancata individuazione del delegato e violazione del D.P.R. n.600/1973 art.42 e dell'art.2697 c.c. relativamente all'onere della prova della delega.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi di censura, confermando che il giudice del gravame aveva adeguatamente motivato la mancanza di prova della delega in relazione alla documentazione prodotta (assenza della specifica indicazione nominativa del funzionario incaricato e mancanza dell'atto di delega). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, se il contribuente contesta la legittimazione del firmatario, l'Amministrazione deve dimostrare la delega anche in sede di secondo grado. Nulla sulle spese considerate le mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
art. 42 D.P.R. n.600/1973
L'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la validità della sottoscrizione va dimostrata dall'Amministrazione quando il contribuente ne contesti la legittimazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato nell'impugnazione in relazione all'onere della prova; la pronuncia sottolinea che, quando il contribuente contesta la legittimazione del firmatario, grava sull'Amministrazione l'onere di produrre la delega concreta (principio della 'vicinanza della prova').
Giurisprudenza: Cass. civ., 28 giugno 2021, n. 18359
Cass. civ., 28 giugno 2021, n. 18359
Precisa che l'Amministrazione deve dimostrare, anche in secondo grado, il corretto esercizio del potere e produrre la delega di firma quando è contestata la legittimazione del sottoscrittore; la delega è tipicamente di firma e non di funzioni.
Massime di principio
- Se il contribuente contesta la legittimazione del firmatario di un atto impositivo, l'Amministrazione è tenuta a produrre la delega specifica che legittima la firma; in mancanza l'atto può essere annullato.
- La mera produzione di ordini di servizio o documenti interni è utile ma non sempre sufficiente: è importante che contengano la tabella nominativa dei funzionari incaricati o l'atto di delega specifico per provare la legittimazione alla sottoscrizione.
- La delega di firma è distinta dalla delega di funzioni: l'Amministrazione deve dimostrare la delega di firma quando la legittimazione alla sottoscrizione è controversa.
- Il giudice di merito deve motivare adeguatamente la valutazione della prova; la Corte di Cassazione non può sostituirsi al sindacato di merito per rivalutare le prove astronomicamente ma può censurare carenze logiche o giuridiche nella motivazione.
- La prova della delega può e deve essere fornita anche nel corso del giudizio di appello: il principio della vicinanza della prova impone che l'Amministrazione produca il documento che dimostra la legittimazione del sottoscrittore.
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