Cassazione Civile, Ordinanza n. 31827/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società concedente di leasing contro il rigetto, da parte del giudice delegato e poi del Tribunale, delle domande di ammissione al passivo di due fallimenti per crediti derivanti da sei contratti di locazione finanziaria stipulati nel 2009. I contratti riguardavano pareti prefabbricate in cartongesso; il tribunale li aveva ritenuti nulli per illiceità della causa, sostenendo che fossero stati utilizzati per ottenere una finalità non altrimenti raggiungibile: applicare interessi oltre il tasso soglia e aggiungere una garanzia reale ipotecaria. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme su valutazione della prova e interpretazione contrattuale, lamentando che non fosse stata provata l'eccedenza dei beni forniti rispetto alle esigenze dei locali e che la fideiussione del garante fosse comunque idonea a tutelare il credito; 2) violazione delle norme sulla causa illecita e sulla frode alla legge, sostenendo che i contratti fossero comunque leasing di godimento con funzione finanziaria e che, anche se qualificati come finanziamento, non fossero illeciti; 3) violazione delle norme in tema di usura e nullità parziale, deducendo che il tasso pattuito non superasse il tasso soglia vigente e che, in ogni caso, l'eventuale usurarietà colpisse solo la clausola sugli interessi e non l'intero contratto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi riuniti. Ha qualificato l'operazione come leasing finanziario di godimento, caratterizzato da collegamento negoziale tra leasing e fornitura e da causa concreta ravvisabile nell'interesse dell'utilizzatore al godimento del bene. Ha censurato il tribunale per avere dichiarato la nullità dell'intera operazione per illiceità della causa senza accertare in concreto, con riferimento ai singoli contratti e ai decreti ministeriali applicabili, se gli interessi pattuiti fossero effettivamente usurari. Ha inoltre escluso che la richiesta di fideiussione e ipoteca da parte del concedente costituisse di per sé un'anomalia o un indice di illiceità, rilevando che nessuna norma vieta al concedente di richiedere garanzie, anche reali, a tutela dell'obbligazione del garante. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione, affinché decida sulla domanda di ammissione al passivo e regoli le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
artt. 113, 115 e 116 c.p.c.
richiamati come parametri della censura sulla valutazione delle prove e sul convincimento del giudice di merito.
artt. 1363, 1366, 1371 c.c.
richiamati dalla ricorrente come criteri di interpretazione contrattuale e di integrazione del regolamento negoziale.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova, con riferimento alla mancata dimostrazione dell'eccedenza dei beni forniti rispetto alle esigenze dell'utilizzatore.
artt. 1343, 1344 c.c.
la Corte esclude che, nel caso descritto, ricorra una causa illecita o una frode alla legge tale da travolgere l'intera operazione di leasing.
art. 1458, primo comma, c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli effetti della nullità/inefficacia sul contratto di durata.
art. 1418 c.c.
richiamato con riferimento alla nullità del contratto; la Corte ritiene che, se vi è usura, la sanzione non investe l'intero contratto ma la clausola sugli interessi.
art. 1419 c.c.
richiamato per sostenere la nullità parziale; la Corte valorizza il principio per cui la nullità riguarda la clausola usuraria e non il contratto in sé.
art. 1815, secondo comma, c.c.
la Corte afferma che, in presenza di interessi usurari pattuiti in un contratto di finanziamento di durata, la sanzione è la nullità della clausola sugli interessi, non del contratto; il mutuatario non è tenuto a corrisponderli.
art. 1224, primo comma, c.c.
richiamato con riguardo agli interessi moratori: ove siano lecitamente convenuti interessi corrispettivi, questi possono rilevare come misura dovuta in caso di mora.
art. 2 L. 108/1996
richiamato per la determinazione periodica del tasso soglia mediante decreti ministeriali ai fini della verifica dell'usurarietà.
art. 644 c.p.
richiamato come norma incriminatrice dell'usura, nella versione modificata dalla L. 108/1996.
Massime di principio
- Nel leasing finanziario di godimento la causa concreta va individuata nell'interesse dell'utilizzatore ad ottenere la disponibilità e il godimento del bene, in un'operazione di collegamento negoziale tra leasing e fornitura; la causa dei singoli contratti resta autonoma ma coordinata rispetto alla finalità unitaria dell'operazione.
- La richiesta, da parte del concedente, di fideiussione e di garanzia ipotecaria a tutela delle obbligazioni nascenti dal leasing non è di per sé indice di illiceità della causa né costituisce un'anomalia giuridicamente rilevante, salvo specifiche previsioni contrarie.
- La nullità per usura non travolge automaticamente l'intero contratto di durata: se la clausola sugli interessi prevede tassi superiori alla soglia, la sanzione colpisce la clausola, mentre il rapporto contrattuale resta in vita per il resto.
- Ai fini della declaratoria di usurarietà occorre un accertamento concreto e puntuale, riferito ai singoli contratti e al tasso soglia vigente al momento della stipula, comparando il tasso effettivo pattuito con i decreti ministeriali applicabili.
- Non è corretto dichiarare la nullità per illiceità della causa di un'operazione negoziale solo perché si sospetta una finalità di superamento del tasso soglia, se l'interesse economico tipico dell'utilizzatore al godimento del bene permane ed è effettivamente realizzato.
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