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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 10214 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova che aveva ritenuto legittima la richiesta di pagamento di Euro 4.512,00 per imposta sugli intrattenimenti relativa al 2004 e accessori. Con i primi due motivi ha sostenuto che l'imposta non fosse dovuta, o dovesse essere proporzionata al periodo di effettivo utilizzo, poiché i macchinari erano stati rimossi e distrutti entro maggio 2004. Ha inoltre contestato che l'importo forfettario ridotto previsto per il 2004 fosse stato stabilito proprio in ragione della successiva rimozione dei macchinari. Con il terzo motivo ha denunciato l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, per gli apparecchi già installati o posseduti al 1° gennaio, l'imposta sugli intrattenimenti deve essere pagata in un'unica soluzione entro il 16 marzo e non può essere frazionata in base al periodo di effettivo utilizzo. La rimozione e distruzione dei macchinari entro maggio 2004 non consente quindi di ridurre ulteriormente l'imposta. Il legislatore aveva già tenuto conto della limitazione dell'utilizzo prevedendo per il 2004 un importo forfettario ridotto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e comunque infondato, poiché la sentenza regionale era adeguatamente motivata. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, artt. 1, 2 e 14-bis

    "il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfettario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione (...) entro il 16 marzo di ogni anno"

    Per gli apparecchi già posseduti o installati entro il 1° marzo, l'imposta è determinata forfettariamente su base annuale e deve essere versata in un'unica soluzione. Il frazionamento in base all'effettivo periodo di utilizzo è consentito soltanto per gli apparecchi installati dopo il 1° marzo.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 11, convertito dalla L. n. 326 del 2003

    Ha previsto per il 2004, tramite l'art. 14-bis, comma 3-bis, del D.P.R. n. 640 del 1972, un'imposta forfettaria ridotta di Euro 2.500,00 rispetto all'importo ordinario di Euro 4.100,00, considerando già la limitazione dell'utilizzo dei macchinari.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, comma 3

    Ha previsto la rimozione e demolizione entro il 31 maggio 2004 degli apparecchi non più leciti ai sensi della disciplina sui giochi, senza però determinare un ulteriore frazionamento dell'imposta annuale.

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110

    Individua le categorie di apparecchi e congegni da gioco soggetti alla disciplina pubblicistica e tributaria applicata nel caso esaminato.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Il ricorso è stato esaminato per violazione o falsa applicazione di legge e per insufficienza della motivazione; il terzo motivo è stato ritenuto generico e comunque infondato.

Massime di principio

  • Quando un tributo è previsto in misura forfettaria annuale per apparecchi già installati o posseduti a una determinata data, la successiva rimozione o distruzione degli apparecchi normalmente non consente di rapportare l'imposta ai soli mesi di effettivo utilizzo, salvo che la legge lo preveda espressamente.
  • Se il legislatore stabilisce per un determinato anno un importo forfettario ridotto proprio in considerazione della futura cessazione o limitazione dell'utilizzo, tale riduzione costituisce la compensazione prevista dalla legge e non può essere cumulata con un ulteriore scomputo proporzionale.
  • Per contestare efficacemente una pretesa tributaria occorre distinguere tra imposte calcolate sul periodo effettivo di utilizzo e imposte forfettarie annuali: nel secondo caso prevalgono le modalità e le scadenze legali di versamento.
  • Un motivo di ricorso sulla motivazione della sentenza deve indicare specificamente quali parti della motivazione siano carenti e perché siano decisive; una censura generica può essere dichiarata inammissibile.
  • La giurisprudenza consolidata su una specifica disciplina tributaria può essere determinante: in situazioni analoghe, la rimozione anticipata dei macchinari non esclude l'obbligo di versare l'intero importo forfettario annuale ridotto previsto dalla normativa.

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