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Sentenza

Sentenza del 18/01/2018 n. 102 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IMPOSTA DI REGISTRO - Contratto finanziamento - Nullità clausole - Provvedimento condanna restituzione somme - Aliquota in misura proporzionale ex artt. 37 e 8, comma 1, lett. b) Tariffa d.p.r. 131/86 - Non sussiste - Applicazione imposta in misura fissa ex art. 8 lett. e) - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un provvedimento giurisdizionale con cui, a seguito dell’annullamento o della dichiarazione di nullità di clausole contenute in un contratto di finanziamento, era stata disposta la restituzione di somme di denaro. Il punto controverso era stabilire se tale condanna dovesse scontare l’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi degli artt. 37 e 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, oppure in misura fissa ai sensi dell’art. 8, lettera e), dello stesso decreto.

La decisione

È stata esclusa l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale. Il provvedimento di condanna alla restituzione delle somme, derivando dall’invalidità, totale o parziale, delle clausole contrattuali, rientra nell’ambito dell’art. 8, lettera e), del d.P.R. n. 131/1986 ed è quindi soggetto all’imposta di registro in misura fissa. La decisione è pertanto favorevole al contribuente per quanto riguarda il criterio di tassazione applicabile.

Norme richiamate

  • Art. 37 d.P.R. n. 131/1986

    La norma disciplina la tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria, ma non comporta automaticamente l’applicazione dell’aliquota proporzionale: occorre individuare la specifica previsione tariffaria applicabile al contenuto e alla causa della condanna.

  • Art. 8, comma 1, lettera b), Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    La previsione relativa alle condanne al pagamento di somme o valori non si applica, secondo l’interpretazione accolta, quando la condanna restitutoria discende dalla dichiarazione di invalidità del contratto o di sue clausole.

  • Art. 8, comma 1, lettera e), Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    La disposizione ricomprende i provvedimenti di condanna alla restituzione di denaro o beni fondati sull’invalidità, totale o parziale, dell’atto o del rapporto. In tali casi l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.

  • d.P.R. n. 131/1986

    Il criterio di tassazione deve essere determinato considerando la causa giuridica della pronuncia giudiziale: una restituzione conseguente all’invalidità negoziale ha natura diversa da una condanna autonoma al pagamento di una somma.

Massime di principio

  • Quando una sentenza ordina la restituzione di somme perché dichiara invalido, nullo o annullato, anche solo in parte, un contratto o una clausola contrattuale, l’imposta di registro si applica in misura fissa ai sensi dell’art. 8, lettera e), del d.P.R. n. 131/1986.
  • Non è decisivo il solo fatto che la sentenza contenga una condanna al pagamento di denaro: occorre verificare il fondamento giuridico della condanna.
  • La tassazione proporzionale prevista per le ordinarie condanne pecuniarie non dovrebbe applicarsi quando il pagamento ha funzione meramente restitutoria e costituisce conseguenza dell’invalidità del negozio.
  • Nelle controversie analoghe è importante distinguere tra condanna restitutoria derivante dalla caducazione del contratto o di sue clausole, soggetta a imposta fissa, e condanna al pagamento fondata su un’obbligazione autonoma, che può invece essere soggetta a imposta proporzionale.

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