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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10508/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato il rigetto dell'istanza di applicazione della custodia cautelare in carcere dopo la condanna in primo grado a 17 anni e 6 mesi per reati indicati nei capi A11-T11. Il ricorrente ha sostenuto che, pur non essendo l'imputato mai stato sottoposto a misura cautelare, la sentenza di condanna a pena severa, l'assenza di un lungo periodo di presofferto e la natura associativa del reato (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), la cui contestazione copriva il periodo fino alla pronuncia, dimostrerebbero il pericolo di fuga e di reiterazione e giustificherebbero l'applicazione della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che l'ordinanza impugnata è corretta. Richiamando l'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha ritenuto che la sola sentenza di condanna, anche se a pena severa, non costituisca elemento sufficiente per disporre una misura cautelare post-sentenza se non è accompagnata da specifici e ulteriori elementi sintomatici del pericolo di fuga o di reiterazione. Il Tribunale aveva inoltre osservato che i fatti contestati sono risalenti e che non risultano attuali collegamenti dell'imputato con il contesto ambientale dei fatti, sicché non emergono esigenze cautelari attuali. Poiché l'Ufficio ha basato la richiesta unicamente sulla gravità della pena senza indicare altri elementi sopravvenuti, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata e il ricorso è stato respinto come inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'adito del Tribunale competente alla revisione dell'ordinanza; indica la base procedurale dell'impugnazione davanti al Tribunale.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Individua le esigenze cautelari che giustificano l'applicazione di misure personali (in particolare le lettere b) e c) relative al pericolo di fuga e di reiterazione), cui va fatto riferimento nella valutazione cautelare.

  • art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c)

    Stabilisce che dopo una sentenza di condanna l'analisi delle esigenze cautelari deve considerare l'esito del processo, le modalità del fatto e gli elementi sopravvenuti; tuttavia la sentenza di per sé non è sufficiente: è necessario valutare essa congiuntamente ad altri elementi specifici che indichino il pericolo di fuga o di recidiva.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che disciplina il delitto associativo in materia di stupefacenti; citata nel ricorso come circostanza qualificante la gravità e l'ampiezza temporale della contestazione, ma non ritenuta di per sé idonea a fondare la misura senza altri elementi attuali.

Massime di principio

  • Dopo una sentenza di condanna, la semplice gravità della pena non basta per giustificare una misura cautelare: il giudice deve valutare anche elementi sopravvenuti e specifici indizi del pericolo di fuga o di reiterazione.
  • Il pubblico ministero ha l'onere di indicare concrete circostanze sopravvenute e rilevanti (collegamenti attuali con l'ambiente criminoso, condotte post-sentenza, rischi concreti di sottrazione alla esecuzione) e non può limitarsi a richiamare la severità della pena.
  • La remota temporalità dei fatti e l'assenza di prove di contatti o collegamenti attuali con il contesto criminale diminuiscono l'attualità delle esigenze cautelari e ostano all'applicazione di misure personali.
  • In caso di contestazione di reati associativi, è necessario dimostrare la persistenza di legami o condotte associative successive alla fase materiale dei fatti per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione.
  • La motivazione del provvedimento che nega la misura cautelare deve valutare e spiegare il giudizio comparato tra la sentenza e gli eventuali elementi sopravvenuti; tale motivazione è idonea se indica l'assenza di elementi attuali a sostegno delle esigenze cautelari.

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