Cassazione Penale, Ordinanza n. 10392/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Un detenuto ha proposto personalmente ricorso per cassazione, in forma manoscritta e senza difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, avverso un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Nel ricorso lamentava la violazione di legge in relazione all'art. 411 c.p.p. La Corte non entra nel merito della censura, perché rileva che il ricorso per cassazione, per qualsiasi provvedimento giurisdizionale, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore abilitato.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto personalmente dal detenuto e non da un difensore iscritto nell'albo speciale. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in euro quattromila nel corpo della motivazione e in euro tremila nel dispositivo trascritto; dal testo emerge comunque la statuizione accessoria di condanna pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 123 c.p.p.
è richiamato come modalità di trasmissione dell'atto dal carcere, ma non consente di eludere l'obbligo di difesa tecnica nel giudizio di cassazione
art. 411 c.p.p.
è la norma evocata dal ricorrente come oggetto della censura di violazione di legge, senza esame nel merito per inammissibilità del ricorso
art. 571 c.p.p.
richiamato, insieme all'art. 613 c.p.p., come disposizione modificata dalla riforma del 2017 che impone il deposito del ricorso tramite difensore abilitato
art. 613 c.p.p.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano quando il ricorso è inammissibile in modo evidente
art. 6, par. 3, lett. c), CEDU
la previsione della difesa tecnica in cassazione è ritenuta compatibile con il diritto convenzionale alla difesa personale
L. n. 103 del 2017
ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. rafforzando l'obbligo di difesa tecnica nel giudizio di legittimità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, avverso qualunque provvedimento giurisdizionale, non può essere validamente proposto personalmente dalla parte: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità immediata del ricorso, rilevabile de plano.
- La disciplina che impone la difesa tecnica nel giudizio di cassazione è compatibile con il diritto di difesa e con la Convenzione EDU, trattandosi di fase processuale nella quale il legislatore può richiedere un elevato livello di qualificazione professionale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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