Circolare numero 95 del 31-05-2017
è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 31 del 4 febbraio 2017, la decisione del Consiglio dell’Unione europea dell’8 novembre 2016, relativa alla conclusione di un Protocollo all’Accordo tra la Comunità europea e suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all’Unione europea. Premessa e ambito di applicazione Totalizzazione dei periodi assicurativi in applicazione dell’Accordo CH-UE alla Croazia Maggiorazioni sociali ed assegni per l’assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilità Integrazione al trattamento minimo Domande di riesame Applicazione alla Croazia dell’Accordo sulla partecipazione allo Spazio Economico Europeo Rapporto tra Accordo SEE e Accordo CH-UE. Totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici Aggiornamento procedure di liquidazione delle pensioni in regime internazionale – procedura UNICARPE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti dell’adesione della Croazia all’Unione europea e dell’estensione della partecipazione croata sia all’Accordo CH-UE con la Svizzera sia, in via provvisoria, all’Accordo SEE. Vengono definite le decorrenze rilevanti per l’applicazione dei regolamenti comunitari, la platea dei soggetti interessati, le regole sulla totalizzazione dei periodi assicurativi anche con Stati terzi, nonché le conseguenze su maggiorazioni sociali, integrazione al trattamento minimo e riesame delle domande già presentate o definite. La circolare indica inoltre l’aggiornamento delle procedure di liquidazione delle pensioni internazionali e della procedura UNICARPE.
Estensione alla Croazia degli Accordi CH-UE e SEE e relative conseguenze in materia di sicurezza sociale, totalizzazione e prestazioni pensionistiche
Estensione alla Croazia degli Accordi CH-UE e SEE e riflessi sulle prestazioni pensionistiche
La circolare definisce gli effetti dell’ingresso della Croazia nell’Unione europea e delle successive estensioni alla Croazia dell’Accordo CH-UE con la Svizzera e dell’Accordo SEE. L’obiettivo è chiarire quali norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale si applicano, da quando decorrono e con quali conseguenze su totalizzazione, riesame delle domande e prestazioni non contributive.
Premessa normativa e decorrenze rilevanti
Dal 1° luglio 2013 la Croazia è Stato membro UE e, da tale data, si applicano nei rapporti con la Croazia i regolamenti (CE) nn. 883/2004, 987/2009 e 1231/2010, che hanno sostituito la Convenzione bilaterale Italia-Croazia del 27 giugno 1997 e il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002, salvo alcune disposizioni rimaste efficaci.
In un secondo momento, con la Decisione del Consiglio UE dell’8 novembre 2016 e il relativo Protocollo, l’Accordo CH-UE è stato esteso alla Croazia. Pertanto, dal 1° gennaio 2017 l’Accordo tra la Comunità europea, gli Stati membri e la Svizzera si applica anche ai rapporti con la Croazia, con conseguente estensione alla medesima delle regole comunitarie, delle decisioni e raccomandazioni della Commissione amministrativa e delle disposizioni amministrative e operative emanate dall’Istituto.
Ambito soggettivo dell’Accordo CH-UE
Per effetto dell’estensione alla Croazia, rientrano nell’ambito di applicazione personale dell’Accordo CH-UE:
- i cittadini dei 28 Stati UE e della Confederazione svizzera;
- gli apolidi e i profughi residenti nel territorio di tali Stati;
- i familiari e superstiti, a prescindere dalla cittadinanza, dei cittadini dei 29 Stati;
- i familiari e superstiti, a prescindere dalla cittadinanza, degli apolidi o profughi residenti in uno dei 29 Stati;
- i superstiti di lavoratori non cittadini di uno dei 29 Stati, se essi stessi sono cittadini di uno di tali Stati oppure apolidi o profughi residenti nel territorio dei medesimi Stati.
La circolare ribadisce che l’Accordo CH-UE non si applica ai cittadini di Stati terzi.
Totalizzazione dei periodi assicurativi con la Croazia e con Stati terzi
Le persone rientranti nell’Accordo CH-UE possono totalizzare i periodi assicurativi maturati in uno o più Stati membri e in Svizzera. È inoltre ammessa la c.d. totalizzazione multipla, cioè la valorizzazione di periodi maturati in Stati terzi legati all’Italia e alla Svizzera, oppure all’Italia, alla Croazia e alla Svizzera, da accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione ai fini pensionistici.
La circolare precisa che la decorrenza della prestazione varia in funzione della base convenzionale utilizzata e del momento in cui il soggetto entra nell’ambito dell’Accordo:
- se il richiedente rientra nell’Accordo solo dal 1° gennaio 2017, e per il diritto servono anche periodi di Stati terzi legati solo all’Italia e alla Svizzera, la prestazione non può decorrere prima di tale data;
- se i periodi di Stati terzi sono legati anche alla Croazia, la decorrenza può risalire al 1° luglio 2013 o, in alcuni casi, al 1° giugno 2002, secondo l’esempio illustrato nella circolare.
Gli esempi riportati chiariscono che:
- nel caso di cittadino croato con periodi in Italia, Croazia, Svizzera e Stati Uniti, la prestazione non può decorrere prima del 1° gennaio 2017 se la totalizzazione dei periodi statunitensi è necessaria;
- nel caso di cittadino croato con periodi in Italia, Croazia, Svizzera e Canada, la prestazione può decorrere dal 1° luglio 2013;
- nel caso di cittadino svizzero con periodi in Italia, Croazia, Svizzera e Australia, la prestazione non può decorrere prima del 1° gennaio 2017;
- nel caso di cittadino svizzero con periodi in Italia, Croazia, Svizzera e Canada, la prestazione può decorrere dal 1° giugno 2002.
La totalizzazione dei periodi in Stati terzi mediante accordi bilaterali è possibile solo se, nel caso della Convenzione italo-croata, esiste anche contribuzione in Croazia, e nel caso dell’Accordo italo-svizzero, anche contribuzione in Svizzera.
Prestazioni particolari: maggiorazioni sociali, assegni e integrazione al minimo
Dal 1° gennaio 2017 non possono essere corrisposte le maggiorazioni sociali al cittadino croato residente in Svizzera e al cittadino svizzero residente in Croazia. Restano invece esportabili gli assegni per l’assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilità.
Quanto all’integrazione al trattamento minimo, gli importi già riconosciuti al 31 dicembre 2016 continuano a essere pagati ai beneficiari svizzeri residenti in Croazia e ai beneficiari croati residenti in Svizzera. Non sono invece più corrispondibili, dal 1° gennaio 2017, gli importi eventualmente spettanti a cittadini svizzeri titolari di pensione italiana residenti in Croazia e a cittadini croati titolari di pensione italiana residenti in Svizzera.
Domande di riesame relative ai rapporti Italia-Svizzera-Croazia
Per le domande di pensione già definite al 1° gennaio 2017, la circolare consente il riesame su domanda degli interessati in applicazione dell’Accordo con la Svizzera. Se l’istanza è presentata entro due anni dal 1° gennaio 2017, la decorrenza del diritto può essere fissata da tale data; se viene presentata oltre il biennio, il diritto è regolato dalla data della domanda, salvo decadenza o prescrizione.
Le domande di pensione ancora in corso di definizione al 1° gennaio 2017 possono parimenti essere riesaminate, a partire da quella data.
Estensione della Croazia all’Accordo SEE
La circolare ricorda che la Croazia non aveva inizialmente aderito all’Accordo SEE, ma il Comitato misto SEE ha approvato la sua estensione con Decisione n. 159 del 9 luglio 2014. La Decisione è provvisoriamente applicabile dal 12 aprile 2014 ed è in attesa di ratifica da parte di tutte le Parti contraenti.
Con tale atto è stato modificato l’allegato VI dell’Accordo SEE, inserendovi formalmente il regolamento (CE) n. 883/2004. Ne consegue che, dal 1° maggio 2014, le disposizioni dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, nonché le decisioni e raccomandazioni della Commissione amministrativa e le disposizioni amministrative e operative dell’Istituto, si applicano in via provvisoria anche ai rapporti tra gli Stati SEE e la Croazia.
Riesame delle domande in base all’Accordo SEE
Su richiesta degli interessati devono essere riesaminate le domande di pensione che, in presenza di periodi assicurativi in Italia e/o Islanda, Liechtenstein o Norvegia, avrebbero potuto valorizzare anche periodi croati non considerati prima della precisazione sulla partecipazione della Croazia all’Accordo SEE. I diritti sono stabiliti in relazione alla data di presentazione della domanda, salvo decadenza o prescrizione.
L’esempio riportato indica che, per un cittadino di uno Stato SEE che abbia periodi in Italia, in uno Stato SEE e in Croazia, la prestazione non può avere decorrenza anteriore al 1° maggio 2014 se la totalizzazione dei periodi croati è necessaria.
Prestazioni speciali e coordinamento tra Accordo SEE e Accordo CH-UE
Le disposizioni già richiamate per l’Accordo CH-UE in materia di prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo si applicano integralmente anche all’Accordo SEE dal 1° maggio 2014.
La circolare chiarisce inoltre che non esiste alcun rapporto tra Accordo SEE e Accordo CH-UE, pur trattandosi in entrambi i casi di strumenti che recepiscono la normativa comunitaria. In materia di totalizzazione ai fini pensionistici, se la sola contribuzione italiana e svizzera non consente il perfezionamento del diritto, è possibile utilizzare anche i periodi maturati in Liechtenstein, Norvegia e Islanda. Ciò perché tali Stati sono legati sia all’Italia sia alla Svizzera da accordi di sicurezza sociale.
Viene pertanto precisato che la tabella delle convenzioni bilaterali che consentono la totalizzazione multipla, con riferimento alla Svizzera, deve essere integrata includendo anche Norvegia e Islanda, oltre al Liechtenstein.
Aggiornamento delle procedure informatiche
La circolare conclude segnalando che le procedure di liquidazione delle pensioni in regime internazionale e la procedura UNICARPE sono in corso di aggiornamento.
Punti principali
Ingresso della Croazia nell’UE e applicazione dei regolamenti comunitari
Dal 1° luglio 2013 la Croazia è Stato membro dell’Unione europea. Da tale data si applicano nei rapporti con la Croazia i regolamenti (CE) nn. 883/2004, 987/2009 e 1231/2010, che hanno sostituito la previgente Convenzione di sicurezza sociale Italia-Croazia del 27 giugno 1997 e il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002, salvo alcune disposizioni rimaste in vigore.
Estensione dell’Accordo CH-UE alla Croazia
Con la Decisione del Consiglio UE dell’8 novembre 2016 è stato approvato il Protocollo che consente la partecipazione della Croazia all’Accordo CH-UE. L’Accordo tra Comunità europea, Stati membri e Svizzera è quindi applicabile anche alla Croazia dal 1° gennaio 2017. Da questa data trovano applicazione, anche nei rapporti Svizzera-Croazia, le disposizioni comunitarie, le decisioni e raccomandazioni della Commissione amministrativa e le disposizioni amministrative e operative dell’Istituto già previste per gli altri rapporti coperti dall’Accordo.
Ambito soggettivo dell’Accordo CH-UE
Rientrano nell’ambito di applicazione personale i cittadini dei 28 Stati UE e della Svizzera, nonché gli apolidi e i profughi residenti nel territorio di tali Stati. Sono inclusi anche i familiari e superstiti, a prescindere dalla cittadinanza, dei cittadini dei 29 Stati, i familiari e superstiti degli apolidi o profughi residenti in uno di tali Stati e i superstiti di lavoratori non cittadini dei 29 Stati, purché essi stessi siano cittadini di uno di tali Stati oppure apolidi o profughi residenti nel territorio dei medesimi Stati.
Totalizzazione dei periodi assicurativi in applicazione dell’Accordo CH-UE
I soggetti rientranti nell’Accordo CH-UE possono totalizzare i periodi assicurativi maturati in uno o più Stati membri e in Svizzera. È ammessa anche la totalizzazione multipla con periodi maturati in Stati terzi legati all’Italia e alla Svizzera, o all’Italia, alla Croazia e alla Svizzera, da accordi di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione ai fini pensionistici. La decorrenza della prestazione dipende dalla base giuridica che consente la totalizzazione: in alcuni casi non può essere anteriore al 1° gennaio 2017, in altri può decorrere dal 1° luglio 2013 o dal 1° giugno 2002, secondo il combinato disposto degli accordi richiamati e dei periodi effettivamente presenti.
Esempi applicativi sulla totalizzazione multipla
La circolare distingue diversi casi: se per perfezionare il diritto servono periodi in Stati terzi legati solo all’Italia e alla Svizzera, la decorrenza non può essere anteriore al 1° gennaio 2017 per chi entra nell’ambito dell’Accordo solo da tale data; se invece lo Stato terzo è collegato anche alla Croazia da accordi di sicurezza sociale, la decorrenza può essere anteriore, rispettivamente dal 1° luglio 2013 o dal 1° giugno 2002, a seconda del caso illustrato. La possibilità di totalizzazione multipla richiede comunque la presenza di contribuzione in Croazia, per la Convenzione italo-croata, o in Svizzera, per l’Accordo italo-svizzero.
Limiti soggettivi e esclusione dei cittadini di Stati terzi
L’Accordo CH-UE non si applica ai cittadini di Stati terzi. La circolare ribadisce inoltre che la totalizzazione dei periodi maturati in Stati terzi, sulla base degli accordi bilaterali richiamati, è possibile solo se è presente la contribuzione necessaria in Croazia o in Svizzera, a seconda dello strumento applicabile.
Maggiorazioni sociali e assegni per assistenza personale e continuativa
A decorrere dal 1° gennaio 2017 non possono essere corrisposte le maggiorazioni sociali al cittadino croato residente in Svizzera e al cittadino svizzero residente in Croazia. Restano invece esportabili gli assegni per l’assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilità.
Integrazione al trattamento minimo
Gli importi già riconosciuti a titolo di integrazione al trattamento minimo alla data del 31 dicembre 2016 continuano a essere corrisposti anche ai cittadini svizzeri residenti in Croazia e ai cittadini croati residenti in Svizzera. Non sono invece più corrispondibili, dal 1° gennaio 2017, gli importi che sarebbero spettati a tale titolo a cittadini svizzeri titolari di pensione italiana residenti in Croazia e a cittadini croati titolari di pensione italiana residenti in Svizzera.
Domande di riesame per posizioni assicurative Italia-Svizzera-Croazia
Le domande di pensione già definite al 1° gennaio 2017 possono essere riesaminate su domanda degli interessati in applicazione dell’Accordo con la Svizzera. Se la domanda di riesame è presentata entro due anni dal 1° gennaio 2017, la decorrenza del diritto può essere fissata da tale data; se presentata oltre tale termine, il diritto decorre dalla data della domanda, salvo decadenza o prescrizione. Anche le domande in corso di definizione al 1° gennaio 2017 possono essere riesaminate da quella data.
Estensione della Croazia all’Accordo SEE
Il Comitato Misto SEE ha approvato l’estensione dell’Accordo SEE alla Croazia con Decisione n. 159 del 9 luglio 2014. La Decisione è provvisoriamente applicabile dal 12 aprile 2014 ed è in attesa di ratifica. La modifica dell’allegato VI dell’Accordo SEE ha inserito formalmente il regolamento (CE) n. 883/2004, rendendo applicabili in via provvisoria, dal 1° maggio 2014, le disposizioni dei regolamenti comunitari e le connesse decisioni e raccomandazioni anche nei rapporti tra gli Stati SEE e la Croazia.
Riesame delle domande in base all’Accordo SEE
A richiesta degli interessati devono essere riesaminate le domande di pensione che, avendo periodi assicurativi in Italia e/o in Islanda, Liechtenstein o Norvegia, avrebbero potuto valorizzare anche periodi croati non considerati in precedenza. I diritti sono definiti in relazione alla data di presentazione della domanda, salvo decadenza o prescrizione. Un esempio riportato è quello del cittadino di uno Stato SEE che, con periodi in Italia, in uno Stato SEE e in Croazia, non può ottenere una decorrenza anteriore al 1° maggio 2014 se la totalizzazione dei periodi croati è necessaria.
Prestazioni speciali non contributive nell’ambito SEE
Le regole già indicate per l’Accordo CH-UE in materia di prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo si applicano integralmente anche all’Accordo SEE, a decorrere dal 1° maggio 2014.
Rapporto tra Accordo SEE e Accordo CH-UE e totalizzazione con Stati nordici
La circolare precisa che non esiste alcun rapporto tra l’Accordo SEE e l’Accordo CH-UE, pur recependo entrambi la normativa comunitaria. In materia di totalizzazione ai fini pensionistici, se la sola contribuzione italiana e svizzera non basta, è possibile valorizzare anche periodi di Liechtenstein, Norvegia e Islanda, in quanto questi Stati sono legati sia all’Italia sia alla Svizzera da accordi di sicurezza sociale. La tabella delle convenzioni bilaterali che consentono la totalizzazione multipla va quindi integrata includendo Norvegia e Islanda, oltre al Liechtenstein.
Aggiornamento delle procedure di liquidazione
Le procedure di liquidazione delle pensioni in regime internazionale e la procedura UNICARPE risultano in corso di aggiornamento.
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