Circolare numero 97 del 01-06-2017
Con la presente circolare si illustra la disciplina delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, istituito presso l’INPS con D.I. n. 95269 del 7 aprile 2016. Il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele integrative, sia in caso di cessazione che in costanza di rapporto di lavoro, ai lavoratori delle aziende del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Sommario 1. Premessa e quadro normativo 2. Finalità e ambito di applicazione 3. Prestazioni 3.1 Tipologia 3.2. Condizioni di accesso alle prestazioni 3.3. Beneficiari 3.4. Misura della prestazione integrativa. Retribuzione di riferimento 4. Prestazioni integrative della misura 4.1. Prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità 4.1.1. Durata 4.1.2. Presentazione domanda 4.1.3. Modalità di pagamento 4.1.4. Compatibilità e cumulabilità 4.2. Prestazioni integrative della misura dell’indennità ASpI/NASpI 4.2.1. Durata 4.2.2. Presentazione domanda 4.2.3. Modalità di pagamento 4.2.4. Compatibilità e cumulabilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato 5. Prestazioni integrative della durata dell’indennità di Mobilità o di ASpI/NASpI 5.1. Disciplina applicabile 5.2. Contribuzione correlata 5.3. Presentazione domanda 5.4. Modalità di pagamento 6. Prestazioni Integrative di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) 6.1.Durata della prestazione integrativa su CIGS 6.2. Termini e modalità di presentazione della domanda di accesso 6.3. Modalità di pagamento 6.4. Compatibilità con l’attività di lavoro e cumulabilità del relativo reddito 7. Istruzioni Operative 7.1. Istruttoria della domanda 7.2 Delibera di concessione 8. Monitoraggio e rendicontazione della spesa 9. Regime Fiscale 10. Norme transitorie e finali 11. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni per l’operatività del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, adeguato al D.lgs. 148/2015 e al D.I. n. 95269/2016. Vengono disciplinate le prestazioni integrative di mobilità, ASpI/NASpI, CIGS e le prestazioni integrative di durata, con indicazione di beneficiari, condizioni di accesso, criteri di priorità in caso di insufficienza di risorse, termini di domanda, modalità di pagamento, compatibilità, contribuzione correlata, regime fiscale e norme transitorie. Restano rinviate a successiva comunicazione le istruzioni sugli interventi formativi.
Istruzioni operative e amministrative sulle prestazioni integrative del Fondo di Solidarietà per il Settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale
Fondo di Solidarietà per il Settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale
La circolare fornisce le istruzioni amministrative e operative per le prestazioni integrative previste dal D.I. n. 95269/2016, nell’ambito del Fondo di Solidarietà per il Settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale. Il documento chiarisce destinatari, prestazioni, condizioni di accesso, modalità di domanda, pagamento e coordinamento con le prestazioni pubbliche di riferimento.
Quadro normativo e inquadramento del Fondo
Il Fondo discende dall’adeguamento del precedente Fondo speciale alle disposizioni del D.lgs. n. 148/2015. In particolare, il decreto legislativo ha previsto la possibilità per i fondi di solidarietà di integrare prestazioni di cessazione del rapporto di lavoro o di integrazione salariale, nonché di finanziare programmi formativi. Il D.I. n. 95269 del 7 aprile 2016 ha adeguato il Fondo speciale del trasporto aereo alle nuove disposizioni, con efficacia dal 1° gennaio 2016 per le prestazioni a carico del Fondo.
La circolare precisa che, a seguito dell’adeguamento, il Fondo ha assunto la denominazione di Fondo di Solidarietà per il Settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’INPS.
Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo interviene nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale e delle società derivate, nonché delle imprese del sistema aeroportuale. Le finalità sono quattro:
- assicurare una tutela integrativa in caso di cessazione del rapporto di lavoro rispetto ad ASpI/NASpI o indennità di mobilità;
- proteggere il reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa mediante integrazione salariale;
- prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito in processi di agevolazione all’esodo;
- finanziare programmi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con risorse nazionali o dell’Unione europea.
La circolare richiama inoltre il chiarimento ministeriale secondo cui la nuova disciplina si applica dal 6 giugno 2016, salvo l’applicazione delle disposizioni sulle prestazioni a carico del Fondo decorrenti dal 1° gennaio 2016. Dalla data di entrata in vigore del decreto, il Comitato Amministratore del precedente Fondo speciale è decaduto, mentre il nuovo Fondo è divenuto pienamente operativo con la nomina del nuovo Comitato.
Tipologia delle prestazioni
Ai sensi dell’art. 5 del D.I. n. 95269/2016, il Fondo eroga:
- prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità, dell’ASpI/NASpI e della CIGS, anche in caso di contratto di solidarietà;
- prestazioni integrative della durata dell’indennità di mobilità o di ASpI/NASpI, per un massimo di due anni;
- assegni straordinari per l’esodo a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi cinque anni;
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Le prestazioni integrative della misura sono accessorie rispetto alla prestazione pubblica di riferimento e ne seguono necessariamente le sorti. La durata massima complessiva delle integrazioni non può eccedere quella dell’ammortizzatore sociale sottostante.
Condizioni di accesso, capienza del Fondo e criteri di priorità
Le domande sono accolte solo nel rispetto della disponibilità del Fondo, che non può erogare prestazioni in carenza di risorse. Se le disponibilità finanziarie non sono sufficienti, l’art. 7 del decreto stabilisce un ordine di priorità:
- integrazioni di ASpI/NASpI e mobilità, con riferimento alla mobilità per gli eventi di licenziamento collettivo fino al 30 dicembre 2016;
- integrazioni della CIGS;
- integrazioni dei trattamenti derivanti da contratti di solidarietà;
- programmi di incentivazione all’esodo;
- programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale.
A parità di istituto prevale la data di presentazione della domanda all’INPS e, a parità di data, il numero di protocollo. La delibera n. 100 del 22 novembre 2016 ha poi integrato i criteri di priorità per le prestazioni integrative della durata di mobilità e ASpI/NASpI, prevedendo che le domande siano valutate considerando i lavoratori posti in mobilità secondo l’ordine di conclusione del periodo di mobilità ordinaria, con possibilità di deliberare durate inferiori all’arco temporale interessato.
Per accedere alle prestazioni le aziende devono essere in regola con i versamenti dovuti agli enti previdenziali, salvo le imprese assoggettate a procedure concorsuali con finalità liquidatoria, per le quali il Ministero del Lavoro ha chiarito che non è necessario un DURC regolare. Rimane inoltre necessario aver corrisposto integralmente all’INPS i versamenti relativi all’addizionale comunale sui diritti d’imbarco e agli altri contributi richiamati dalla circolare. Se la domanda viene respinta per irregolarità, una nuova istanza può essere presentata solo dopo la regolarizzazione; ai fini dei termini decadenziali resta ferma la validità della prima domanda.
Gestione amministrativa e pagamento
Il processo amministrativo si articola in una fase istruttoria, affidata alla Filiale di Coordinamento di Roma Eur e alla Direzione generale, e in una fase di pagamento diretto ai lavoratori beneficiari da parte delle sedi competenti. Una volta deliberato il finanziamento dal Comitato amministratore, la delibera è comunicata all’azienda e resa disponibile nel cassetto bidirezionale.
L’istruttoria verifica il rispetto dei termini, la completezza della domanda, l’appartenenza dell’azienda al campo di applicazione del Fondo, la correttezza degli allegati, la durata della prestazione, la regolarità contributiva e l’eventuale presenza di incompatibilità.
Retribuzione di riferimento
La retribuzione lorda di riferimento, già definita nella circolare n. 132/2016, è costituita dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità aggiuntive e delle voci contrattuali aventi carattere di continuità percepite nei dodici mesi precedenti la domanda. Se nei dodici mesi precedenti il lavoratore è stato in mobilità ordinaria o in sospensione a zero ore per CIGS, si utilizza l’ultima retribuzione utile percepita. La medesima retribuzione è utilizzata anche per gli interventi relativi ai lavoratori ammessi ai programmi formativi.
Prestazioni integrative della misura della mobilità
La prestazione integrativa della mobilità spetta ai lavoratori licenziati in una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991. I requisiti coincidono con quelli previsti per la mobilità ordinaria: iscrizione nelle liste di mobilità, qualifica di operai, impiegati o quadri, anzianità aziendale di almeno dodici mesi, con almeno sei mesi di lavoro effettivo a tempo indeterminato.
La durata della prestazione segue quella dell’indennità di mobilità ordinaria e dipende dall’età e dall’area geografica; ai fini del calcolo si considera la data del licenziamento. La durata complessiva dell’integrazione non può superare l’anzianità maturata presso l’impresa. La mobilità ordinaria non è percepibile dopo il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, e dal 1° gennaio 2017 l’istituto della mobilità è stato abrogato: per i licenziamenti dal 31 dicembre 2016 in poi i lavoratori possono beneficiare della sola NASpI e, se ne ricorrono i presupposti, della relativa integrazione del Fondo.
La domanda va presentata dal datore di lavoro tramite la procedura dedicata entro 60 giorni dal licenziamento. Il pagamento è mensile, tramite la procedura DsWeb ARCHIVI CENTRALI, contestualmente alla mobilità ordinaria; la modalità di accredito è la stessa della prestazione sottostante. Se la mobilità è corrisposta anticipatamente in unica soluzione, la prestazione integrativa continua comunque a essere pagata mensilmente. In caso di rioccupazione entro 24 mesi dall’anticipazione, il lavoratore deve restituire l’indennità anticipata e tutte le mensilità di integrazione percepite dalla data dell’anticipazione, senza ulteriori pagamenti residui.
Quanto alla compatibilità, la prestazione integrativa segue le regole della mobilità ordinaria e non è compatibile con un trattamento pensionistico diretto. In presenza di assegno o pensione di invalidità, opera il diritto di opzione secondo la disciplina richiamata dalla circolare n. 178/1994.
Prestazioni integrative della misura ASpI/NASpI
L’integrazione dell’ASpI o della NASpI è riconosciuta ai lavoratori licenziati in licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo, subordinatamente al riconoscimento della prestazione pubblica di riferimento. La durata dell’integrazione segue quella dell’ASpI o della NASpI: per la NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con esclusione dei periodi già utilizzati per altre prestazioni o fruiti in forma anticipata.
La domanda deve essere presentata telematicamente dal datore di lavoro entro i termini già previsti e, se perviene con modalità diverse, deve essere replicata telematicamente entro 60 giorni dal licenziamento. È onere del lavoratore chiedere al datore di lavoro copia della domanda, considerata la natura decadenziale del termine.
Il pagamento è mensile tramite la procedura DSWeb. Se l’importo della prestazione pubblica è ridotto, l’integrazione viene aumentata proporzionalmente per mantenere il trattamento complessivo pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento. Non è applicabile l’anticipazione in un’unica soluzione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità, anche se prevista per la prestazione principale. Se il lavoratore ottiene l’anticipazione dell’ASpI/NASpI e instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di anticipazione, deve restituire integralmente l’anticipazione e le mensilità di integrazione già percepite; resta salvo il caso di assunzione presso la cooperativa di cui ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
La prestazione integrativa segue il regime di compatibilità e cumulabilità della NASpI con attività di lavoro autonomo o subordinato, richiamando la disciplina ministeriale e INPS sullo stato di disoccupazione. Non è compatibile con un trattamento pensionistico diretto; per i titolari di assegno di invalidità resta ferma la possibilità di opzione per il trattamento più favorevole.
Prestazioni integrative della durata di mobilità o ASpI/NASpI
Il Fondo eroga anche una prestazione integrativa della durata, per un massimo di due anni, destinata ai lavoratori le cui prestazioni di mobilità ordinaria o ASpI/NASpI siano state richieste e godute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2016 e che risultassero beneficiari al 1° gennaio 2016. La prestazione può riguardare anche i casi in cui la prestazione pubblica, pur richiesta e fruita dal 1° luglio 2014, fosse già cessata al 31 dicembre 2015.
Condizione essenziale è il permanere dello stato di disoccupazione al termine della prestazione ordinaria. Non possono accedere i lavoratori decaduti anticipatamente dalla prestazione pubblica né quelli che abbiano ottenuto l’anticipazione della mobilità o della NASpI a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità.
Alla prestazione si applicano le regole della mobilità ordinaria in materia di requisiti, sospensione per rioccupazione e decadenza. La cessazione interviene anche in caso di maturazione del diritto a un trattamento pensionistico incompatibile, individuato nella pensione di vecchiaia o anticipata. È inoltre applicabile il regime di opzione con assegno o pensione di invalidità. I periodi di rioccupazione nel corso della prestazione sono neutri ai fini della durata, nei limiti della durata massima; per rapporti a termine o part-time fino a due anni la prestazione può essere fruita per intero, mentre i periodi eccedenti sono detratti.
Non trovano applicazione l’anticipazione in unica soluzione, gli incentivi alle assunzioni di lavoratori in mobilità, il décalage né la riduzione progressiva prevista per l’ASpI/NASpI. L’importo resta fisso nella misura originaria. Durante questa fruizione il Fondo non eroga l’assegno al nucleo familiare.
Il Fondo versa inoltre la contribuzione correlata per tutto il periodo di erogazione; tale contribuzione è utile per il diritto e la misura della pensione, e viene determinata dall’INPS con le stesse modalità della prestazione pubblica integrata. Il pagamento avviene mensilmente tramite DSWeb e, se scelto l’accredito su conto corrente, libretto postale o carta prepagata, il beneficiario deve presentare il modello SR163.
Prestazioni integrative della CIGS
Per la CIGS il Fondo eroga una prestazione integrativa della misura a favore dei lavoratori dipendenti sospesi o con attività ridotta. L’ammissione presuppone la verifica dell’esistenza del trattamento di CIGS sottostante, cioè del decreto ministeriale di concessione e dell’autorizzazione INPS al pagamento.
Le delibere relative alla CIGS e ai contratti di solidarietà non possono avere durata superiore a 12 mesi. Se il periodo autorizzato dal Ministero è più lungo, l’azienda deve presentare domande distinte per ciascun periodo non superiore a 12 mesi; in caso contrario la domanda viene accolta solo parzialmente.
Le domande presentate con modalità diverse dalla telematica devono essere replicate entro 60 giorni dal decreto ministeriale di concessione della CIGS tramite la procedura “Assegno emergenziale/Integrativo”. Il pagamento, una volta deliberato, è mensile e automatico soltanto dopo la liquidazione della CIGS sottostante, poiché l’importo dell’integrazione è calcolato per differenza.
Per gli accordi sindacali stipulati dal 1° gennaio 2016 la prestazione è erogata direttamente dall’INPS; il rimborso alle aziende è ammesso solo per le somme anticipate ai lavoratori in base ad accordi stipulati entro il 31 dicembre 2015. Sono inoltre pagate direttamente anche le prestazioni derivanti da accordi di proroga stipulati dal 1° gennaio 2016, ancorché riferiti ad accordi precedenti. Restano ferme le regole previgenti per le prestazioni già deliberate al 31 dicembre 2015 o nel periodo transitorio.
La prestazione segue il regime di compatibilità della CIGS in caso di rioccupazione o lavoro autonomo/subordinato, nonché le regole sul lavoro accessorio e sulle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.
Istruzioni operative, monitoraggio e rendicontazione
La circolare descrive una procedura unica predisposta dall’Istituto per gestire l’intero iter amministrativo: acquisizione della domanda, stima dell’intervento, proposta di delibera, decisione del Comitato e pagamento. L’istruttoria territoriale verifica in particolare termini, completezza, appartenenza al campo di applicazione, allegati, durata, regolarità dei versamenti e incompatibilità dei lavoratori.
La domanda è accolta nei limiti delle risorse disponibili e tenendo conto dei finanziamenti già autorizzati e degli oneri di gestione. La Direzione generale, verificata la capienza del Fondo, trasmette la proposta al Comitato amministratore, che delibera a maggioranza. I ricorsi sono decisi in unica istanza dal Comitato; il Direttore generale può sospendere l’esecuzione delle decisioni del Comitato in presenza di profili di illegittimità, con successiva decisione del Presidente dell’INPS entro tre mesi.
Il monitoraggio della spesa viene effettuato tramite schede dedicate con indicazione delle risorse disponibili e degli importi deliberati, tenendo conto degli importi effettivamente fruiti. In caso di pagamento diretto, i datori di lavoro devono comunicare entro sei mesi dalla fine del periodo di paga o dall’autorizzazione i dati necessari all’erogazione; decorso tale termine, i pagamenti si considerano consolidati e le somme residue ritornano alla disponibilità del Fondo. In caso di anticipazione e rimborso, trascorsi i sei mesi decadenziali, le somme non utilizzate sono riacquisite dal Fondo.
Regime fiscale e norme transitorie
Le prestazioni erogate dal Fondo costituiscono redditi sostitutivi e sono tassate come redditi di lavoro dipendente, con applicazione delle ritenute IRPEF. La circolare rinvia, per il dettaglio, alla disciplina già fornita dall’Istituto.
Sul piano transitorio, il D.I. n. 95269/2016 si applica alle prestazioni che decorrono dal 1° gennaio 2016. Per le domande presentate prima dell’entrata in vigore ma non ancora definite, la disciplina applicabile dipende dalla decorrenza della prestazione: se anteriore al 1° gennaio 2016 si applica il vecchio regolamento, se successiva il nuovo decreto. Le prestazioni già deliberate dal precedente Fondo con decorrenza successiva al 1° gennaio 2016 possono essere oggetto di nuova delibera da parte del nuovo Fondo; quelle con decorrenza anteriore restano disciplinate dal previgente regolamento.
Istruzioni contabili
Per le imputazioni contabili delle prestazioni integrative della misura e della durata, con pagamento diretto, si rinvia alle istruzioni già fornite in precedenti messaggi INPS. Le istruzioni contabili per le prestazioni relative ai programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale saranno fornite con la successiva circolare dedicata alle relative istruzioni operative.
Punti principali
Quadro normativo e natura del Fondo
Il Fondo speciale del trasporto aereo è stato adeguato al D.lgs. 148/2015 dal D.I. n. 95269 del 7 aprile 2016, efficace dal 6 giugno 2016, con applicazione delle prestazioni a carico del Fondo dal 1° gennaio 2016. Il Fondo assume la denominazione di Fondo di Solidarietà per il Settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale, non ha personalità giuridica ed è una gestione INPS.
Finalità e ambito soggettivo
Il Fondo interviene nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale e delle società derivate, nonché delle imprese del sistema aeroportuale. Le finalità comprendono tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, protezione del reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, assegni straordinari per l’esodo e finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Tipologie di prestazione
Sono previste prestazioni integrative della misura di mobilità, ASpI/NASpI e CIGS; prestazioni integrative della durata della mobilità o della ASpI/NASpI, per un massimo di due anni; assegni straordinari per l’esodo; e contributi a programmi formativi. Le prestazioni integrative seguono la sorte della prestazione pubblica di riferimento e non possono eccederne la durata complessiva.
Accesso, priorità e requisiti contributivi
Le prestazioni sono riconoscibili nei limiti delle disponibilità del Fondo. In caso di insufficienza, l’ordine di priorità è: integrazione ASpI/NASpI e mobilità, integrazione CIGS, integrazione dei contratti di solidarietà, programmi di incentivazione all’esodo, programmi formativi. A parità di istituto prevale la data di presentazione e, a parità di data, il protocollo. È richiesta regolarità contributiva, salvo le imprese soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria, e il pagamento integrale dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco e degli altri versamenti dovuti.
Prestazioni integrative della mobilità
Riguardano i lavoratori licenziati in procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 L. 223/1991, iscritti nelle liste di mobilità e in possesso dei requisiti di anzianità. La durata segue quella della mobilità ordinaria, in base all’età e all’area geografica, ma non può superare l’anzianità maturata presso l’impresa. La domanda va presentata dal datore di lavoro entro 60 giorni dal licenziamento. Il pagamento è mensile e, se l’indennità di mobilità è ridotta, l’integrazione aumenta per mantenere il complessivo all’80% della retribuzione di riferimento.
Prestazioni integrative ASpI/NASpI
Le integrazioni spettano ai lavoratori licenziati in licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo, subordinatamente al riconoscimento dell’ASpI o della NASpI. La durata segue quella della prestazione pubblica di riferimento; per NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro, con esclusione della contribuzione già utilizzata o connessa a prestazioni anticipate. La domanda è telematica e va ripresentata entro 60 giorni se pervenuta con modalità diverse. Il pagamento è mensile e non è ammessa l’anticipazione in unica soluzione.
Prestazioni integrative della durata
Il Fondo riconosce una integrazione della durata, fino a due anni, per la mobilità o la ASpI/NASpI richieste e godute nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2016, purché il lavoratore fosse beneficiario al 1° gennaio 2016; sono inclusi anche i casi cessati al 31 dicembre 2015 se la prestazione era già richiesta e goduta dal 1° luglio 2014. È necessario il permanere dello stato di disoccupazione al termine della prestazione pubblica. La prestazione segue le regole di sospensione, decadenza e compatibilità della prestazione ordinaria, ma non è ammessa l’anticipazione né il décallage; l’importo resta cristallizzato.
CIGS e contratti di solidarietà
Per la CIGS il Fondo integra la misura del trattamento in favore dei lavoratori sospesi o ridotti, previo accertamento del decreto ministeriale di concessione della CIGS e dell’autorizzazione INPS alla prestazione pubblica. Le delibere non possono superare 12 mesi; per periodi più lunghi occorrono domande distinte. Per gli accordi sindacali stipulati dal 1° gennaio 2016 la prestazione è pagata direttamente dall’INPS, mentre restano rimborsabili le somme anticipate dalle aziende solo per accordi stipulati entro il 31 dicembre 2015.
Istruttoria, delibera e monitoraggio
L’istruttoria è svolta dalla Filiale di Coordinamento di Roma Eur e dalla Direzione generale, che verificano termini, completezza, ambito di applicazione, allegati, durata, regolarità contributiva e incompatibilità. La concessione è deliberata dal Comitato amministratore; i ricorsi sono decisi in unica istanza dal medesimo Comitato. È previsto un monitoraggio della spesa con schede dedicate e, in caso di pagamento diretto, i datori di lavoro devono trasmettere i dati entro sei mesi dalla fine del periodo di paga o dall’autorizzazione, pena la consolidazione dei pagamenti e il ritorno delle somme residue alla disponibilità del Fondo.
Regime fiscale e disposizioni transitorie
Le prestazioni integrative costituiscono redditi sostitutivi e sono assoggettate a tassazione come redditi di lavoro dipendente con ritenute IRPEF. Le nuove regole si applicano alle prestazioni decorrenti dal 1° gennaio 2016; per le domande presentate prima dell’entrata in vigore si distingue in base alla data di decorrenza della prestazione. Le prestazioni già deliberate dal precedente Fondo con decorrenza successiva al 1° gennaio 2016 possono essere oggetto di nuova delibera del nuovo Fondo, mentre quelle con decorrenza precedente restano regolate dal vecchio regime.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 31 mag 2017Circolare numero 94 del 31-05-2017
- Circolare · 31 mag 2017Circolare numero 95 del 31-05-2017
- Circolare · 31 mag 2017Circolare numero 96 del 31-05-2017
- Circolare · 30 mag 2017Circolare numero 93 del 30-05-2017
- Circolare · 26 mag 2017Circolare numero 92 del 26-05-2017
- Circolare · 8 giu 2017Circolare numero 98 del 08-06-2017
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →