Sentenza del 08/07/2019 n. 5970 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 144/2019 CONSORZI DI BONIFICA - CONTRIBUTI CONSORTILI - Modalità di riscossione - Avviso di accertamento Necessità - Esclusione. Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'ingiunzione relativa ai contributi consortili per gli anni 2008-2012, contestando la mancata preventiva notifica di un avviso di accertamento, l'assenza di un beneficio diretto e concreto derivante dalle opere di bonifica e la prescrizione delle annualità 2008, 2009 e 2010. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo non provato il beneficio. Il Consorzio ha appellato sostenendo che la riscossione avviene mediante ruolo e notificazione della cartella, senza previo avviso di accertamento, e che l'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica dimostra, salvo prova contraria, l'esistenza del beneficio fondiario.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Consorzio, riformato la sentenza di primo grado e respinto il ricorso del contribuente. Ha stabilito che i contributi di bonifica possono essere riscossi mediante ruolo con la sola notificazione della cartella o dell'atto di riscossione, senza preventiva notifica di un avviso di accertamento. L'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica determina una presunzione di beneficio e solleva il Consorzio dall'onere di dimostrare ulteriormente il vantaggio, salvo specifica impugnazione degli atti presupposti o prova concreta dell'assenza del beneficio. Le contestazioni generiche, comprese quelle relative a incuria o mancata manutenzione, non sono state ritenute sufficienti. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in 800 euro.
Norme richiamate
Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21
I contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.
La norma consente la riscossione mediante ruolo e notificazione della cartella senza necessità di un preventivo avviso di accertamento.
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17
Mantiene applicabile il regime di riscossione previsto dall'art. 21 del regio decreto n. 215 del 1933.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e seguenti
La disciplina sugli avvisi di accertamento degli enti locali non si applica ai contributi di bonifica, poiché questi sono riscossi secondo il procedimento speciale mediante ruolo.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
Il termine decadenziale previsto per la riscossione successiva a un accertamento non opera nel caso dei contributi di bonifica riscossi direttamente a ruolo; resta applicabile il termine di prescrizione.
Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 10, 11 e 58
Gli artt. 10 e 58 disciplinano il perimetro di contribuenza e la relativa pubblicità, mentre l'art. 11 collega il contributo all'indice di beneficio. La mancata trascrizione del perimetro non ne determina l'inefficacia, avendo la pubblicità funzione prevalentemente informativa.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 5, comma 1, lett. e
È richiamato quale fondamento del piano di classifica, strumento amministrativo che individua e quantifica il beneficio fondiario attribuito agli immobili.
Codice civile, artt. 860 e 2697
L'art. 860 è richiamato per la presunzione di vantaggio derivante dall'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza; il riparto dell'onere della prova non impone al Consorzio di dimostrare nuovamente il beneficio quando gli atti presupposti non siano stati contestati specificamente.
Legge regionale Campania n. 4 del 2003, art. 13, comma 3, come modificato dalle leggi regionali n. 24 del 2006 e n. 6 del 2016
Non hanno l'obbligo del pagamento del contributo [...] i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura, salvo quanto dovuto ai sensi dell'art. 12, comma 1.
L'assoggettamento a una tariffa per il servizio idrico integrato può escludere l'obbligo contributivo nei casi previsti dalla legge regionale, ma la sola presenza di una rete fognaria comunale o il pagamento di un canone non esclude automaticamente il beneficio idraulico consortile.
Legge regionale Campania n. 29 del 9 ottobre 2012, art. 2, comma 3
Le disposizioni abrogate [...] continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.
Le disposizioni regionali abrogate continuano a disciplinare i rapporti sorti durante il periodo in cui erano vigenti.
Massime di principio
- Per i contributi consortili di bonifica, in linea generale, la riscossione può avvenire mediante ruolo e notificazione della cartella, senza preventiva notifica di un autonomo avviso di accertamento.
- L'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica crea una presunzione di beneficio fondiario e, se gli atti non sono stati impugnati, normalmente esonera il Consorzio dal provare nuovamente il vantaggio concreto.
- Una contestazione efficace deve individuare specifici vizi del piano di classifica, del perimetro di contribuenza, del piano di riparto o della corrispondenza tra tali atti e la cartella; una generica negazione del beneficio è normalmente insufficiente.
- La mancata manutenzione delle opere consortili o l'asserita assenza di interventi non dimostrano automaticamente l'inesistenza del presupposto contributivo, che riguarda il beneficio fondiario attuale o conseguibile e il finanziamento del servizio pubblico.
- La presenza di fognature comunali o il pagamento del servizio idrico non comportano automaticamente l'esenzione: occorre verificare se ricorrono le specifiche condizioni previste dalla normativa regionale applicabile.
- Per valutare la prescrizione occorre verificare la natura del contributo, la scadenza delle singole annualità e gli eventuali atti interruttivi; la sentenza esclude invece, per questo tipo di riscossione, l'applicazione del termine decadenziale collegato alla preventiva notificazione di un avviso di accertamento.
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