Sentenza del 13/05/2019 n. 3793 - Tribunale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. Il Tribunale di Palermo ha ordinato al responsabile della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo di rilasciare a S. S. una copia in forma esecutiva della sentenza n. 5858/2018, emessa il 3 dicembre 2018 e depositata il 19 dicembre 2018. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché il procedimento ex art. 745 c.p.c. ha natura non contenziosa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi degli artt. 743 e 745 c.p.c., il rilascio di una copia autentica in forma esecutiva della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 5858/2018, relativa al procedimento n. 3246/2015 RG. La Segreteria della Commissione, nonostante la richiesta presentata l'8 gennaio 2019, aveva comunicato il giorno successivo di non poterla accogliere. Il ricorrente ha quindi adito il Presidente del Tribunale competente per ottenere un ordine di rilascio. Il giudice ha ritenuto illegittimo che la Segreteria negasse preventivamente il rilascio della formula esecutiva, anche perché l'eventuale questione sulla possibilità di procedere all'esecuzione forzata della sentenza tributaria deve essere valutata dall'autorità giudiziaria competente e non può essere risolta anticipatamente dall'ufficio depositario mediante il diniego della copia esecutiva.
Norme richiamate
Art. 743 c.p.c.
Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica.
Il pubblico depositario deve rilasciare copie autentiche degli atti detenuti quando ne venga fatta richiesta, anche se il richiedente non era parte dell'atto, salvo specifiche disposizioni in materia di registro e bollo.
Art. 745 c.p.c.
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743 c.p.c., l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
In caso di rifiuto o ritardo ingiustificato nel rilascio della copia da parte di un pubblico depositario, il richiedente può rivolgersi al Presidente del Tribunale territorialmente competente. Il giudice decide dopo aver sentito il pubblico ufficiale.
Art. 38, comma 1, D.Lgs. 546/1992
Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.
La Segreteria della Commissione Tributaria ha l'obbligo di rilasciare le copie autentiche delle sentenze richieste dalle parti entro il termine previsto, subordinatamente al pagamento delle spese.
Art. 69, comma 1, D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 156/2015
Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive.
Le sentenze tributarie di condanna a favore del contribuente producono, in linea generale, effetti esecutivi immediati. Il giudice ha ritenuto che tale previsione non consentisse alla Segreteria di negare autonomamente il rilascio della copia esecutiva.
Art. 70 D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 156/2015
La modifica della disciplina dell'ottemperanza e dell'esecuzione delle sentenze tributarie aveva posto dubbi sulla necessità della copia munita di formula esecutiva. Il Tribunale ha chiarito che tali dubbi devono essere risolti dall'autorità giudiziaria competente nel caso concreto e non possono giustificare un diniego preventivo della Segreteria.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 1629/2010
In mancanza di una disposizione specifica che preveda la possibilità di ricorrere ai Presidenti delle Commissioni Tributarie [...], l'istante può fare ricorso, ai sensi dell'art. 745 c.p.c., al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
Per ottenere il rilascio di copie da una Segreteria di Commissione Tributaria in caso di rifiuto o ritardo, la competenza spetta al Presidente del Tribunale del luogo in cui opera la Segreteria.
Cass. civ. n. 9234/1996 e Cass. civ. n. 10109/1993
Il decreto emesso ai sensi dell'art. 745 c.p.c. ha natura di volontaria giurisdizione, non decide in via definitiva il diritto alla copia e non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Massime di principio
- Quando un pubblico depositario rifiuta o ritarda senza adeguata motivazione il rilascio di una copia autentica o esecutiva, il richiedente può ricorrere al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 745 c.p.c.
- La Segreteria di una Commissione Tributaria non può sostituirsi al giudice nel decidere se una sentenza possa essere utilizzata per l'esecuzione forzata o se sia necessaria la formula esecutiva: deve rilasciare la copia richiesta quando sussistono i presupposti formali.
- Eventuali dubbi sull'effettiva procedibilità dell'esecuzione, sull'ottemperanza o sull'idoneità del titolo devono essere fatti valere davanti all'autorità giudiziaria competente nella fase successiva, non mediante un diniego amministrativo preventivo.
- È opportuno documentare la richiesta alla Segreteria, il pagamento delle eventuali spese e il rifiuto o ritardo ricevuto, poiché tali elementi sono necessari per dimostrare l'inerzia o il diniego del pubblico depositario.
- Il procedimento ex art. 745 c.p.c. è sommario e non contenzioso: il provvedimento ordina il rilascio della copia, ma non definisce in modo definitivo il diritto sostanziale all'esecuzione né comporta normalmente una condanna alle spese.
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