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Ordinanza

Ordinanza n. 2921/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Piemonte, Sez. II, che ha respinto il ricorso relativo al lotto 3 della gara regionale centralizzata per l'affidamento del servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'RTI appellante ha impugnato la sentenza del TAR Piemonte e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di merito dell'appello né le censure dedotte contro gli atti della procedura di gara. La domanda cautelare è stata esaminata con riferimento al requisito del danno grave e irreparabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare perché non ha ravvisato un danno grave e irreparabile. La durata prevista del servizio, pari a 60 mesi, consente infatti un eventuale utile subentro dell'appellante in caso di accoglimento dell'appello; secondo il richiamo all'Adunanza plenaria n. 9 del 15 luglio 2025, il subentro potrebbe coprire anche l'intera durata contrattuale, neutralizzando l'eventuale periodo di esecuzione già svolto dal RTI aggiudicatario. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'esame del merito è stato fissato per il 29 ottobre 2026, insieme ad altri appelli relativi alla medesima procedura.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare e i presupposti per la sospensione dell'esecutività della sentenza; nel caso concreto il giudice ha escluso la sussistenza del danno grave e irreparabile.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'affidamento di un servizio di durata pluriennale, la possibilità di ottenere, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il subentro per un periodo utile e potenzialmente anche per l'intera durata contrattuale può escludere la sussistenza di un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.
  • La tutela cautelare può essere negata quando gli effetti pregiudizievoli dell'esecuzione del contratto risultino suscettibili di integrale neutralizzazione mediante il successivo subentro dell'operatore ricorrente, anche con riferimento al periodo contrattuale già eseguito dall'aggiudicatario.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareResponsabilità precontrattuale

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