Sentenza n. 14656/2026 - Roma, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto un unico motivo, articolato nell'eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, nel travisamento e nell'erronea valutazione dei fatti, nella violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 e nella violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su elementi emersi in ambito investigativo circa la possibile pregressa appartenenza del richiedente al movimento Hamas e su una valutazione di rischio per la sicurezza della Repubblica. A seguito di un'ordinanza istruttoria, l'Amministrazione ha depositato gli atti informativi e i documenti riservati posti a fondamento del provvedimento; il ricorrente ha contestato la rilevanza e la fondatezza degli elementi resi conoscibili, evidenziando anche l'assenza di pregiudizi penali propri o dei familiari conviventi e l'intervenuta archiviazione dell'unico procedimento penale considerato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per proporre la domanda, mentre la concessione della cittadinanza comporta un'ampia valutazione discrezionale sull'opportunità dell'inserimento dello straniero nella comunità nazionale e sulla sua idoneità a rispettare i doveri derivanti dallo status civitatis. Tale valutazione può comprendere anche rischi solo potenziali o prognostici per la sicurezza dello Stato e può tenere conto, in termini ragionevoli, del contesto familiare. Nel caso concreto, il Ministero si è fondato su informazioni provenienti dagli organismi di sicurezza dello Stato, che avevano segnalato il sospetto di una pregressa appartenenza del richiedente a un'organizzazione terroristica. Il giudice ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'obbligo motivazionale, il richiamo per relationem agli elementi contenuti nell'informativa riservata, senza necessità di indicare analiticamente tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne, quando tale ostensione possa compromettere l'attività preventiva o le fonti informative. Il diritto di difesa è stato ritenuto adeguatamente salvaguardato dall'ostensione giudiziale degli atti riservati, disposta con le cautele necessarie. Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza sono state considerate attendibili e non superate dalle contestazioni del ricorrente. L'assenza di condanne o di pregiudizi penali non è stata ritenuta decisiva, poiché gli elementi ostativi derivavano dall'attività informativa di sicurezza e non dalla sola pubblica sicurezza ordinaria. In materia di sicurezza nazionale è sufficiente una prognosi probabilistica, anche fondata sul dubbio qualificato e sul criterio del più probabile che non, senza la necessità di raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il provvedimento è stato quindi ritenuto immune dai vizi dedotti. Le spese di lite sono state compensate per la specificità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno: … f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale è soltanto il presupposto per presentare la domanda; la concessione resta subordinata a un'ampia valutazione discrezionale sull'inserimento nella comunità nazionale e sull'assenza di rischi per la sicurezza della Repubblica.
art. 6 l. 91/1992
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione e falsa applicazione, ma il TAR ha ritenuto legittima la valutazione ministeriale fondata su ragioni di sicurezza nazionale.
art. 3 l. 241/1990
Nei dinieghi di cittadinanza fondati su ragioni di sicurezza della Repubblica, la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'Amministrazione; è ammesso il richiamo per relationem a informative riservate, senza analitica indicazione delle fonti e di tutti gli elementi acquisiti.
art. 7 l. 241/1990
La sua violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma non è stata ritenuta idonea a determinare l'illegittimità del diniego.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per residenza, il requisito della residenza legale protratta per il periodo previsto dalla legge costituisce soltanto il presupposto per la presentazione della domanda e non attribuisce un diritto alla concessione, che resta oggetto di ampia discrezionalità amministrativa.
- La valutazione ministeriale sulla concessione della cittadinanza può comprendere rischi potenziali e prognostici per la sicurezza della Repubblica; in tale ambito è sufficiente una prognosi attendibile secondo il criterio del più probabile che non, senza la necessità di raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su informative riservate degli organismi di sicurezza, l'obbligo di motivazione è assolto se il provvedimento indica le ragioni essenziali della valutazione negativa e richiama per relationem gli atti riservati, senza doverne divulgare analiticamente contenuto, fonti e valutazioni interne qualora ciò possa compromettere la sicurezza nazionale.
- Il diritto di difesa del richiedente rispetto a informative classificate può essere salvaguardato mediante l'ostensione degli atti nel giudizio, disposta dal giudice con le cautele necessarie a tutelare la riservatezza e le attività di intelligence.
- L'assenza di precedenti o procedimenti penali a carico del richiedente non esclude il diniego di cittadinanza per ragioni di sicurezza quando la valutazione negativa si fonda su informazioni raccolte dagli organismi di sicurezza dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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