Cassazione Civile, Sentenza n. 13604/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n.4317/2019 della Corte di Cassazione: il ricorrente deduce errore di fatto ex art.395 n.4 c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile l'obbligo del deposito telematico dell'atto (procura "ad negotia" conferita dalla compagnia al proprio rappresentante) perché avrebbe ritenuto il deposito effettuato nel giudizio di primo grado (instaurato nel 2007) e non nel giudizio di appello; il rilievo incide sulla determinazione del dies a quo dell'obbligo telematico (art.16-bis d.l. n.179/2012), che il ricorrente interpreta come operante dal 30/06/2015 per i procedimenti davanti alla Corte d'appello.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile: rileva che il presunto vizio è un "error iuris" (errore di diritto/interpretazione sull'ambito temporale di applicazione della disciplina del deposito telematico) e non un errore di fatto percettivo immediatamente emergente, perciò non suscettibile di revocazione ex art.395 n.4 c.p.c. Si rigetta la richiesta di condanna ex art.96 c.p.c.; tuttavia il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente (Euro 7.400,00 oltre 15% spese forfetarie, esborsi Euro 200,00 e accessori). Si prende atto dell'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art.16-bis, decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 (commi 1 e 9-ter)
Disciplina l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali; il dies a quo per l'applicazione va individuato con riferimento all'ufficio giudiziario (tribunale o Corte d'appello) davanti al quale il procedimento pende, non alla data di instaurazione del procedimento. La Corte ha ritenuto che la questione sollevata fosse questione interpretativa di diritto, non errore di fatto.
art.395, n.4, c.p.c.
Predispone il rimedio della revocazione per errore di fatto; la Corte chiarisce che l'errore di fatto rilevante deve essere una svista percettiva immediatamente obiettiva e decisiva, non una falsa interpretazione di norme (error iuris).
art.77, c.p.c.
Richiamato in relazione ai poteri di rappresentanza sostanziale necessari per la legitimatio ad processum e per il conferimento di procura ad litem; il tema centrale era l'irritualità del deposito cartaceo della procura "ad negotia".
art.391-bis, quarto comma, c.p.c.
Norma procedurale utilizzata per rimandare la trattazione alla pubblica udienza; la Corte ha proceduto in camera di consiglio in applicazione delle disposizioni introdotte durante la pandemia e delle norme richiamate.
art.96, c.p.c.
Prevede la condanna per resistenza con dolo o colpa grave; la controricorrente ne aveva chiesto l'applicazione, ma la Corte non ha ritenuto configurabile tale titolo di condanna e ha richiamato la diversa disciplina applicabile (art.385 c.p.c.).
art.385, quarto comma, c.p.c.
Norma (introdotta dal d.lgs. n.40/2006) applicabile ai ricorsi di cassazione aventi primo grado instaurato anteriormente al 4 luglio 2009; consente condanne per comportamento processuale gravemente colposo senza necessità della domanda di parte o prova del danno, ma richiede comunque la colpa grave. La Corte ha escluso la colpa grave del ricorrente per la complessità e opinabilità dell'interpretazione svolta.
d.lgs. n.40 del 2006
Ha introdotto la disciplina poi richiamata (anche con riferimento all'art.385 c.p.c.); resta applicabile nei giudizi di legittimità che riguardano sentenze pubblicate dopo il 2 marzo 2006 e con primo grado instaurato anteriormente al 4 luglio 2009.
legge n.69 del 2009 (art.46, comma 20 e art.58, comma 1)
Ha abrogato e modificato precedenti disposizioni con efficacia temporale: le nuove norme operano solo per i giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009; principio richiamato per definire quale regime sanzionatorio fosse applicabile al caso.
d.P.R. n.115 del 2002, art.13, comma 1 quater
Prevede l'ulteriore contributo unificato nei giudizi di cassazione; la Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art.395 n.4 c.p.c.) è ammissibile solo per errori di percezione immediatamente obiettivi e decisivi; non è lo strumento per correggere errate interpretazioni o applicazioni del diritto (error iuris).
- Quando la questione centrale è l'ambito temporale di applicazione di una norma (problema intertemporale), la valutazione costituisce tipicamente un'operazione interpretativa di diritto e non un fatto percettivo: conseguentemente la revocazione è inammissibile.
- L'obbligo del deposito telematico introdotto dall'art.16-bis d.l. n.179/2012 va valutato in relazione all'ufficio giudiziario davanti al quale il procedimento pende (tribunale o Corte d'appello), non semplicemente in base alla data di instaurazione del giudizio.
- La richiesta di condanna della parte soccombente per abuso o resistenza ex art.96 c.p.c. richiede la prova di dolo o colpa grave; in Cassazione, ove operi art.385 c.p.c. (per procedimenti con primo grado anteriore al 4/7/2009), anche qui è necessaria almeno la colpa grave.
- Se la questione giuridica è complessa o opinabile, è difficile che la condotta del ricorrente integri la colpa grave necessaria per sanzioni ex art.385 c.p.c. o art.96 c.p.c.; le spese e le eventuali condanne rimangono comunque possibili se il ricorso è infondato in modo evidente.
- In casi simili, è utile documentare con chiarezza le date di instaurazione dei vari gradi del processo e l'ufficio giudiziario competente per valutare l'operatività di nuove norme procedurali (ad es. obbligo telematico).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13509/2022 del 29/04/2022
- Sentenza civile · 29 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13510/2022 del 29/04/2022
- Sentenza civile · 29 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13522/2022 del 29/04/2022
- Sentenza civile · 29 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13577/2022 del 29/04/2022
- Sentenza civile · 29 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13578/2022 del 29/04/2022
- Sentenza civile · 29 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13579/2022 del 29/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →