Circolare INAIL n. 45 del 14 novembre 2005
Obbligo assicurativo: vigili addetti alla sorveglianza a piedi della viabilità stradale. Applicazione della Sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20 novembre 2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare estende l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali a tutti i vigili addetti al controllo della viabilità, anche se operano a piedi e senza uso di veicoli. La decorrenza generale è fissata al 1° gennaio 2006, con disciplina particolare per i casi di eventi precedenti e non prescritti. Vengono indicati il soggetto assicurante, la voce tariffaria da applicare, gli adempimenti degli Uffici INAIL e degli Enti locali, nonché le modalità di recupero del premio per il periodo pregresso e la riduzione delle sanzioni civili.
Obbligo assicurativo INAIL per i vigili addetti alla sorveglianza a piedi della viabilità stradale
Obbligo assicurativo per i vigili addetti alla sorveglianza a piedi della viabilità stradale
La circolare definisce l’assetto applicativo dell’obbligo assicurativo INAIL per i vigili urbani addetti al controllo della viabilità stradale, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20 novembre 2002. L’intervento modifica il precedente indirizzo amministrativo e riconosce la tutela assicurativa anche ai vigili che svolgono il servizio a piedi, senza richiedere più l’utilizzo diretto e non occasionale di un veicolo a motore.
Fondamento normativo e orientamento interpretativo
La circolare richiama il D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, il D.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, il D.M. 12 dicembre 2000, la legge n. 388 del 23 dicembre 2000, nonché le precedenti circolari INAIL n. 54/1976, n. 86/1977 e n. 9/2002. La Suprema Corte ha ritenuto che l’attività svolta dal vigile urbano addetto, a piedi, alla sorveglianza della viabilità rientri tra le attività protette ai fini dell’assicurazione obbligatoria antinfortunistica. Sulla base di tale pronuncia, l’Istituto adotta un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in materia di attività protette, in coerenza con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e con i recenti interventi legislativi.
Soggetti assicurati e soggetti tenuti all’assicurazione
Devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tutti i vigili addetti alla sorveglianza della viabilità, sia in via esclusiva sia in via promiscua, indipendentemente dall’uso di un veicolo a motore.
Il soggetto assicurante è individuato nell’Ente locale alle cui dipendenze il vigile presta la propria attività lavorativa.
Decorrenza dell’obbligo e disciplina dei casi pregressi
L’obbligo assicurativo decorre dal 1° gennaio 2006. Tuttavia, se si verificano infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportano prestazioni INAIL riferite a periodi antecedenti a tale data, l’obbligo decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui l’infortunio si è verificato o la malattia è stata denunciata.
La soluzione viene giustificata dall’esigenza di garantire la tutela anche per eventi anteriori, evitando al contempo un impatto eccessivo sugli oneri per gli Enti locali. Restano esclusi i casi già prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato.
Ai fini della prescrizione, la circolare precisa che la sentenza della Corte di Cassazione ha natura ricognitiva e non costitutiva del diritto. Pertanto, il dies a quo coincide con il momento in cui il diritto poteva essere esercitato:
- per gli infortuni, con la data di consolidamento dei postumi, del superamento della soglia minima indennizzabile e della conoscibilità di tali circostanze da parte dell’assicurato;
- per le malattie professionali, con la data della denuncia, oppure con la data in cui i postumi raggiungono la misura minima indennizzabile se successiva alla denuncia, oppure con la data in cui sia dimostrato che l’assicurato era consapevole, secondo criteri di normale conoscibilità, di essere affetto da una malattia di probabile origine professionale in misura indennizzabile, se anteriore alla denuncia.
La documentazione relativa all’eventuale domanda di riconoscimento di causa di servizio può essere utilizzata per desumere elementi utili alla valutazione della conoscibilità.
Classificazione tariffaria e premio applicabile
In attesa di una specifica voce tariffaria per la categoria, la circolare dispone l’applicazione della voce 0723 della Tariffa "Altre Attività", già utilizzata per i vigili viabilisti. Il tasso di premio corrispondente è pari al 12 per mille.
La voce tariffaria 0723 copre anche l’eventuale conduzione di veicoli a motore nell’ambito della sorveglianza della viabilità.
Adempimenti delle Unità territoriali INAIL
Per dare concreta attuazione all’obbligo, le Unità territoriali devono inviare agli Enti locali della propria circoscrizione una comunicazione raccomandata A.R. contenente:
- l’informativa generale sull’estensione dell’obbligo assicurativo;
- la richiesta di provvedere, entro 30 giorni dalla decorrenza dell’obbligo, alla comunicazione prevista per gli adempimenti dell’Ente locale;
- l’offerta di supporto degli operatori INAIL per agevolare una risposta tempestiva e completa.
Adempimenti a carico degli Enti locali
Gli Enti locali devono trasmettere all’INAIL una comunicazione contenente tutti gli elementi necessari per l’assicurazione del personale interessato. In particolare devono essere indicati:
- l’esatta denominazione dell’Ente e la sede legale;
- il Codice Ditta;
- il numero di posizione assicurativa territoriale (P.A.T.);
- i dati relativi ai vigili addetti alla sorveglianza della viabilità non ancora assicurati all’INAIL.
Per i lavoratori ancora non assicurati, può essere indicato anche l’ammontare delle retribuzioni presunte per il 2006, fermo restando l’obbligo di successiva denuncia in sede di autoliquidazione 2006.
La comunicazione può essere presentata direttamente all’Unità territoriale che gestisce il rapporto assicurativo oppure spedita alla stessa con raccomandata A.R. Il termine è di 30 giorni dalla decorrenza dell’obbligo assicurativo.
La circolare precisa inoltre che la comunicazione ha valore di denuncia ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 1124/1965 e che l’INAIL può richiedere ulteriori informazioni o la compilazione di appositi moduli.
Premio per il periodo pregresso e sanzioni civili
Nei casi di decorrenza retroattiva, il premio dovuto per il periodo anteriore al 1° gennaio 2006 è accertato e richiesto dall’Unità territoriale competente nei limiti della prescrizione quinquennale.
Tenuto conto delle obiettive incertezze interpretative che avevano determinato l’inadempienza, le sanzioni civili sono applicate in misura ridotta e commisurate agli interessi legali, ai sensi dell’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000.
Punti principali
Estensione dell’obbligo assicurativo
In applicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364/2002, sono assicurabili tutti i vigili addetti alla sorveglianza della viabilità stradale, sia in via esclusiva sia promiscua, senza che rilevi l’uso diretto e non occasionale di un veicolo a motore. La tutela viene quindi ampliata anche ai vigili che svolgono l’attività a piedi.
Decorrenza e limiti temporali
L’obbligo assicurativo decorre dal 1° gennaio 2006. Per gli infortuni o le malattie professionali che comportino prestazioni INAIL per periodi anteriori a tale data, la decorrenza è spostata al 1° gennaio dell’anno di accadimento dell’infortunio o di denuncia della malattia. Restano esclusi i casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato.
Soggetto assicurante e classificazione tariffaria
Il soggetto tenuto all’assicurazione è l’Ente locale datore di lavoro. In assenza di una specifica voce tariffaria per l’intera categoria, si applica la voce 0723 della Tariffa "Altre Attività", già usata per i vigili viabilisti, con tasso di premio pari al 12 per mille. La voce copre anche l’eventuale conduzione di veicoli nell’ambito del servizio.
Adempimenti delle sedi INAIL
Le Unità territoriali INAIL devono inviare agli Enti locali una comunicazione raccomandata A.R. con informativa sull’estensione dell’obbligo, richiesta di risposta entro 30 giorni dalla decorrenza e disponibilità di supporto operativo per la regolarizzazione delle posizioni assicurative.
Adempimenti degli Enti locali
Gli Enti locali devono comunicare all’INAIL, entro 30 giorni dalla decorrenza dell’obbligo, tutti i dati necessari all’assicurazione: denominazione e sede legale, Codice Ditta, P.A.T., dati dei vigili non ancora assicurati ed eventualmente le retribuzioni presunte 2006. La comunicazione ha valore di denuncia ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 1124/1965 e può essere inviata anche per raccomandata A.R.
Premio per il periodo pregresso e sanzioni
Se l’obbligo opera retroattivamente, il premio relativo al periodo anteriore al 1° gennaio 2006 è accertato e richiesto dall’Unità territoriale competente entro il limite della prescrizione quinquennale. Considerate le incertezze interpretative, le sanzioni civili sono applicate in misura ridotta pari agli interessi legali.
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