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Sentenza

Sentenza del 23/10/2017 n. 2283 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Redditi diversi - Plusvalenze da cessioni di aree edificabili - Necessità, ai fini della determinazione della plusvalenza, che il contribuente produca il contratto di acquisto - Non sussiste, essendo, il contratto registrato, già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di richiedere al contribuente la produzione dell'atto registrato di acquisto è stata ritenuta non necessaria e non conforme al principio di collaborazione tra contribuente e Amministrazione. Ai fini del calcolo della plusvalenza, l'Amministrazione deve utilizzare il contratto già registrato e presente nei propri archivi, tenendo conto anche della rivalutazione monetaria del costo di acquisto quando applicabile.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un'area edificabile e, in particolare, la legittimità della richiesta dell'Amministrazione finanziaria di produrre il contratto registrato di acquisto dell'immobile. Il contribuente non è tenuto a fornire documenti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, quale è normalmente un atto registrato. L'Amministrazione deve acquisirlo d'ufficio e utilizzarlo per determinare correttamente il costo di acquisto e, se l'acquisto è risalente nel tempo, considerare anche la rivalutazione monetaria.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 4, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dall'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

    L'Amministrazione non può imporre al contribuente di produrre documenti già nella propria disponibilità, ma deve acquisirli d'ufficio.

  • Art. 18, commi 2 e 3, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dall'art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000.

    Prevede meccanismi di acquisizione d'ufficio di fatti, stati e qualità già documentati presso una pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Il contribuente non è tenuto a produrre documenti già depositati o registrati presso l'Amministrazione finanziaria o altra pubblica amministrazione, purché siano sufficientemente individuabili.
  • Nel calcolo di una plusvalenza immobiliare l'Amministrazione deve determinare il costo storico sulla base degli atti disponibili e considerare, quando previsto, la rivalutazione monetaria per gli acquisti effettuati in periodi lontani nel tempo.
  • Una richiesta documentale dell'Amministrazione non può trasformarsi in un aggravio inutile per il contribuente quando l'ente dispone già del documento richiesto; resta tuttavia opportuno collaborare indicando con precisione gli estremi dell'atto.
  • La mancata produzione di un documento già acquisibile d'ufficio non dovrebbe, da sola, penalizzare il contribuente né giustificare una determinazione della plusvalenza basata su dati incompleti.

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