Cassazione Civile, Sentenza n. 35966/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Niola aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 14.025,06 a titolo di rimborso dell'IVA versata in relazione alla vendita di un terreno (rogito 8.7.2004). Fiamma 2000 aveva proposto opposizione sostenendo che la vendita non era soggetta a IVA perché il terreno non era più bene strumentale all'impresa agricola del Niola: la destinazione urbanistica era mutata (zona per servizi di interesse generale) e la disponibilità del terreno era stata trasferita alla controparte fin dalla stipula del contratto preliminare (4.7.2002). Il Tribunale di Oristano accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello di Cagliari confermò, ritenendo che il terreno avesse cessato la destinazione agricola prima della vendita. Niola ha proposto ricorso per cassazione sollevando tre motivi (insufficiente motivazione ex art. 360 n.5 c.p.c.; violazione delle norme probatorie artt. 2697 e 2700 c.c.; errata applicazione delle norme IVA), deducendo che il terreno era invece ancora strumentale e la cessione soggetta ad IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per la conformità fra decisione di primo grado e quella d'appello (c.d. doppia conforme, richiamando art. 348 ter c.p.c.). Ha respinto gli altri motivi ritenendo fondato l'accertamento di merito secondo cui il terreno aveva perso la qualità di bene strumentale già in occasione del preliminare (documentazione in atti comprovante la messa a disposizione e il mutamento di destinazione), e ricordando che l'atto pubblico prova soltanto che le dichiarazioni sono state rese, non la loro intrinseca veridicità (art. 2700 c.c.). Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia (cause C-180/10 e C-181/10) e della Cassazione che afferma che la cessione di terreno non strumentale è fuori campo IVA e soggetta all'imposta di registro. Il ricorso è stato dunque respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquitate in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge) e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 360, n. 5 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione; Corte ha rilevato che il motivo è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado (doppia conforme)
art. 348 ter c.p.c.
Norma richiamata per escludere la deducibilità del motivo di cui all'art. 360 n.5 nel caso di doppia conforme
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'accertamento di fatto è stato sorretto da documenti prodotti e non violato il regime probatorio
art. 2700 c.c.
efficacia di piena prova fino a querela di falso
La Corte osserva che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico riguarda il fatto che le dichiarazioni siano state rese, non la loro veridicità intrinseca; quindi l'enunciazione nel rogito non preclude accertamenti di realtà
d.p.r. 26.4.1986 n.131, art. 40
Richiamato nella censura relativa alla normativa fiscale fondante l'IVA; la Corte ha esaminato la questione alla luce della normativa IVA e della causistica europea
d.p.r. 26.10.1972 n.633, artt. 1, 4, 5
Norme nazionali sull'IVA evocate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che, se il bene ha perso la qualità di strumentale, la cessione non rientra nel campo di applicazione dell'IVA
Direttiva IVA / Sesta Direttiva 77/388/CEE e pronuncia C‑180/10 e C‑181/10 (Corte di Giustizia UE)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria che conferma che la cessione di terreni che hanno perso la qualifica di bene strumentale è esclusa dall'IVA e soggetta ad imposta di registro
Massime di principio
- La qualificazione del terreno come "bene strumentale" per l'impresa agricola si valuta alla data della cessione in base alla effettiva destinazione e utilizzazione, non solo in base alla dizione dell'atto.
- La stipula di un contratto preliminare e la messa a disposizione del terreno al promissario acquirente possono dimostrare la cessazione dell'utilizzo agricolo anteriore al rogito e quindi la perdita della qualità di bene strumentale.
- L'atto pubblico (rogito) prova che le dichiarazioni sono state rese ma non la loro veridicità intrinseca; non impedisce al giudice di merito di accertare la realtà fattuale con riferimento alla documentazione prodotta.
- Se al momento della cessione il terreno non è strumentale all'impresa agricola (anche per mutamento urbanistico o destinazione d'uso), la cessione è generalmente fuori campo IVA e soggetta all'imposta di registro, conformemente alla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
- In sede di cassazione, i motivi fondati soltanto sulla presunta carenza motivazionale della sentenza d'appello sono inammissibili se la sentenza conferma quella di primo grado (c.d. doppia conforme).
- L'onere della prova grava su chi allega l'esistenza del requisito rilevante (per es. la permanenza dell'utilizzazione agricola), e le conclusioni del giudice di merito saranno resistenti in sede di cassazione se adeguatamente motivate e fondate su documentazione probatoria.
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