Cassazione Civile, Ordinanza n. 15024/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di pagamento TARI 2018 emesso da un Comune per una superficie tassabile di mq 8.232,96, calcolata sulla base di un sopralluogo del 13 aprile 2018. La società contribuente ha contestato l'atto sostenendo che solo mq 1.401,75 fossero effettivamente destinati a produrre rifiuti urbani, mentre le restanti aree dello stabilimento erano occupate da attività industriali produttrici di rifiuti speciali, smaltiti a cura e spese della società tramite soggetti autorizzati. In primo grado il ricorso è stato accolto solo in parte, riducendo la superficie imponibile a mq 1.401,75. In appello il Comune ha sostenuto, da un lato, che la decisione fosse nulla per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della doglianza relativa ai rifiuti speciali, poiché la contribuente non avrebbe presentato l'istanza prevista dal regolamento TARI; dall'altro, ha insistito sulla tassabilità della superficie risultante dal sopralluogo e ha chiesto, in subordine, CTU. La Corte tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune, ritenendo decisiva la mancata presentazione dell'istanza regolamentare e irrilevante la documentazione tecnica successiva. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa e incomprensibile, poiché la Corte d'appello avrebbe confuso l'esclusione legale delle aree produttrici di rifiuti speciali non assimilabili con le agevolazioni/riduzioni tariffarie soggette a domanda; 2) violazione della disciplina TARI e dell'art. 1, commi 639-736, L. 147/2013, per avere considerato tassabili superfici industriali che, secondo la ricorrente, erano escluse dal presupposto impositivo in quanto destinate in via prevalente e continuativa a rifiuti speciali; 3) ulteriore censura sulla valutazione della superficie imponibile, ritenuta erroneamente estesa oltre le aree effettivamente imponibili. Prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato atto con cui la ricorrente ha rinunciato al giudizio e il resistente ha accettato la rinuncia, con richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società e della relativa accettazione da parte del Comune, disponendo l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e compensando le spese di lite. La pronuncia non è quindi di rigetto né di inammissibilità, ma di estinzione del processo per rinuncia accettata. La Corte ha inoltre rilevato che, proprio in ragione dell'estinzione e non di una definizione nel merito del ricorso, non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La ricorrente lo invoca per denunciare la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La ricorrente lo invoca per dedurre la violazione della disciplina legale sulla TARI e sulla tassabilità delle superfici industriali produttrici di rifiuti speciali.
art. 1, commi 639 a 736, L. n. 147/2013
È richiamato come disciplina della TARI e, in particolare, dei criteri di determinazione del presupposto e della superficie imponibile.
art. 1, commi 641 e 649, L. n. 147/2013
Sono evocati per sostenere che le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili non devono concorrere alla tassazione.
art. 26, comma 4, Regolamento TARI
Il Comune e la Corte d'appello lo trattano come disposizione che richiede una preventiva istanza/dichiarazione per ottenere l'esclusione o la riduzione riferita alle aree interessate da rifiuti speciali; la ricorrente contesta che si tratti invece di esclusione legale del presupposto impositivo.
artt. 26, 30 e 32 del Regolamento TARI
Richiamati dal Comune come obblighi procedimentali o condizioni per il riconoscimento del beneficio/esclusione regolamentare.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per il deposito delle memorie illustrative.
art. 391 c.p.c.
La Corte lo applica per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione poiché la definizione del giudizio è avvenuta per estinzione e non per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte non decide sul merito dei motivi e non può pronunciarsi con rigetto o inammissibilità.
- L'estinzione del giudizio esclude, in quanto fattispecie diversa da rigetto, inammissibilità o improcedibilità, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
- Nelle controversie TARI, la distinzione tra esclusione del presupposto impositivo per aree produttive di rifiuti speciali e riduzione/agevolazione tariffaria soggetta a domanda è centrale e incide sulla necessità o meno di una preventiva istanza regolamentare.
- Quando il regolamento comunale prevede una dichiarazione o istanza per ottenere il riconoscimento di una riduzione o esclusione, la mancata presentazione dell'adempimento può essere valorizzata dall'ente e dal giudice se la pretesa del contribuente è qualificata come beneficio regolamentare e non come esclusione legale automatica.
- La valutazione sulla superficie imponibile TARI e sulla natura delle aree come produttive di rifiuti urbani o speciali richiede un accertamento in fatto fondato su documentazione e sopralluoghi, ma nel caso concreto la Corte non ha esaminato il merito per intervenuta estinzione.
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