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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22272/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla curatela fallimentare per il pagamento di una fattura relativa a compensi, accessori e somme dovute per un servizio di somministrazione di lavoro reso prima del fallimento, nel settembre 2016, concernente quattro lavoratori. La società utilizzatrice proponeva opposizione e il tribunale revocava il decreto, ritenendo non dovute le somme perché compensate con quanto l’opponente aveva pagato per retribuzioni e contributi dovuti ai lavoratori somministrati. La corte d’appello confermava il rigetto dell’appello del fallimento, ammettendo l’eccezione di compensazione in sede di giudizio ordinario. Il fallimento ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della disciplina concorsuale perché la compensazione sarebbe stata deducibile solo nel procedimento di accertamento del passivo e non nel giudizio ordinario; 2) violazione delle norme sul regresso e sulla solidarietà passiva, sostenendo che il credito di regresso non fosse provato perché non vi era stato pagamento integrale dell’obbligazione, in particolare per omesso versamento dei contributi all’INPS; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante sul credito di regresso; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo all’esistenza del credito di regresso. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e inammissibili anche il terzo e il quarto, rigettando integralmente il ricorso. La Corte ha affermato che, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione il proprio controcredito verso la massa per paralizzare la domanda, mentre il rito dell’accertamento del passivo rileva quando si chieda una pronuncia autonoma di accertamento o condanna in proprio favore. Ha inoltre confermato che, in base alla disciplina della somministrazione di lavoro, l’utilizzatore che paga retribuzioni e contributi dovuti dall’agenzia ha un diritto di rivalsa verso quest’ultima e che la censura del fallimento mirava in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del fallimento. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione di diritto era già risolta in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: la compensazione può essere eccepita dal convenuto nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito, se usata solo per paralizzare la pretesa, mentre la domanda di accertamento del controcredito richiede il passaggio per il concorso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura, formalmente di diritto, tendeva a contestare un accertamento in fatto della corte territoriale sull’avvenuto pagamento da parte dell’utilizzatrice delle somme dovute ai lavoratori, pagamento sufficiente a fondare la compensazione; inoltre ha escluso l’applicabilità della disciplina dell’art. 61 l.fall. perché l’utilizzatrice non aveva insinuato un credito al passivo, ma aveva soltanto opposto la compensazione nel giudizio ordinario. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, osservando che la motivazione c’era e che non vi era omesso esame di un fatto storico decisivo, ma soltanto una contestazione dell’apprezzamento di merito circa l’intervenuto pagamento delle retribuzioni e l’operatività della solidarietà passiva prevista dalla disciplina della somministrazione di lavoro. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del motivo per violazione di legge dedotto dal ricorrente

  • art. 360-bis c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata

  • artt. 24, 52, 56, 93 e 95 l. fall.

    richiamati dal ricorrente per sostenere che la compensazione dovesse essere fatta valere nel procedimento concorsuale di accertamento del passivo

  • artt. 93 e ss. l. fall.

    il rito di accertamento del passivo opera quando la parte chieda una pronuncia autonoma di accertamento o condanna in proprio favore, non quando si limiti a eccepire la compensazione per paralizzare la domanda

  • art. 93 l.fall.

    la domanda di ammissione al passivo implica non solo l’esistenza del credito ma anche la sua idoneità concorsuale

  • art. 61 l.fall.

    non applicabile nel caso in cui il convenuto non partecipi al concorso con una domanda di insinuazione, ma si limiti a eccepire la compensazione nel giudizio ordinario

  • art. 1299 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di regresso tra condebitori

  • art. 35, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

    prevede la solidarietà passiva tra utilizzatore e agenzia di somministrazione per retribuzioni e contributi dei lavoratori somministrati e riconosce all’utilizzatore che abbia pagato un diritto di rivalsa

  • art. 30 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

    norma che disciplina il contratto di somministrazione di lavoro su cui si innesta il rapporto fattuale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l’accertamento della Corte sulla base delle prove acquisite

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo di omesso esame è inammissibile quando in realtà mira solo a contestare l’apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    fonte dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito della massa, il convenuto può eccepire in compensazione un proprio controcredito verso il fallimento quando l’eccezione sia utilizzata solo in funzione paralizzante della domanda attrice; invece, se il controcredito viene fatto valere con domanda autonoma di accertamento o condanna, occorre il passaggio attraverso il procedimento di accertamento del passivo.
  • La disciplina concorsuale sull’accertamento del passivo non preclude di per sé la difesa in compensazione nel giudizio ordinario instaurato dalla curatela, poiché la domanda di insinuazione al passivo riguarda l’accertamento del credito con efficacia concorsuale, mentre l’eccezione di compensazione ha funzione meramente difensiva.
  • Quando una censura formalmente deduce violazione di legge o vizio motivazionale ma, in sostanza, mira a rimettere in discussione un accertamento di fatto del giudice di merito, il motivo è inammissibile in sede di legittimità.
  • In tema di somministrazione di lavoro, il pagamento da parte dell’utilizzatore delle retribuzioni e dei contributi dovuti ai lavoratori somministrati, per effetto della solidarietà passiva e del correlato diritto di rivalsa, può fondare un controcredito verso l’agenzia di somministrazione per contrastare la pretesa creditoria di quest’ultima.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la sentenza contiene una motivazione sul punto e la parte si limita a dissentire dall’apprezzamento probatorio del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAppalto e somministrazioneContenzioso tributarioCompensazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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