Deliberazione n. 225 del 11/04/2024
Provvedimento dell’11 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati il 2 aprile 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito. L’intervento mira a impedire la circolazione del contenuto sulle piattaforme indicate e a preservare, per fini probatori, l’eventuale materiale acquisito in chiaro. Il provvedimento è adottato nell’ambito della procedura urgente prevista per i casi di c.d. revenge porn e conferma le misure già disposte dal dirigente competente.
Ratifica dei provvedimenti d’urgenza contro Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale riconducibile a una segnalazione di revenge porn
Ratifica di misure urgenti in materia di revenge porn nei confronti di Telegram e TikTok
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento dell’11 aprile 2024, due misure urgenti adottate il 2 aprile 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e verifiche preliminari
La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi tutelate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Telegram e TikTok. La segnalazione è stata successivamente integrata e ritenuta compatibile con il perimetro normativo richiamato.
Misure urgenti disposte dal dirigente competente
Con le determinazioni nn. 138 e 139 del 2 aprile 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d’urgenza:
- l’ordine a Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica del provvedimento urgente
All’esito della riunione dell’11 aprile 2024, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 138/2024 e 139/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione conferma l’intervento preventivo finalizzato a evitare la circolazione del materiale segnalato e a preservarne eventuali copie ai soli fini probatori.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
Una persona interessata ha presentato segnalazione, successivamente integrata, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, relativo a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. La segnalazione ha riguardato le piattaforme Telegram e TikTok.
Provvedimenti urgenti adottati il 2 aprile 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni urgenti, nn. 138 e 139 del 2 aprile 2024. Tali determinazioni hanno ingiunto a Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e hanno prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito l’11 aprile 2024, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti delle due società. La ratifica conferma la legittimità dell’intervento urgente volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione.
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