Ordinanza n. 427/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca della precedente deliberazione sulla composizione delle Commissioni consiliari permanenti e successiva nomina dei componenti, oltre ad atti connessi e a delibere consiliari adottate nella seduta del 30 aprile 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare del 30 marzo 2026, nella parte relativa alla revoca della precedente disciplina sulla composizione delle Commissioni consiliari permanenti e alla conseguente nomina dei componenti appartenenti alle sole forze di maggioranza, nonché gli atti di convocazione successivi. Con motivi aggiunti hanno impugnato varie deliberazioni consiliari del 30 aprile 2026, comprese quelle relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio, al rendiconto, a una variazione di bilancio, all’adozione di un piano di lottizzazione, alla TARI e alla nuova individuazione dei componenti delle Commissioni consiliari espressi dai gruppi di minoranza. Dal testo emerge che le doglianze riguardavano, in sostanza, la legittimità della revoca e della nuova composizione delle Commissioni, nonché gli atti consequenziali. I ricorrenti hanno prospettato il fumus boni iuris e un danno grave e irreparabile, chiedendo la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare all’esito dell’esame sommario proprio della fase cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le note di convocazione delle Commissioni consiliari fossero, di per sé, non impugnabili perché prive di valore provvedimentale. Ha inoltre ritenuto che le censure contro la revoca non evidenziassero prima facie manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà, inadeguatezza dell’istruttoria o altri vizi tali da giustificare la sospensione. La revoca è stata qualificata come atto di alta amministrazione, soggetto a un sindacato giudiziale limitato. Il passaggio di due componenti dalla maggioranza al gruppo misto, unitamente ai voti contrari alle proposte della maggioranza, all’atteggiamento di contrapposizione politica, alle interrogazioni sull’azione della maggioranza e alla recisione del rapporto fiduciario, è stato ritenuto idoneo a denotare un concreto mutamento dello schieramento politico e a giustificare la revoca sul piano motivazionale. Il Collegio ha osservato che, per un atto di alta amministrazione, la motivazione può essere caratterizzata da marcata semplicità. I motivi aggiunti sono stati ritenuti prima facie inammissibili perché rivolti contro provvedimenti di approvazione non ancora pubblicati. Quanto al periculum in mora, il danno grave e irreparabile è stato prospettato in modo generico; inoltre, le convocazioni successive al 20 aprile 2026 erano state inviate a tutti i consiglieri comunali, garantendo la partecipazione di tutte le forze politiche. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia e la natura interinale della decisione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per carenza, in esame sommario, sia del fumus boni iuris sia del danno grave e irreparabile.
art. 56 c.p.a.
Richiamato in relazione alla precedente richiesta di decreto cautelare monocratico, poi negata.
art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000
Indicato nel contenuto di alcune deliberazioni impugnate con motivi aggiunti, senza costituire il parametro decisivo della decisione cautelare.
art. 227 d.lgs. 267/2000
Indicato quale base normativa della deliberazione sul rendiconto impugnata con motivi aggiunti, senza costituire il parametro decisivo della decisione cautelare.
art. 175, comma 2, d.lgs. 267/2000
Indicato quale base normativa della deliberazione di variazione del bilancio impugnata con motivi aggiunti, senza costituire il parametro decisivo della decisione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, gli atti di convocazione di organi collegiali, quando si limitano a fissare la riunione e non esprimono un’autonoma determinazione provvedimentale, non sono di per sé impugnabili.
- La revoca della composizione delle Commissioni consiliari, quando collegata a un concreto mutamento dello schieramento politico e alla conseguente perdita del rapporto fiduciario con la maggioranza, può essere qualificata come atto di alta amministrazione e risultare giustificata da una motivazione sintetica, purché siano individuabili le ragioni della scelta.
- Il sindacato giurisdizionale sugli atti di alta amministrazione resta limitato alla verifica di vizi manifesti quali irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà, difetto di istruttoria o travisamento, senza sostituire la valutazione politico-amministrativa dell’organo competente.
- La proposizione di motivi aggiunti contro deliberazioni non ancora pubblicate è, prima facie, inammissibile quando la pubblicazione costituisce il momento che rende l’atto conoscibile e concretamente impugnabile.
- La sospensione cautelare richiede una prospettazione concreta del danno grave e irreparabile; una deduzione generica, unita alla garanzia della partecipazione di tutti i consiglieri alle convocazioni, non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 358/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1414/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1417/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1418/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1423/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →