Cassazione Civile, Ordinanza n. 07095/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da un'esecuzione immobiliare culminata nel rilascio di immobili già appartenenti al dante causa dei ricorrenti. Dopo l'estromissione dell'esecutato sarebbero rimasti nell'immobile beni mobili e suppellettili di rilevante valore. Il creditore procedente avrebbe presentato istanza di assegnazione del mobilio e il giudice dell'esecuzione avrebbe emesso un provvedimento di assegnazione dei beni al custode. Gli attori hanno quindi agito per il risarcimento del danno contro lo Stato, deducendo l'illegittimità/erroneità del provvedimento giudiziario e invocando la l. n. 117/1988, anche nella formulazione modificata dalla l. n. 18/2015. I vizi allegati riguardavano, in sintesi, la mancanza di titolo esecutivo per l'assegnazione dei beni, la presentazione dell'istanza senza difensore, l'adozione del provvedimento senza previa valutazione dei beni e senza contraddittorio con il debitore. Il Tribunale ha dichiarato la domanda inammissibile per mancato esperimento dei rimedi avverso il provvedimento, richiamando l'art. 4, comma 2, l. n. 117/1988; in subordine ha anche ritenuto la domanda infondata nel merito. La Corte d'appello ha rigettato l'appello per difetto di specificità ex artt. 342 e 434 c.p.c., e ha comunque confermato, ad abundantiam, la correttezza delle valutazioni del primo giudice. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: (1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse in realtà specifico e avesse puntualmente censurato la decisione di primo grado; (2) violazione dell'art. 4, comma 2, l. n. 117/1988, sostenendo che la domanda risarcitoria fosse proponibile anche se il rimedio contro il provvedimento illegittimo non fosse stato utilizzato o fosse stato tardivo, in quanto la norma avrebbe funzione sussidiaria e consentirebbe l'azione anche quando il provvedimento non sia più modificabile o revocabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non conteneva una censura effettiva e specifica contro la ratio della sentenza impugnata: i ricorrenti non hanno riprodotto il contenuto dell'atto di appello né spiegato perché questo dovesse considerarsi specifico. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo per difetto di interesse, poiché la Corte d'appello aveva respinto l'appello su una autonoma ratio decisoria, ossia l'inammissibilità per difetto di specificità; le ulteriori considerazioni sul merito e sull'art. 4 l. n. 117/1988 erano state svolte solo ad abundantiam. La Suprema Corte ha quindi confermato la soccombenza dei ricorrenti, condannandoli alle spese e dando atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con specifiche doglianze idonee a confutare le ragioni del primo giudice; in difetto, il gravame è inammissibile.
Nel rito del lavoro, l'impugnazione deve ugualmente indicare in modo specifico le censure mosse alla decisione gravata, senza limitarsi a una narrazione dei fatti.
art. 4, comma secondo, l. 117/1988
La domanda risarcitoria contro lo Stato è preclusa se il danneggiato non abbia esperito i mezzi di impugnazione o gli altri rimedi previsti contro il provvedimento dannoso, quando essi siano disponibili; tuttavia, nel caso deciso, la Corte non ha esaminato nel merito questa ratio perché assorbita dall'inammissibilità dell'appello.
La decisione di merito del giudice di appello richiamata dalla Corte si fondava sulla disciplina della responsabilità del magistrato per colpa grave nella formulazione applicabile ratione temporis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'atto di appello è inammissibile se non individua con precisione le rationes decidendi della sentenza impugnata e non contiene una critica specifica e argomentata delle stesse; non basta una mera riproposizione narrativa dei fatti di causa.
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza fondata su una ratio autonoma di inammissibilità non può utilmente investire solo argomentazioni sul merito svolte dal giudice di merito ad abundantiam, poiché manca l'interesse ad impugnarle.
- Chi impugna in cassazione una declaratoria di inammissibilità dell'appello deve riprodurre, almeno nei tratti essenziali, il contenuto delle censure formulate in appello, per consentire il controllo sulla specificità del gravame.
- Quando una decisione di merito contiene una statuizione pregiudiziale autonomamente decisiva, le ulteriori considerazioni sul merito non assumono rilievo decisorio e non richiedono autonoma impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07085/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07086/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07087/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07088/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07089/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07090/2026 del 25/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →