Sentenza n. 4789/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1289/2025 depositata in data 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1289/2025, depositata il 19 marzo 2025, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o un equipollente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, per € 500 annui
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata, lamentando che il Ministero non aveva messo a disposizione la carta docente o altro equipollente per i tre anni scolastici riconosciuti, per un totale di € 1.500. Era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento; secondo la documentazione e le dichiarazioni della ricorrente, non risultavano pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituitosi, non ha contestato il credito né fornito indicazioni sull’esecuzione. La ricorrente ha inoltre preteso interessi sulla somma dovuta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati, accertando l’inottemperanza del Ministero. Ha ordinato il pagamento integrale entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, autorizzato a delegare un dirigente o funzionario dello stesso ufficio; il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, con spese a carico dell’amministrazione. La domanda di interessi è stata respinta: l’importo della carta docente è stabilito al valore nominale e non è suscettibile di maggiorazioni, neppure se utilizzato nell’anno successivo. L’ottemperanza non ha riguardato le spese liquidate nel giudizio ordinario, distratte in favore dei difensori. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800 oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento era decorso; l’assenza di pagamento dopo tale termine consentiva di accertare l’inottemperanza.
art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Non spettano i pretesi interessi sulla somma riconosciuta dal Giudice ordinario, in quanto l’importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, atteso che – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione (cfr. Tar Lombardia n. 1768/2025).
L’importo della carta docente, determinato al valore nominale, non può essere maggiorato di interessi, neppure quando il beneficio venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata impone all’amministrazione un pagamento, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, senza pagamento, neppure parziale, consente di accertare l’inottemperanza; la mancata contestazione del credito e l’assenza di indicazioni sull’esecuzione da parte dell’amministrazione confermano tale accertamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e, per l’eventuale ulteriore inadempimento, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone i tempi e le modalità operative.
- La somma riconosciuta per la carta docente, indicata al valore nominale, non è maggiorabile con interessi, neppure se il beneficio venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione.
Come è indicizzato
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