Cassazione Civile, Ordinanza n. 15131/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La lite nasce dalla pretesa del condominio di far accertare l’occupazione illegittima di un box/vano sottoscala da parte di un condòmino, che vi teneva oggetti personali e un frigorifero, ritenendolo di sua esclusiva proprietà o comunque di suo possesso esclusivo. Il Tribunale ha accolto la domanda ordinando lo sgombero e la restituzione del locale; la Corte d’appello ha confermato, ritenendo che il vano fosse originariamente comune e che non fosse stata provata un’usucapione del bene in favore del condòmino, mancando atti univoci di interversione o comunque di possesso esclusivo incompatibile con il compossesso altrui. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione del contraddittorio e nullità della sentenza per avere la Corte d’appello valorizzato fatti non ritualmente dedotti, in particolare la presenza di beni condominiali nel vano; 2) violazione delle norme sulla confessione, sostenendo che la dichiarazione del precedente amministratore del condominio del 28.11.1983 integrasse confessione stragiudiziale dell’uso e possesso esclusivo del vano; 3) violazione delle regole sull’usucapione del compossessore e sull’onere della prova, assumendo che il possesso esclusivo e la dichiarazione del 1983 imponessero di presumere il possesso intermedio fino al 2016; 4) omesso esame e cattivo apprezzamento delle prove testimoniali, con contestazione della motivazione; 5) violazione delle norme su possesso e usucapione, sostenendo che il diritto si fosse già consumato al più nel 2000 e che gli eventi successivi fossero irrilevanti; 6) contestazione dell’ammissibilità del motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., negando la configurabilità della doppia conforme poiché i due gradi di merito avrebbero seguito ragionamenti diversi e utilizzato basi fattuali differenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il ricorrente confondeva il fatto costitutivo della pretesa con i fatti probatori emersi in istruttoria. Ha respinto il secondo motivo affermando che la dichiarazione dell’ex amministratore non aveva valore di confessione stragiudiziale opponibile agli altri condòmini e, in ogni caso, non bastava a provare il possesso esclusivo. Ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il terzo motivo, osservando che mancavano proprio i presupposti fattuali del possesso esclusivo e che la valutazione di merito non era censurabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e, quanto al vizio motivazionale, operava la doppia conforme. Ha respinto il quinto motivo perché, non essendo provato il possesso esclusivo pacifico, continuato e non clandestino per oltre vent’anni, l’usucapione non risultava maturata. Ha ritenuto infine privo di specificità il sesto motivo e comunque corretta la qualificazione della doppia conforme. Il condòmino ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per dedurre violazione del contraddittorio; la Corte non ravvisa alcuna lesione, poiché i fatti valorizzati erano emersi dall’istruttoria.
art. 112 c.p.c.
Invocato per asserita ultrapetizione; la Corte esclude che il giudice d’appello abbia introdotto fatti estranei al thema decidendum.
art. 163, n. 4), c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per nullità dell’atto/sentenza; non accolto.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
Usato per prospettare nullità della sentenza; la Corte esclude i vizi denunciati.
art. 2735 c.c.
La dichiarazione dell’ex amministratore non è qualificata come confessione stragiudiziale opponibile ai terzi/agli altri condòmini.
art. 2733 c.c.
Richiamato insieme all’art. 2735 c.c. per sostenere la natura confessoria della dichiarazione; la Corte nega l’assunto.
art. 115 c.p.c.
Invocato per lamentare uso di prove non contestate o errata valutazione delle prove; la Corte esclude la violazione.
art. 1142 c.c.
La presunzione di possesso intermedio non opera perché non è stato provato il possesso esclusivo anteriore e attuale.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che incombeva al ricorrente dimostrare l’usucapione, non essendo stati provati i fatti costitutivi del possesso esclusivo.
art. 116 c.p.c.
La censura è dichiarata inammissibile perché mira a una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
Richiamato per asserita motivazione apparente/insufficiente; la Corte ritiene la motivazione del merito sufficiente e coerente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Invocato per difetto di motivazione; la Corte non ravvisa vizi.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per la motivazione della sentenza; non vi è violazione.
art. 1140 c.c.
Richiamato nel quinto motivo quale base del possesso; non smentisce la conclusione di merito sulla mancata prova del possesso esclusivo.
art. 1158 c.c.
La Corte nega che l’usucapione fosse maturata, mancando il possesso utile per vent’anni.
art. 1164 c.c.
Richiamato per la qualificazione del possesso e del mutamento di titolo; non conduce ad accoglimento.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Inammissibile per doppia conforme e perché il motivo tende a rivalutare fatti e prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il condòmino che invochi l’usucapione di un bene comune deve provare un possesso esclusivo, pacifico, continuo e non clandestino protratto per il tempo utile; non basta il mero uso più intenso del bene né la semplice tolleranza o astensione degli altri partecipanti.
- Quando il bene è originariamente comune, il compossessore che intenda usucapire deve tenere una condotta oggettivamente univoca e incompatibile con il godimento altrui, tale da rendere riconoscibile agli altri partecipanti la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus/compossessor.
- La presunzione di possesso intermedio non opera se non sono provati, con adeguate risultanze, sia un possesso iniziale esclusivo sia la sua persistenza nel tempo rilevante; in mancanza, la deduzione ex art. 1142 c.c. resta priva di base fattuale.
- Le valutazioni di attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute più convincenti appartengono al giudice di merito e non possono essere sovvertite in cassazione mediante una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La dichiarazione resa da un amministratore condominiale non integra automaticamente confessione stragiudiziale opponibile a soggetti diversi dal dichiarante; può al più assumere valore indiziario, da apprezzare insieme alle altre prove e non in modo prevalente rispetto alle prove dirette.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile, salvo che il ricorrente indichi in modo specifico la diversità tra i fatti decisivi posti a base delle due decisioni.
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