Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22085/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 110 e 349 c.p., deducendo: (1) vizio processuale per la revoca della sospensione del processo con messa alla prova, sostenendo che la revoca sia stata disposta in un'udienza fissata per diversa finalità (29/6/2022) e senza preventiva interlocuzione delle parti, configurando nullità ai sensi degli artt. 464-octies, 178 lett. c) e 179 c.p.p.; (2) vizio di diritto e di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) e altri istituti (art. 62-bis c.p., art. 657 e 657-bis c.p.p.), sostenendo che i sigilli riguardavano solo i beni immobili e non i libri contabili, che l'imputato si era introdotto nel capannone per mettere al riparo la documentazione contabile e che non sarebbe dovuto conseguire il diniego della causa di non punibilità né lo scomputo dei mesi di prova già svolti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici o privi di fondamento: l'udienza del 29/6/2022 era effettivamente fissata per verificare l'esito della messa alla prova e ciò dava adeguata informazione ai fini di una possibile revoca; eventuali nullità andavano tempestivamente eccepite in appello e non in sede di legittimità, non essendo la questione stata dedotta in tale sede. Sulla questione di merito la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, richiamando la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'imputato si era introdotto nel capannone sottoposto a sequestro con lo scopo di sottrarre la documentazione vincolata dal provvedimento custodiale; la documentazione probatoria addotta dall'imputato (es. mail) è stata ritenuta inidonea a comprovare le sue affermazioni. Sono state inoltre confermate le valutazioni sui precedenti e sul diniego delle attenuanti generiche; lo scomputo del periodo di prova non è risultato applicabile o tempestivamente dedotto. Il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel reato; la sentenza conferma che il ricorrente è stato ritenuto responsabile concorrente nel fatto contestato.

  • art. 349 cod. pen.

    Norma relativa alla sottrazione, distruzione o soppressione di cose sottoposte a sequestro; la Corte ha ritenuto integrata la condotta offensiva dei sigilli.

  • art. 464-octies c.p.p.

    Disposizioni informative relative alla sospensione con messa alla prova; la Corte ha ritenuto che l'avviso di udienza per la verifica della prova sia idoneo a informare sulle possibili conseguenze, ivi compresa la revoca.

  • art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Nullità generali a regime intermedio; la Corte osserva che, se in ipotesi sussistesse una nullità di tal genere, questa doveva essere eccepita e dedotta già in sede di appello.

  • art. 179 comma 1 c.p.p.

    Regole sulla deduzione delle nullità e sui termini per eccepirle; la Corte ha richiamato l'inderogabilità della tempestiva eccezione in appello.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che l'esclusione non è automatica, dovendosi valutare la offensività della condotta e che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il diniego.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanza attenuante speciale (giovane età o altre circostanze analoghe); richiamata nella comparazione del trattamento sanzionatorio ma non ritenuta decisiva dai giudici in presenza di precedenti e gravità della condotta.

  • art. 657 c.p.p.

    Norme sul regime della messa alla prova e sulla revoca; la Corte ha considerato corrette le valutazioni operate in merito alla sospensione e alla sua revoca.

  • art. 657-bis c.p.p.

    Disposizione sul computo dei termini relativi alla messa alla prova; la Corte ha ritenuto che lo scomputo del periodo di prova era questione della fase esecutiva e non oggetto idoneo del gravame tardivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone l'onere delle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente alle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità del ricorrente circa la determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa idonea a escludere la liquidazione equitativa della somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La revoca della messa alla prova decisa in un'udienza convocata per "verifica della messa alla prova" è di norma considerata idonea ad informare le parti della possibilità di revoca; l'eccezione di nullità deve essere sollevata tempestivamente in sede di appello, non può essere introdotta ex novo in Cassazione.
  • Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità), il giudice di merito deve valutare la minore offensività del fatto con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; non è necessario esaminare tutte le circostanze possibili, ma la motivazione deve spiegare perché la condotta non è da considerarsi di particolare tenuità.
  • La condotta consistente nell'accesso o nell'asportazione di beni o documenti sottoposti a sequestro è valutata con particolare severità, e l'intenzione di "mettere al sicuro" la documentazione deve essere supportata da prove concrete (es. autorizzazioni, comunicazioni ricevute) per essere ritenuta esimente o attenuante.
  • Le questioni processuali rilevanti (nullità, scomputo di periodi di prova, contestazioni di ricostruzione dei fatti) devono essere dedotte e sviluppate nei gradi di merito opportuni; la Cassazione non è sede per introdurre per la prima volta censure non sollevate in appello.
  • La documentazione probatoria (es. email) deve essere adeguatamente provata quanto a invio, ricezione e genuinità per assumere valore decisivo; altrimenti può essere disattesa come elemento non comprovato.
  • Lo scomputo del periodo di messa alla prova rientra principalmente nella fase esecutiva: eccezioni procedurali tardive su tale punto rischiano di essere dichiarate inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.