Sentenza del 14/04/2015 n. 2196 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - estinzione del giudizio - definitività - legittima la cartella notificata nel termine decennale decorrente dalla estinzione del processo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della cartella di pagamento notificata oltre dieci anni dopo la notifica dell’avviso di accertamento, sostenendo che il credito tributario fosse prescritto o che l’Amministrazione fosse decaduta dal potere di riscossione. La questione centrale riguardava il momento iniziale del termine di prescrizione: secondo il contribuente, esso decorreva dalla notifica dell’atto impositivo; secondo il principio applicato nella sentenza, decorre invece dal momento in cui il diritto può essere concretamente fatto valere, cioè dal consolidamento definitivo dell’accertamento a seguito dell’estinzione del giudizio.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta esercitabile solo dopo l’estinzione del processo, dichiarata dalla CTR con sentenza dell’8 settembre 2010, n. 128. Da tale momento l’accertamento è divenuto definitivo e l’Amministrazione ha potuto iscrivere a ruolo le imposte a titolo definitivo ai sensi dell’art. 14 del DPR 602/1973. Pertanto, la cartella notificata entro il termine decennale decorrente dall’estinzione del giudizio è stata considerata legittima e la contestazione del contribuente è stata respinta.
Norme richiamate
Art. 2935 del codice civile
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine di prescrizione del credito tributario decorre non necessariamente dalla notifica dell’avviso di accertamento, ma dal momento in cui l’atto impositivo diviene definitivo e il credito può essere concretamente azionato.
Art. 14 del DPR 602/1973
Consente l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle imposte liquidate mediante accertamenti divenuti definitivi. Nel caso esaminato, tale definitività si è verificata con l’estinzione del processo.
Cassazione, sentenza n. 16689/2013
Ha affermato che la prescrizione decorre dal consolidamento dell’efficacia dell’atto impugnato, ossia dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Cassazione civile, sez. VI-5, ordinanza n. 6805 del 21 marzo 2014
Ha ribadito che, in caso di mancata riassunzione del giudizio entro il termine previsto dopo una pronuncia della Cassazione, la definitività dell’atto impositivo decorre dalla pronuncia che determina l’estinzione o la chiusura del processo.
Cassazione, sentenza n. 1415/2008
Richiamata quale precedente in materia di definitività dell’accertamento e decorrenza dei termini per la riscossione.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è stato impugnato, la decorrenza della prescrizione della pretesa tributaria può essere rinviata fino alla definizione o estinzione definitiva del giudizio.
- La notifica dell’avviso di accertamento non coincide necessariamente con il momento iniziale della prescrizione: occorre verificare quando l’Amministrazione abbia acquisito un titolo definitivo per procedere alla riscossione.
- Se il processo si estingue, ad esempio per mancata riassunzione, l’accertamento può diventare definitivo dalla data dell’evento processuale che determina l’estinzione, e da tale data possono decorrere i termini per la riscossione.
- Per valutare la validità di una cartella occorre ricostruire la cronologia completa: notifica dell’accertamento, impugnazione, eventi che hanno definito il giudizio, formazione del ruolo e notifica della cartella.
- Il termine decennale richiamato nella decisione decorre dal momento in cui il credito diviene esigibile e può essere fatto valere, non automaticamente dalla prima notifica dell’atto impositivo.
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