Sentenza del 15/03/2019 n. 7387 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d'impresa della società per l'anno 2004, recuperando maggiori imposte ai fini IRAP e imputando ai soci maggiori redditi ai fini IRPEF. Secondo l'Ufficio, la società aveva occultato ricavi derivanti dalla vendita di immobili, dichiarando prezzi inferiori a quelli di mercato. I contribuenti contestavano principalmente l'utilizzo delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), ritenute mere presunzioni semplici, nonché la validità degli atti notificati alla società dopo la sua cancellazione e l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso originariamente proposto dalla società, perché la cancellazione dal registro delle imprese aveva determinato la sua estinzione prima della notifica dell'accertamento e dell'inizio del giudizio, con conseguente difetto di capacità processuale. Ha tuttavia escluso la cessazione della materia del contendere nei confronti dei soci, i quali conservano una legittimazione processuale propria. Il ricorso dei soci è stato rigettato: l'accertamento non si fondava esclusivamente sulle quotazioni OMI, ma anche su elementi ulteriori, quali la comparazione con immobili analoghi nella stessa zona e nello stesso stabile, la documentazione acquisita e l'applicazione di coefficienti correttivi per immobili ristrutturati. La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente. Le spese sono state compensate tra società e Agenzia, mentre i soci sono stati condannati al pagamento di 5.600 euro per il giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società.
Dopo la riforma societaria, la cancellazione ha efficacia costitutiva e comporta l'estinzione della società, anche se restano rapporti giuridici o debiti non definiti. I creditori possono agire contro i soci nei limiti di quanto da essi eventualmente riscosso in sede di liquidazione.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
Il difetto di legittimazione processuale della società preclude la prosecuzione del giudizio.
Se la società era già estinta prima dell'avvio del processo, il ricorso proposto in suo nome è inammissibile e la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla società.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35
La norma non era applicabile agli atti di compravendita del 2003, perché entrata in vigore successivamente. In ogni caso, per gli atti anteriori al 4 luglio 2006, i relativi elementi valgono come presunzioni semplici e non come prova legale del maggior corrispettivo.
L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265
Per gli atti anteriori al 4 luglio 2006, le presunzioni collegate al rapporto tra prezzo dichiarato e valore normale hanno natura di presunzioni semplici.
L. n. 88 del 2009, art. 24, commi 4 e 5
La disposizione ha eliminato la presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo effettivo e valore normale, ripristinando la necessità di una valutazione complessiva basata, eventualmente, su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Consente l'accertamento induttivo del reddito anche mediante presunzioni semplici, purché gli elementi utilizzati siano gravi, precisi e concordanti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La sentenza tributaria deve esporre gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. Una motivazione sintetica è sufficiente se consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.
Art. 111 Cost.
Impone una motivazione effettiva della decisione; non ricorre motivazione apparente quando la sentenza indica gli elementi probatori e il ragionamento che li collega alla conclusione.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI, da sole, non dimostrano l'occultamento di ricavi: costituiscono indicazioni di massima e devono essere integrate da ulteriori elementi concreti, come comparazioni con vendite analoghe, caratteristiche degli immobili, documentazione contabile e condizioni della vendita.
- Per gli atti immobiliari anteriori al 4 luglio 2006, la differenza tra prezzo dichiarato e valore normale non opera automaticamente come prova legale dell'evasione; l'Amministrazione deve fornire un quadro presuntivo grave, preciso e concordante.
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese prima della notifica dell'accertamento determina l'estinzione della società e il difetto della sua capacità processuale. Tuttavia, i soci possono conservare una legittimazione propria e il giudizio non si estingue automaticamente nei loro confronti.
- Nei confronti dei soci di una società estinta, la responsabilità per debiti tributari sociali è collegata a quanto essi abbiano effettivamente ricevuto in sede di liquidazione; tale percezione e la sua entità devono essere provate dall'Amministrazione finanziaria.
- Una motivazione non è apparente se, anche sinteticamente, identifica gli elementi utilizzati dall'Ufficio e spiega perché questi siano sufficienti a sostenere l'accertamento. In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito semplicemente contrapponendo una diversa lettura delle prove.
- La contestazione di un accertamento immobiliare deve verificare non solo l'eventuale richiamo ai valori OMI, ma anche tutti gli altri parametri utilizzati dall'Ufficio e la loro effettiva documentazione nell'avviso di accertamento.
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