Cassazione Civile, Ordinanza n. 33379/2025 del 20/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa in dipendenza di avvisi di accertamento ICI. Il contribuente aveva impugnato la cartella, ma i giudici di merito avevano respinto il ricorso; successivamente la Corte di cassazione, con una precedente sentenza, aveva cassato senza rinvio la decisione di merito ritenendo sussistente una cessazione della materia del contendere e aveva compensato le spese. Il contribuente proponeva quindi ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c., lamentando un errore di fatto della Cassazione: secondo il ricorrente, la Corte avrebbe errato nel ritenere non applicabile la soccombenza virtuale ai fini delle spese, poiché aveva supposto che gli avvisi di accertamento presupposti alla cartella non fossero stati impugnati e fossero stati pagati, mentre essi sarebbero stati invece impugnati e annullati in sede giurisdizionale. Il Comune ha resistito chiedendo il rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il dedotto errore non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché la circostanza relativa all’impugnazione e all’annullamento degli avvisi di accertamento era stata già oggetto di valutazione nella sentenza impugnata e dunque costituiva un punto controverso; inoltre non si trattava di una mera svista percettiva, ma di una valutazione/interpretazione del materiale processuale. Ha aggiunto che, comunque, l’errore non sarebbe stato decisivo, poiché la regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale richiede una complessiva valutazione della vicenda processuale e della condotta delle parti, non un automatismo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Individua i casi in cui è possibile chiedere la correzione degli errori materiali e la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, compreso l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà, risultare immediatamente dagli atti, essere decisivo e non coinvolgere valutazioni giuridiche o interpretative.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2012
In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha integrato la disciplina del contributo unificato, rendendo applicabile l’ulteriore importo nei casi di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile/improcedibile.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto contro una sentenza di cassazione è ammissibile solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto incontrovertibilmente smentito o confermato dagli atti, e tale fatto non sia stato oggetto di discussione nel processo.
- Non costituisce errore di fatto revocatorio la diversa valutazione del materiale istruttorio o documentale, né l’interpretazione delle risultanze processuali, poiché tali attività appartengono al giudizio di merito/di diritto e non a una mera svista percettiva.
- L’errore revocatorio deve essere decisivo in senso logico-giuridico: occorre che, senza di esso, la decisione sarebbe necessariamente diversa; non basta la mera possibilità che il giudice avrebbe potuto decidere altrimenti.
- In tema di spese di lite, la soccombenza virtuale non opera in modo automatico sulla base di un singolo dato fattuale, ma richiede una valutazione complessiva della controversia, della condotta processuale ed extraprocessuale delle parti e dell’interesse ad agire o resistere.
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