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Ordinanza

Ordinanza n. 1344/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento - dell'Ordine di Servizio di Italferr n. 335 del 7 novembre 2024 (nel seguito anche solo "Ordine di Servizio", nonché dei provvedimenti dei Ministeri resistenti che sono presupposto dell'Ordine di Servizio, e in particolare del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022 (pubblicato sulla GURI n. 278 del 28 novembre 2022, nei limiti in cui dovesse ritenersi posto a fondamento dell'Ordine di Servizio, e per quanto occorrer possa del Decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 80 del 2 aprile 2024, relativamente all'opera di cui al CIG: 9272707FDF - CUP: J11H03000180001; nonché per l'accertamento - del diritto del Consorzio all'applicazione dell'adeguamento straordinario di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i.; e per l'accertamento - del diritto del Consorzio alla revisione prezzi di cui all'art. 29, co. 1 lett. a) del D.L. 4/2022; e la declaratoria dell'obbligo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di inserire nel contratto per cui è causa la clausola revisionale di cui all'art. 29 co. 1 lett. a) del D.L. 4/2022, con espressa condanna a carico di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a procedere al relativo adempimento previa occorrenda declaratoria di nullità delle clausole negoziali e in particolare dell'art. 8 della Convenzione e degli eventuali atti negoziali inter partes, anche successivi, nella parte in cui non prevedono la clausola revisionale;

Giustizia amministrativa202501350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordine di Servizio di Italferr n. 335 del 7 novembre 2024, nonché atti ministeriali presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Consorzio ha impugnato l'Ordine di Servizio di Italferr n. 335 del 7 novembre 2024 e, per quanto occorrer possa, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022 e il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 80 del 2 aprile 2024, chiedendone l'annullamento. Ha inoltre domandato l'accertamento del diritto all'adeguamento straordinario previsto dall'art. 26 del d.l. 50/2022 e del diritto alla revisione prezzi prevista dall'art. 29, comma 1, lettera a), del d.l. 4/2022, nonché la declaratoria dell'obbligo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di inserire nel contratto la clausola revisionale, previa declaratoria di nullità delle clausole negoziali incompatibili. In sede di esame del ricorso, il Tribunale ha rilevato d'ufficio dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alle censure formulate nei primi due motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né sulla giurisdizione né sul merito. Rilevati d'ufficio dubbi sulla giurisdizione relativamente ai primi due motivi, ha disposto il contraddittorio endoprocessuale ai sensi dell'art. 73, comma 3, secondo paragrafo, c.p.a. Ha assegnato alle parti un termine massimo di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per depositare memorie esclusivamente sui profili di giurisdizione concernenti i primi due motivi e ha fissato una nuova camera di consiglio per il 28 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    secondo paragrafo del terzo comma

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve promuovere il contraddittorio tra le parti prima di decidere.

  • art. 26 d.l. 50/2022

    È indicato dal ricorrente quale fondamento del preteso adeguamento straordinario dei prezzi; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 29, comma 1, lettera a), d.l. 4/2022

    È indicato dal ricorrente quale fondamento del diritto alla revisione prezzi e dell'inserimento della relativa clausola contrattuale; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

Massime di principio

  • Prima di decidere una questione rilevabile d'ufficio, il giudice amministrativo deve instaurare uno specifico contraddittorio sulle parti della questione che intende porre a fondamento della decisione, assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie.
  • Quando emergono dubbi sulla giurisdizione limitatamente ad alcuni motivi di ricorso, il giudice può circoscrivere il contraddittorio processuale ai profili di giurisdizione relativi a quei motivi e rinviare la decisione a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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